Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 5011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con domanda in data 6.12.1996 la società C. P. e C., s.n.c., chiedeva la concessione del premio per il fermo definitivo dell’attività di pesca ai sensi del regolamento CEE 3699/1993.

Con decreto 21.12.1998 il Ministero delle Politiche Agricole liquidava il premio richiesto nella misura di lire 698.565.000 calcolandolo in base al tasso di cambio dell’ECU al 1.1.1998, anno di concessione del contributo, anziché in base al tasso di cambio (più favorevole) in vigore alla data dell’1.1.1996, anno di presentazione della domanda: e ciò in asserita osservanza di quanto stabilito nel regolamento comunitario.

Avverso l’anzidetto decreto la società proponeva ricorso davanti al TAR Puglia che, con sentenza della Sezione seconda 11 febbraio 2009, n. 259, lo accoglieva sulla base delle seguenti considerazioni:

– il regolamento CEE 3699/1993, all’art.16, stabiliva che "il tasso di conversione (per il calcolo del premio) è quello di applicazione al 1° gennaio dell’anno della decisione dello Stato membro di concedere i premi o gli aiuti", ma al comma successivo aggiunge: "gli Stati membri possono…adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore agli importi massimi previsti dal presente articolo…";

– lo Stato italiano, nel recepire il regolamento ha adottato, prima il D.M. 14.10.1994, n.611, e poi il D.M. 2.1.1998, n.36, ed in entrambi è stabilito che il tasso di conversione dei premi dovesse essere quello vigente al momento di presentazione della domanda (art. 2, 2° comma, D.M. 611/1994; e art. 6, 2° comma, D.M. 36/1998);

– lo Stato italiano ha dunque legittimamente derogato al regolamento comunitario.

Avverso l’anzidetta sentenza il Ministero ha interposto appello eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, dal momento che il Ministero non esercita alcun potere discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria, sì che in capo al richiedente può configurarsi solo una posizione di diritto soggettivo.

Quanto al merito ha denunciato la errata interpretazione dell’art. 6, 2° comma, D.M. n. 36/1998, in riferimento all’art. 16, 2° comma, regolamento CEE 3699/1993. Sostiene al riguardo il Ministero che, in base al tenore dell’art. 16 reg. cit., era in facoltà degli Stati adottare regole diverse rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria solamente per le eventuali misure aggiuntive e non certo per gli aiuti previsti dal regolamento comunitario.

Si è costituita in giudizio la società ricorrente in primo grado opponendo:

– quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione: a)che in materia di contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da Pubbliche Amministrazioni è pacifico in giurisprudenza il principio per cui rimane ferma la giurisdizione del G.A. in ordine alla impugnativa degli atti relativi all’istruttoria amministrativa e del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare solo di un interesse legittimo, mentre sono assoggettate alla giurisdizione del Giudice Ordinario le domande relative alla fase successiva alla emanazione dell’atto di concessione; b)che in ogni caso al carattere vincolato del provvedimento non corrisponde sempre un diritto soggettivo, in quanto la posizione giuridica di interesse legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa -anche se di contenuto vincolato, rivolta alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico;

– quanto al merito dell’appello: a) che è assolutamente legittima la normativa ministeriale di recepimento del regolamento CEE in quanto questo ha fatto salva la possibilità che gli Stati prevedessero misure complementari di aiuto o anche regole diverse rispetto a quelle del regolamento medesimo; b) che la tesi fatta propria dal TAR è confermata dal regolamento CEE n. 25/1995, che esclude la applicazione retroattiva del comma 2, art. 16 regolamento CEE n. 3699/1993, e anche dalla Circolare ministeriale 11 giugno 1998, n. 601229 recante norme sulla applicazione dei DD.MM. 611/1994 e 36/1998.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che non v’è ragione per declinare la giurisdizione del Giudice Amministrativo siccome prospettato nell’atto di appello del Ministero.

Invero, dal momento che la controversia in esame attiene alla fase della concessione di un contributo finanziario pubblico, la posizione vantata dal soggetto destinatario di esso riveste natura di interesse legittimo e come tale rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

Né vale opporre che nella fattispecie sarebbero assenti momenti di discrezionalità, essendo ben noto che l’interesse legittimo presuppone l’esercizio di una potestà amministrativa, che può essere anche di contenuto vincolato (come ribadito anche dalla Adunanza Plenaria n. 18 del 1999).

Dal momento che il premio per il fermo definitivo dell’attività di pesca -sulla quale verte la materia del contendere- costituisce oggetto della potestà concessoria della Amministrazione, deve dunque ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice adito.

Passando all’esame del merito, l’appello del Ministero è infondato.

Pronunciandosi sul ricorso con il quale si sosteneva che il premio richiesto dovesse essere calcolato in base al tasso di cambio dell’ECU in vigore nell’anno di presentazione della domanda, come stabilito dal D.M. n. 361/1998, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente osservando che il regolamento comunitario -ove era stabilito che il calcolo fosse riferito al momento del provvedimento di concessione e non già a quello (più favorevole) della domanda- faceva salva la possibilità per lo Stato membro di prevedere "misure complementari di aiuti" o anche "regole diverse" rispetto a quelle del regolamento.

Al riguardo il Ministero sostiene che le "regole diverse", la cui adozione era rimessa alla facoltà degli Stati, vanno riferite solo alle eventuali "misure aggiuntive", ma non agli aiuti previsti dal regolamento comunitario: cosicché, non avendo il D.M. n. 361/1998 previsto misure aggiuntive, il premio indicato dal regolamento avrebbe dovuto essere calcolato secondo i criteri ivi stabiliti. Da ciò la conseguente disapplicazione dello stesso D.M. nella parte in cui, derogando alla normativa comunitaria, faceva riferimento al tasso di cambio (più favorevole) in vigore al momento della presentazione della domanda.

Ma l’opzione ermeneutica delineata dal Ministero non può essere condivisa.

Se è vero infatti che il regolamento comunitario riserva ai singoli Stati la facoltà di stabilire "condizioni o regole diverse" in sede di adozione di misure complementari di aiuto, come pure la facoltà di attribuire un premio di "importo superiore agli importi massimi previsti", non v’è dubbio che alla stregua di tale spazio normativo risulta del tutto legittima la previsione del D. M. citato laddove introduce criteri di calcolo più favorevoli per il destinatario del premio. E ciò per la ovvia considerazione che la "ratio" della normativa comunitaria consentiva allo Stato membro di stabilire "regole diverse" non solo per le eventuali misure aggiuntive, ma per le stesse modalità di calcolo del premio previsto dal regolamento CEE 3699/1993.

Per quanto suesposto l’appello del Ministero deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società appellata, liquidandole nella misura complessiva di euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *