MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalita’ di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15/08/03, n. 388, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 9/04/08 n. 81.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; Visto l’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalita’ di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Finalita’ 1. In attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalita’ di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita’ produttive che svolgono attivita’ di trasporto ferroviario ovvero la cui attivita’ e’ comunque svolta in ambito ferroviario.

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all’attivita’ lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall’articolo 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto. 3. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all’interno della sede aziendale o unita’ produttiva.

Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l’infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attivita’ proprie dell’esercizio ferroviario nonche’ gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all’infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all’esercizio ferroviario; c) attivita’ lavorativa in ambito ferroviario: ogni attivita’ lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purche’ sia svolta in ambito ferroviario; d) attivita’ lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attivita’ lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unita’ produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.

Art. 4

Organizzazione di pronto soccorso

1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore
di lavoro che impiega proprio personale nelle attivita’ lavorative di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori
le dotazioni di cui all’articolo 5. I gestori delle infrastrutture e
le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi
pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per
attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun
punto della rete ferroviaria le modalita’ piu’ efficaci al fine di
garantire un soccorso qualificato nei tempi piu’ rapidi possibili
anche per il trasporto degli infortunati.
2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso
forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie
specifiche informazioni per consentire l’efficace realizzazione delle
procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate
anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza
ferroviaria.

Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso 1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attivita’ lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso. 2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

Art. 6 Formazione per il primo soccorso 1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attivita’ lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull’uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresi’ il fine di consentire l’acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione e’ organizzato in via preventiva rispetto all’impiego del predetto personale. 2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed e’ svolto da personale medico nonche’, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell’ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell’allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso. 3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purche’ la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all’allegato 1.

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente: a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all’articolo 6; b) entro diciotto mesi: 1) a dotare ogni luogo isolato dell’infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso; 2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia; 3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso; c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 gennaio 2011 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 213

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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