Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30521 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2011 il Tribunale del riesame di Bolzano ha respinto l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da B.L.N. avverso l’ordinanza del G.I.P. in sede del 4 febbraio 2011, di rigetto di una sua istanza, intesa ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti dal medesimo G.I.P. con precedente ordinanza del 15 novembre 2010, siccome gravemente indiziato dei reati di associazione a delinquere, favoreggiamento a fini di profitto dell’immigrazione clandestina, truffa aggravata dall’entità del danno e contraffazioni di contratti di soggiorno, nulla osta ed autorizzazioni al lavoro.

2. Il Tribunale ha rilevato che già con precedente ordinanza del 22 dicembre 2010 era stato da esso respinta l’istanza di riesame dell’ordinanza, con la quale il G.I.P. in sede aveva applicato al B. la misura cautelare inframuraria, sia con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti per i medesimi reati di cui sopra, avendo anzi rilevato come, al riguardo, fossero nel frattempo emersi ulteriori reati a suo carico; sia con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari, essendosi al riguardo l’indagato limitato a sostenere che fosse venuto meno il pericolo d’inquinamento probatorio; tuttavia, con la propria precedente ordinanza di rigetto, le esigenze cautelari prese in considerazione erano state il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati; ed in ordine al esse l’indagato non aveva dedotto nè dimostrato la sussistenza di elementi nuovi, dai quali poter desumere che le esigenze cautelari fossero nel frattempo venute meno.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione B.L.N., che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto non sussistevano a suo carico gravi indizi di colpevolezza, essendo rilevabile dagli atti di causa che il suo ruolo era stato di minore rilevanza, avendo egli avuto solo contatti col coindagato A., senza alcuna sua partecipazione consapevole ad un disegno criminoso. Ha poi escluso la sussistenza di esigenze cautelari, in particolare ha escluso che sussistesse pericolo di fuga, anche perchè un suo figlio lavorava in un albergo sito in (OMISSIS), si che non poteva presumersi una sua volontà di fuga.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.L.N. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Va invero rilevato che quella sottoposta al giudizio di questa Corte è un’ipotesi di revoca negata di una misura cautelare carceraria; ed alla stregua della giurisprudenza di legittimità, in costanza di giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già in precedenza apprezzati, si da rendere possibile la revoca o la modifica della misura cautelare in precedenza applicata.

Le ordinanze in materia cautelare pertanto, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, conseguono efficacia preclusiva endoprocessuale, con riferimento a tutte le questioni implicitamente od esplicitamente dedotte, si che una stessa questione di fatto o di diritto, una volta decisa, non può più essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr. Cass. Sez. 1 n. 19521 del 15/04/2010 dep. 24/05/2010 imp. D’Agostino, Rv.

247208; Cass. Sez. 6 n. 7375 del 03/12/2009, dep. il 24/02720l0,imp. Bidognetti, Rv. 246026).

3. Il Tribunale del riesame di Bolzano, con il provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità elaborata in materia, avendo rilevato come l’appello proposto dal ricorrente non presentasse alcun elemento di novità rispetto alla misura cautelare in precedenza disposta nei suoi confronti ed in ordine al quale esso Tribunale si era già pronunciato con ordinanza del 22 dicembre 2010, si che era da ritenere essersi formato il giudicato cautelare, in ordine alle questioni in precedenza da esso trattate. Il Tribunale ha anzi sottolineato come la posizione del ricorrente fosse nel frattempo peggiorata sul piano della gravita degli indizi di colpevolezza ravvisabili a suo carico, per essergli stati nel frattempo contestati ulteriori reati, commessi nel medesimo contesto associativo; ha altresì rilevato che nessun nuovo elemento era stato addotto dal ricorrente nè con riferimento al pericolo di fuga, nè con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati al medesimo ascritti.

4. Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto da B.L.N., con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

5. Dovrà essere infine provveduto all’adempimento, di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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