Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30510 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.01.2011 il Tribunale di Bologna, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da M.M.M.A., indagata per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12), avverso l’ordinanza genetica del Gip di Ferrara in data 09.12.2010.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta indagata che motivava l’impugnazione deducendo – in sintesi – l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di specifiche esigenze cautelari.- 3. Con atto in data 08.06.2011 i difensori della M.M. rinunciavano al ricorso, segnalando che lo stesso Tribunale, adito ex art. 310 c.p.p., con ordinanza 27.05.2011 aveva rimesso in libertà l’anzidetta indagata.- 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.- Occorre dapprima rilevare come la rinuncia al ricorso fatta dai difensori non possa essere ritenuta valida, non risultando in atti la necessaria procura speciale da parte dell’indagata a tale atto di recesso, a nulla rilevando che l’impugnazione sia stata proposta dal difensore stesso (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 44612 in data 16.10.2008, Rv. 241569, Frioni; ecc.).- Peraltro il raggiungimento, in capo all’indagata ricorrente, dello scopo cui mirava la proposta impugnazione, e cioè il ritorno in libertà – conseguito con l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, ex art. 210 c.p.p., in data 27.05.2011, prodotta dalla difesa della M.M. – rende evidente la cessazione di un concreto interesse della stessa al proposto ricorso.

Nè la difesa, nel proporre la pur inefficace rinuncia, ha segnalato profili di residuo interesse alla pronuncia nel merito.- E poichè per proporre impugnazione occorre averne giuridico interesse (v. art. 568 c.p.p., comma 4), il venir meno di tale interesse determina l’inammissibilità del proposto ricorso, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).- Poichè peraltro il presente esito di inammissibilità non è imputabile alla ricorrente, a costei non possono essere addebitate le sanzioni processuali previste dall’art. 616 c.p.p..-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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