Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.10.2010 (dispositivo depositato il 18.10.2010) il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da M. G. avverso il provvedimento 16.09.2010 del Gip dello stesso Tribunale con il quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Riteneva invero detto Tribunale come sussistessero a carico del M. gravi indizi di colpevolezza in un quadro, accertato dalle indagini, di predisposizioni di false documentazioni di lavoro per consentire l’ingresso, apparentemente lecito, di soggetti extracomunitari. Costoro erano stati di fatto seguiti, nelle varie incombenze, da tale C.B., arrestato in flagranza, ritenuto un incaricato del M.. Quest’ultimo era in un bar, fuori della Prefettura, mentre il C. e gli stranieri sbrigavano pratiche all’interno. Gli stranieri riferivano di essersi incontrati con persona poi riconosciuta per il M.. Vi era anche una telefonata del maggio precedente in cui il M. richiedeva denaro, in cambio di documenti, a K.M., ritenuto intermediario. Le esigenze cautelari erano riconosciute nel pericolo di recidiva, atteso che non si trattava di un episodio isolato, ma si intravedeva un illecito traffico consolidato.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione deducendo : errata affermazione di un quadro indiziario di gravità sufficiente dal punto di vita accusatorio, attesa l’incongruenza dei due soli elementi valutati: – la presenza al bar mentre il C. era negli uffici della Prefettura era irrilevante; – l’intercettazione telefonica del maggio 2009 non poteva essere posta in collegamento con i fatti ascritti, intervenuti nel Febbraio 2010. 3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero deve rilevare questa Corte – premesso che il ricorso è limitato alla contestata gravità indiziaria – come l’impugnazione dimentichi che gli elementi accusatori, sui quali il Tribunale fonda il suo giudizio, non sono solo i due riportati nel ricorso stesso (presenza al bar e telefonata). Rilevante importanza risulta data, del tutto opportunamente, infatti, alla circostanza (ignorata dal ricorso) che due stranieri, E.A.M. e A.B., avevano riconosciuto il M. quale persona che aveva chiesto documentazione e si interessava per l’abitazione degli extracomunitari (e dunque con specifico riferimento ai fatti in imputazione). Si tratta l’evidenza, di circostanza di notevole spessore indiziario che ben si salda con il complesso degli altri accertamenti. In tal senso non è rilevante che la telefonata si riferisca ad alcuni mesi prima, proprio perchè si è appurato -allo stato ed a questi fini- che non si trattava di un solo episodio (l’ultimo) ma di un vero e proprio traffico ripetuto nel tempo. In tal senso, ancora, rilevano i continui contatti sia, da un lato, con il C. (suo braccio destro operativo) che, dall’altro, con K.M. (intermediario con gli stranieri). Ed invero proprio dalle telefonate intercettate si rileva che il traffico era di lunga durata, stante la normalità – senza bisogno di ulteriori spiegazioni – con cui il M.K. richiedeva documenti ed il M. chiedeva in cambio denaro "pure per questo discorso" (dunque, dopo altri). E’ del tutto evidente, allora, che la presenza al bar, fuori degli uffici della Prefettura, non è priva di significato, avendo gli stranieri ricordato come esso " G." si presentava come amico del S. (persona che ha denunciato essere false le attestazioni a suo nome). Trattasi, dunque, di un complesso indiziario ampio, concordante e concludente, di più che sufficiente validità accusatoria. L’impugnata ordinanza, pertanto, ben si sottrae alle infondate – ed insufficienti – critiche difensive.

Il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.- Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.G. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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