Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-09-2011, n. 4984 Personale ospedaliero : funzioni superiori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 12 novembre 1993 il dott. A. G., assistente di ruolo della Divisione di Geriatria presso l’U.L.S.S. n. 6 de L’Aquila, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo l’annullamento dei provvedimenti rispettivamente in data 4 agosto 1993 (prot. 25653) e 16 ottobre 1983 (prot. 33762) con i quali l’amministrazione aveva dato risposta in parte negativa ed in parte interlocutoria alle diffide in data 17 luglio 1983 e 24 settembre 1993 (tese a sollecitare l’applicazione delle norme di cui agli articoli 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 78 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384,e di conseguenza la modifica dell’organico della Divisione di Geriatria, composto di 1 primario, 1 aiuto e 2 assistenti, con la trasformazione di almeno q posto di assistente in 1 posto di aiuto).

A sostegno del ricorso deduceva "Violazione dell’art. 17 del D.P.R. 761/79 e dell’art. 78 del D.P.R. 384/90" e "Eccesso di potere per mancato esame dei presupposti, sviamento e mancata disamina del secondo atto di diffida – Contraddittorità2, sostenendo l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che, per quanto riguardava la Divisione di Geriatria, non aveva dato applicazione alle prescrizioni che prevedevano la parificazione dei posti di aiuto e di assistente (art. 17 del D.P.R. 761/79) e l’ulteriore aumento (30%) dei posti di aiuto (art. 78 del D.P.R. 384/90), a nulla rilevando che in tal modo l’organico sarebbe stato sbilanciato in favore degli aiuti.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1188 dell’anno 1993.

2. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 16 dicembre 1993 il predetto dott. A. G. impugnava la delibera dell’Amministrazione Straordinario all’U.L.S.S. n. 6 de l’Aquila n. 2863 del 26 ottobre 1993, avente ad oggetto "Applicazione art. 78 D.P.R. 384/90 – Individuazione posti area ospedaliera", che aveva assegnato alle Divisioni Servizi Medici 43 posti di Aiuto corresponsabile a trasformazione di altrettanti posti di aiuto, non includendo alcun posto per le Divisioni di Geriatria, nonché la nota prot. 38233 del 19 novembre 1993 di comunicazione della predetta delibera.

L’impugnativa era affidata a due motivi di censura, rubricati rispettivamente "Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. 761/1979 e dell’art. 78 del D.P.R. 384/1990 – Eccesso di potere per omesso esame e contraddittorietà" e "Eccesso di potere per omessa disamina di ulteriori profili determinati", attraverso cui l’interessato lamentava che nulla era variato nell’organico della Divisione di Geriatria, malgrado la disposta parità di dotazione organica tra le posizioni funzionali di aiuto e quelle di assistente e la rideterminazione delle dotazioni organiche con la trasformazione di ulteriori posti di assistenti in aiuto (con la abnorme conseguenza che la Divisione di Geriatria continuava ad avere un’eccedenza di posti di assistenti rispetto a quelli di aiuto), tanto più che la U.L.S.S. aveva assegnato alle Divisioni e Servizi di Medicina ben 43 posti di aiuti rispetto agli originari 38 posti indicati nella nota del 10 agosto 1983, senza che neppure uno di essi fosse attribuito alla Divisione di Geriatria.

Il ricorso era iscritto al NRG. 19 dell’anno 1994.

3. Con un nuovo ricorso giurisdizionale notificato il 4 novembre 1994 il dott. A. G. chiedeva l’annullamento della delibera del Commissario straordinario dell’U.L.S.S. n. 6 de L’Aquila n. 101 del 13 luglio 1994, con cui erano stati indetti concorsi interni, per titoli ed esami, riservati ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. n. 384/90 per la copertura di 43 posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e n. 9 posti di coadiutore sanitario, non includendo in essi alcun posto per la Divisione di Geriatria.

Denunciando "Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 761/1979 e dell’art. 78 del D.P.R. n. 384/1990 – Eccesso di potere per omesso esame e dei presupposti determinanti" (primo motivo), "Eccesso di potere per omessa disamina di ulteriori presupposti determinati" (secondo motivo), "Eccessi di potere per sviamento e contraddittorietà" (terzo motivo) e "Eccesso di potere per sviamento – Omessa indicazione di presupposti determinati" (quarto motivo), l’interessato ribadiva in sostanza le censure svolte con gli altri due ricorsi nei confronti dei provvedimenti dell’amministrazione sanitaria che non aveva assegnato almeno un posto di aiuto alla Divisione di Geriatria, omettendo peraltro di avviare il corretto procedimento per la unificazione e la valorizzazione delle anzianità maturate e delle esperienze acquisite: ciò senza contare che contraddittoriamente per un verso la stessa amministrazione sanitaria, fornendo all’organo di controllo i chiarimenti richiesti, aveva evidenziato che la figura dell’assistente medico era una figura ad esaurimento (il che avrebbe logicamente imposto l’istituzione di almeno un posto di aiuto anche nella Divisione di Geriatria) e, per altro verso, non aveva tenuto conto nell’indizione dei concorsi dei ricorsi pendenti da esso proposti e della conseguente necessità di accantonare un posto di aiuto.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1282 dell’anno 1994.

4. Infine con ricorso giurisdizionale notificato il 13 giugno 1997 il dott. A. G. chiedeva l’annullamento:a) della delibera n. 2352 del 26 settembre 1996 del Direttore generale dell’A.U.S.L. n. 4 dell’Aquila (avente ad oggetto "Rilevazione carichi di lavoro e determinazione della dotazione organica dell’azienda"), nella parte in cui, a seguito della verifica dei carichi di lavoro erano stati assegnati alla Divisione di Geriatria n. 4 posti di Dirigente Medico di I livello, assemblando di ex aiuti ed assistenti, senza dare applicazione all’articolo 17 del D.P.R. n. 761/79 e all’art. 78 del D.P.R. 384/90, in base ai quali i posti di aiuto avrebbero dovuto essere n. 3 e quelli di assistente n. 1; b) della delibera della Giunta regionale n. 3716 del 9 ottobre 1996 di approvazione della predetta delibera n. 2352 del 26 settembre 1996.

Il ricorrente sosteneva l’illegittimità di tali provvedimenti per "Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 78, terzo comma, del D.P.R. 384/90", "Eccesso di potere per omesso esame di presupposti determinanti"; "Eccesso di potere per sviamento, perplessità e contraddittorietà" nonché "Violazione e mancata applicazione dell’art. 17 del D.P.R. 761/79 e dell’art. 78 del D.P.R. 384/90 anche in relazione al decreto legislativo n. 29/93", insistendo sull’erronea determinazione della dotazione organica della Divisione di Geriatria (ancora formata da 1 aiuto e 3 assistenti, a nulla rilevando la circostanza che le figure dell’aiuto e dell’assistente appartenessero alla Dirigenza medica di I livello, sussistendo una significativa differenza anche economica tra la dirigenza di fascia A – aiuto – quella di fascia B – assistente), evidenziando l’incomprensibilità e la contraddittorietà del punto 2 del dispositivo della delibera impugnata che rinviava ad un successivo atto la individuazione programmatica delle specifiche figure professionali da assumere, peraltro nel rispetto delle disponibilità finanziarie, e rilevando l’inapplicabilità della previsione del D. Lgs. n. 29/93 circa la riduzione della dotazione organica dirigenziale in misura non ineferiore al 10%, previsione di cui vi era traccia negli atti impugnati.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 493 dell’anno 1997.

5. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 742 del 19 settembre 1998, nella resistenza dell’U.L.S.S. n. 6 dell’Aquila neri ricorsi NRG. 1183/1993, 19/1994 e 1182/1994 e della Regione Abruzzo nel ricorso NRG. 493/1997, riuniti i ricorsi, dichiarava: 1) inammissibile il primo ricorso, NRG. 1188/1993; 2) in parte inammissibile ed in parte improcedibile per difetto di interesse il ricorso NRG. 19/94; 3) irricevibile ed improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso NRG. 1282/94; 4) in parte infondato ed in parte inammissibile per difetto di interesse il ricorso NRG. 493/97.

In particolare:

a) quanto al primo ricorso (NRG. 1188/1993), secondo il tribunale esso era inammissibile sotto svariati profili: innanzitutto era tardivo, perché con le impugnate note in data 4 agosto 1993 e 16 ottobre 1993 la U.L.S.S. n. 6 de L’Aquila aveva solo comunicato di aver dato attuazione all’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979 e all’art. 78, terzo comma, del D.P.R. n. 384 del 1990 con le delibere n. 2858 del 18 dicembre 1987 e 2659 del 16 ottobre 1992 (recanti l’equiparazione dei posti di assistente medico mediante trasformazione in posti di aiuto corresponsabile, equiparazione che non aveva interessato la Divisione di geriatria), di tal che la lesione della posizione giuridica del ricorrente derivava solo da tali atti deliberativi, non tempestivamente impugnati; ciò senza contare che non solo il ricorrente non aveva neppure evidenziato quale fosse la lesione subita (lesione che non poteva ricollegarsi alla mera mancata trasformazione di un posto di assistente medico della Divisione di geriatria in un posto di aiuto, dovendo la copertura del posto avvenire mediante procedura concorsuale per titoli ed esami), per quanto, se anche l’interesse perseguito dal ricorrente fosse stato il conseguimento della posizione di aiuto, detto interesse non sarebbe stato soddisfatto dalla trasformazione del posto, atteso che, una volta operata la trasformazione, era prevista una seconda fase di assegnazione dei posti di aiuto alle varie Divisioni e Servizi, non emergendo alcun elemento che tale posto trasformato dovesse essere necessariamente assegnato alla Divisione di geriatria;

b) quanto al secondo ricorso (NRG. 19/94), il tribunale rilevava che non solo le censure mosse alla impugnata delibera n. 2863 del 26 ottobre 1993 erano non pertinenti e generiche, per quanto essa era stata annullata dal Comitato regionale di controllo e lo stesso Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con la sentenza n. 874 del 1996 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’U.L.S.S. n. 6 per l’annullamento dell’atto tutorio;

c) quanto al terzo ricorso (NRG. 1282/94), il tribunale osservava che esso, oltre ad essere tardivo, in quanto notificato il 26 novembre 1994 (laddove il termine per l”impugnazione della delibera n. 101 del 13 luglio 1994, pubblicata all’albo il 14 luglio 1994, scadeva il 28 ottobre 1994), era anche inammissibile per difetto di interesse, in quanto la delibera 2863 del 26 ottobre 1993, di cui l’impugnata delibera n. 101 del 13 luglio 1994 costituiva peraltro mera attuazione, era stata annullata dall’organo di controllo;

d) quanto al quarto ricorso (NRG. 493/97), ad avviso del tribunale erano inammissibili, in quanto non attinenti agli atti impugnate, il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso (tutti imperniati sulla asserita mancata applicazione dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979 e dell’art. 78, terzo comma, del D.P.R. n. 384 del 1990, applicazione che invece era avvenuta con le delibere n. 2858 del 18 dicembre 1987 e n. 2650 del 16 ottobre 1992, non tempestivamente impugnate), mentre era infondato il terzo motivo di censura.

6. Con atto di appello notificato il 17/18 settembre 1993 il dott. A. G. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di quattro motivi di gravame.

Con il primo motivo, rubricato "Sulla infondatezza della declaratoria di tardività del ricorso n. 1188/1993", l’appellante ha decisamente negato la tardività dell’impugnazione delle note in data 4 agosto 1993 e 16 ottobre 1993 e l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle delibere n. 2858 del 18 dicembre 1987 e n. 2650 del 16 ottobre 1992, sostenendo che proprio dalla corretta applicazione di queste ultime discendeva l’assegnazione alla Divisione di Geriatria di uno dei posti trasformati, così che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non sussisteva in precedenza alcun interesse diretto ed attuale alla impugnazione delle predette delibere.

Con il secondo motivo, intitolato "Sulla infondatezza della declaratoria di tardività del ricorso n. 1282/1994", l’appellante ha rilevato che, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, il ricorso era stato notificato il 4 novembre 1994 e non il 26 novembre 1994 e che il termine di impugnazione non decorreva dal 14 luglio 1994, bensì dal 25 luglio 1994, data in cui la delibera n. 2863 del 26 ottobre 1993 era divenuta esecutiva.

Con il terzo motivo, rubricato "Sulla indebita declaratoria di infondatezza dei ricorsi n. 1282/1994 e 493/1997", l’appellante ha contestato che non fossero indicate le ragioni in base alle quali per la Divisione di geriatria doveva essere trasformato il posto di assistente in un posto di aiuto, evidenziando al riguardo alcun precisi elementi di fatto, inopinatamente disattesi dal tribunale.

Infine, con il quarto motivo, deducendo "Sulla infondatezza della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopraggiunto difetto di interesse", l’appellante ha rilevato che, avendo egli rivendicato, con gli atti di diffida del luglio e del settembre 1993, oltre che con la successiva proposizione dei ricorsi giurisdizionali, il proprio interesse alla corretta applicazione in suo favore delle disposizioni contenute nell’art. 17 del D.P.R. n. 761 del 1979, nell’art. 78 del D.P.R. n. 384 del 1990 e dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, la successiva stipula del contratto in data 5 dicembre 1996 non era sufficiente a far venir meno il suo interesse, atteso che dalla corretta applicazione delle ricordate disposizione gli sarebbero derivati con effetto retroattivo benefici economici e di carriera.

7. Ha resistito al gravame l’A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (già A.S.L./4 dell’Aquila ed ex U.L.S.S. n. 6 dell’Aquila).

8. Con ordinanza collegiale n. 421 del 25 novembre 2010 la Sezione ha ordinato incombenti istruttori a carico delle parti in causa, chiedendo altresì al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo l’invio del fascicolo del primo grado di giudizio.

I predetti incombenti istruttori sono stati adempiuti, anche se l’A.S.L. n. 4 (dell’Aquila (già U.L.S.S. n. 6), pur depositando la documentazione richiesta, non ha prodotto la richiesta relazione illustrative dell’intera vicenda contenziosa.

9. L’appellante, nell’imminenza dell’udienza di discussione, oltre a depositare ulteriore documentazione, ha nuovamente illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive.

10. All’udienza pubblica del 22 marzo 2011, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il difensore dell’appellante ha anche formulato istanza di rinvio della trattazione non essendo ancora stata depositata dall’appellata amministrazione la richiesta relazione istruttoria, la causa stessa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

11. In via preliminare la Sezione osserva che gli incombenti istruttori disposti con la ordinanza collegiale n. 422 del 25 novembre 2010 sono stati sostanzialmente adempiuti e la documentazione così acquisita consente la decisione della causa, irrilevante essendo la mancata produzione da parte dell’A.S.L. n. 4 dell’Aquila (già U.L.S.S. n. 6) della relazione istruttoria illustrativa dell’intera vicenda.

Non può pertanto trovare accoglimento la richiesta di rinvio della trattazione della causa formulata dal difensore dell’udienza.

12. Ciò precisato, la Sezione osserva che l’appello è infondato.

12.1. Con riguardo al primo motivo di gravame, con il quale l’appellante ha lamentato l’erronea declaratoria di tardività dell’impugnazione delle note in data 4 agosto 1993 e 16 ottobre 1993, di risposta alle sue diffide rispettivamente in data 17 luglio 1993 e 24 settembre 1993, la Sezione osserva che con queste ultime l’interessato aveva sollecitato l’applicazione dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, circa l’equiparazione, mediante trasformazione, dei posti di assistente medico in posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, nonché dell’art. 78 del D.P.R. 29 novembre 1990, n. 384, che prevedeva la rideterminazione delle dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori mediante la trasformazione del 30% dei relativi post in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia.

Sennonché dallo stesso tenore lettere delle impugnate, oltre che dalla documentazione acquisita a seguito della disposta attività istruttoria, emerge che l’U.L.S.S. n. 6 dell’Aquila aveva già provveduto: a) con delibera n. 2858 del 18 dicembre 1987 (del disciolto Comitato di gestione) all’equiparazione, mediante trasformazione, dei posti di assistente medico in posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, sulla base delle direttive regionali, nell’ambito di ciascuna divisione e servizio in rapporto ai rispettivi organici; b) con delibera n. 2650 del 16 ottobre 1992 anche alla rideterminazione organica complessiva degli assistenti ospedalieri (con un complessivo aumento della dotazione organica di 38 posti di aiuto).

Correttamente la sentenza impugnata ha quindi evidenziato che la (eventuale) lesione della posizione giuridica dell’interessato non derivava affatto dalle note impugnate, prive in realtà di qualsiasi valore provvedimentali contenendo la mera informazione delle determinazioni già adottate in precedenza nella materia de qua, bensì dalle ricordate delibere, non impugnate e neppure investite di specifiche censure, non potendo neppure trasferirsi ad esse quelle formulate, in modo generico e apodittico, nei confronti delle note oggetto di impugnazione.

Oltre alla palese infondatezza delle censure mosse, peraltro, non può non rilevarsi che la stessa tesi di fondo su cui è imperniato il ricorso è priva di qualsiasi supporto normativo e frutto di una inammissibile interpretazione soggettiva della normativa stessa, postulando che dall’applicazione delle invocate disposizioni normative (asseritamente non applicate o non applicate correttamente) sarebbe dovuto conseguire in modo automatico la trasformazione del posto di assistente occupato dall’interessato in quello di aiuto nell’ambito della stessa Divisione di Geriatria, presso cui prestava servizio, con tutte le relative conseguenze, giuridiche ed economiche, di carriera.

Le norme invocate in realtà non concernono affatto in modo diretto ed esclusivo l’aspetto ordinamentale dello status giuridico ed economico del personale medico, riguardando piuttosto l’organizzazione dei servizi medico – sanitari e sono pertanto finalizzate al miglior funzionamento dei servizi stessi in ragione delle specifiche esigenze degli utenti e solo indirettamente hanno un sia pur significativo effetto sulla posizione giuridica (ed economica) del personale medico: in ogni caso, la natura doverosa e vincolata dell’equiparazione tra le figure di aiuto e di assistente medico e della rideterminazione dell’organico complessivo, non potevano escludere il potere (organizzatorio) dell’amministratore di collocare i nuovi posti di aiuto nelle divisioni e nei servizi che ne fossero bisognosi in ragione delle specifiche esigenze di servizio, così realizzando un quadro armonico e coerente con i principi dell’articolo 97 della determinazione delle (nuove) dotazioni organiche.

Ciò peraltro trova conferma nella lettura della impugnata nota prot. 26653 del 4 agosto 1993, laddove, pur dandosi atto dell’effettiva applicazione dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si precisa che la pur disposta equiparazione tra aiuti e assistenti non aveva interessato la Divisione di Geriatria "…considerato che il relativo organico era – ed è – costituito da 1 aiuto e 2 assistenti, oltre alla figura apicale, per cui se nel caso di specie fosse stata posta in essere la procedura di equiparazione di uno dei posti di assistente in quello di aiuto, si sarebbe venuto a creare uno squilibrio inverso rispetto all’attuale situazione organica, determinato dalla previsione di n. 2 posti di aiuto e 1 posto di assistente".

In ogni caso non può negarsi la ragionevolezza e la razionalità di tale scelta (che, come si è già avuto modo di accennare non è stata minimamente contestata), coerente con la ratio del sistema, che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, impingendo nel merito dell’azione amministrativa.

Completezza espositiva impone alla Sezione di ricordare anche che, come precisato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 8 luglio 1998, n. 1038) "…Il passaggio del medico ospedaliero dalla posizione di assistente ad aiuto corresponsabile ai sensi del’articolo 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 trova fonte in una fattispecie complessa che si articola in più fasi, contrassegnate dall’adozione di atti autoritativi aventi effetti costitutivi (l’adeguamento della pianta organica; l’indizione dei concorsi per la copertura dei nuovi posti di aiuto corresponsabile, riservati agli assistenti ospedalieri; la nomina degli assistenti risultati idonei), per cui prima del completamento della fattispecie si configura, in capo ai soggetti che si trovano nella situazione ipotizzata dalle norme, una posizione di interesse legittimo, tale da legittimare iniziative volte a sollecitare l’operato dell’Amministrazione e a sindacarne in sede giurisdizionale l’inerzia, ma mai una posizione di diritto soggettivo suscettibile di accertamento, come sarebbe stato se si fosse trattato di un’automatica trasformazione dei posti di assistente in posti di aiuto disposta direttamente dalla legge, ovvero se la legge avesse stabilito la retrodatazione della nomina".

Il motivo in esame non è pertanto meritevole di favorevole considerazione.

12.2. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, il secondo ed il terzo motivo di gravame, con i quali l’appellante ha lamentato rispettivamente l’erronea declaratoria di tardività del ricorso NRG. 1282/1994 e l’altrettanto erronea declaratoria di infondatezza sia del ricorso NRG. 12182/1994 che del ricorso NRG. 493/1997.

12.2.1. Effettivamente, come emerge dall’esame dell’acquisito fascicolo di primo grado, il ricorso NRG. 1282/1994 fu notificato all’U.L.S.S. n. 6 de L’Aquila nella sua sede, a mani di "impiegata incaricata di ricevere gli atti", in data 4 novembre 1994 e al contro interessato in data 9 novembre 1994 (ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultando peraltro mai ritirata la relativa raccomanda all’Uffico Postale, restituita quindi per compiuta giacenza).

Il ricorso pertanto era tempestivo, essendo stato ritualmente depositato il successivo 30 novembre 2004, ed erroneamente i primi giudici ne hanno dichiarato la tardività sul presupposto di una sua notifica avvenuta il 26 novembre 1994, di ui non vi è traccia agli atti di causa.

12.2.2. Tuttavia sia il predetto ricorso NRG. 1282/1994 che quello NRG. 493/1997 sono effettivamente infondati, come rilevati dai primi giudici, così che anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.

Al riguardo, quanto al primo (NRG. 1282/1994) occorre rilevare che, come si è già avuto modo di rilevare sub. 12.1., anche a valor prescindere dalla accennata natura giuridica delle invocate disposizioni (art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e art. 78 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 340) e dalla conseguenza che dalla loro automatica non derivava un diritto per l’interessato alla trasformazione proprio del suo posto di assistente in aiuto con i relativi immediati benefici di carriera, la delibera oggetto di impugnazione (n. 101 del 13 luglio 1994, concerneva esclusivamente l’indizione dei concorsi riservati per la copertura dei posti vacanti di aiuto resisi disponibili dall’applicazione del già citato art. 78 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

Le (solite) censure mosse dall’interessato, imperniate sulla pretesa mancata applicazione degli articoli 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 78 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 340, oltre che infondate per le quanto fin qui esposte, erano in ogni caso anche non pertinenti, riguardando in realtà le precedenti delibere non impugnate ed in particolare quella n. 2650 del 16 ottobre 1993 e n. 2683 del 26 ottobre 1993, di cui costituiva puntuale attuazione; è appena il caso di rilevare poi che proprio la già accennata infondatezza delle più volte ricordate censure di violazione degli articoli 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 78 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 340, escludeva anche il preteso obbligo di accantonamento di un posto di aiuto all’atto di indizione dei relativi concorsi.

Deve peraltro soggiungersi che è poi evidentemente sfuggita all’appellante la circostanza che il ricorso NRG. 1282/1994, oltre che infondato, era stato dichiarato anche inammissibile per difetto di interesse, in quanto la delibera n. 2683 del 26 ottobre 1993 era stata annullata dall’organo tutorio con provvedimento n. 33 dell’11 gennaio 1994 (la cui relativa impugnativa era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con la sentenza n. 874 del 20 dicembre 1906, di cui non constava alcuna impugnazione).

La declaratoria di infondatezza del ricorso NRG. 493/1997 poi non è scalfita dai motivi di appello, potendo richiamarsi sul punto ancora una volta le considerazioni tutte fin qui svolte e dovendo ribadirsi anche l’inesistenza di un effetto automatico di carriera per coloro che avessero rivestito un posto di assistente trasformato in aiuto, come si ricava dalla espressa disposizione di cui al comma 2 bis dell’art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421").

Secondo quest’ultima, infatti, il primo livello medico dirigenziale è articolato in due fasce, nelle quali era inquadrato rispettivamente il personale della posizione corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario (fascia A, aiuti) ed il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al non livello (fascia B, assistente), il passaggio di quest’ultimo personale a quella superiore non era automatico, ma prevedeva nella fase transitoria una procedura selettiva di valutazione, imperniata su di un giudizio di idoneità (per coloro che comunque possedessero un’anzianità di servizio di cinque anni) e sulla disponibilità di posti vacanti.

12.3. L’infondatezza degli esaminati motivi di gravame ed in particolare l’infondatezza delle pretese dell’interessato rende infine privo di interesse anche il quarto motivo di gravame, con il quale, in modo per vero generico e poco comprensibile, è stata lamentata l’erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per sopraggiunto difetto di interesse.

E’ sufficiente al riguardo ricordare che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, il motivo è imperniato sull’effetto retroattivo che conseguirebbe all’accoglimento degli originari ricorsi NRG. 1188/1993 e NRG. 1282/1994, che per contro sono infondati.

13. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal dott. A. G. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo avverso la sentenza n. 742 del 19 settembre 1998, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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