Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 5009Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia la sig.a C. C. N., agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento in data 10.11.2009 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 55, 4° comma, d.p.r. n. 335/1982.

Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento in data 21.6.2010 con il quale il Capo della Polizia ha respinto la proroga della assegnazione temporanea della ricorrente presso la Questura di Brindisi (disposta nel frattempo).

La ricorrente adduceva a sostegno della propria domanda di trasferimento presso la Questura di Brindisi la circostanza di una allergia al polline di ambrosia, sostanza molto diffusa nell’area dell’aereoporto della Malpensa ove prestava servizio.

L’Amministrazione ha respinto la domanda sulla base del parere espresso dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza secondo cui l’allergia al polline di ambrosia non avrebbe un particolare rilievo rispetto ad altre allergie, e non avrebbe quindi una efficienza causale particolare nella eziologia delle malattie patite dalla ricorrente.

Richiamandosi all’esito della consulenza tecnica eseguita dalla Unità di Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Università degli Studi di Bari (secondo cui "…la causa delle affezioni di tipo allergico patite dalla sig.a C. è da ricercarsi in una severa allergia al polline di ambrosia che, solo in parte, può essere aggravata dalla consistente allergia a polline di graminacee"), il TAR ha annullato il diniego di trasferimento disponendo il riesame dell’istanza; ha pronunciato altresì la cessazione della materia del contendere in ordine al diniego di proroga della assegnazione temporanea presso Brindisi, essendo intervenuto nelle more un provvedimento di autotutela.

Avverso l’anzidetta sentenza il Ministero dell’Interno ha interposto appello adducendo:

– che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica non sono coerenti con le risultanze degli esami allergologici dalle quali emergono allergie ben più gravi di quelle delle graminacee;

– che pertanto l’allergia alla ambrosia è una delle tante di cui soffre la sig.a C.;

– che la documentazione medica da questa prodotta non comprova che la causa primaria della malattia sia il polline dell’ambrosia e dell’artemisia;

– che l’allergia lamentata costituisce solo un pretesto per ottenere il trasferimento nella sede di Brindisi, sua città natale.

La sig.a C., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti nell’atto di appello, di cui ha chiesto la reiezione.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Le censure mosse dalla Amministrazione appellante vertono sul peso da attribuire al polline di ambrosia nella eziologia delle gravi malattie patite dalla sig.a C.. In particolare si contestano i risultati della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, adducendo che la relazione finale sarebbe contraddittoria avendo dato maggiore considerazione alle graminacee rispetto agli altri pollini, che pure presentavano una positività maggiore.

Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la consulenza, e che il primo giudice ha ritenuto decisive nell’accogliere il ricorso presentato dalla sig.a C. avverso il diniego di trasferimento in altra sede di servizio, siano da ritenere valide e che i rilievi formulati dall’appellante non ne inficino la loro attendibilità.

Se è vero, infatti, che nel giudizio conclusivo espresso dal consulente non è stato dato risalto a tutti i diversi pollini allergenici dei quali era stata riscontrata la presenza, nondimeno essa risulta del tutto coerente con i risultati dei tests effettuati laddove evidenzia "una severa allergia al polline di ambrosia". E poiché alla base della domanda di trasferimento avanzata dalla sig.a C. era la denuncia di una allergia causata soprattutto dal polline di ambrosia, che risulta presente nella zona dell’aeroporto di Malpensa, sua sede di servizio, (come ampiamente documentato dalle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco di Milano: vedi doc.i nn. 13 e 14 allegati all’atto di costituzione dell’appellata), i motivi di doglianza prospettati dalla Amministrazione appellante sono privi di pregio.

Va pertanto confermata la illegittimità del diniego di trasferimento oggetto di impugnativa, in quanto incentrato sulla erronea considerazione che il polline di ambrosia non avesse un’efficacia particolare nella patologia accusata dalla odierna appellata.

E’ appena il caso di aggiungere che la riscontrata illegittimità del diniego di trasferimento, per le considerazioni che precedono, non fa venir meno il potere della Amministrazione di scegliere una diversa sede di servizio compatibile, da un lato, con la patologia da cui è affetta l’appellata, dall’altro, con le esigenze organizzative della stessa Amministrazione.

Per quanto suesposto l’appello del Ministero deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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