Cons. Stato Sez. VI, Sent., 05-09-2011, n. 5005 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna il professore G. T. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo Tribunale 19 maggio 2000, n. 435, con la quale è stato accertato il suo diritto alla conservazione del trattamento economico goduto presso la Banca d’Italia all’atto dell’assunzione presso l’Università degli Studi di Cagliari in qualità di docente straordinario, in applicazione degli artt. 202 dpr 10 gennaio 1957, n. 3 e 12 dpr 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con sentenza 5 aprile 2005, n. 595 il Tar ha respinto il ricorso; avverso la sentenza il ricorrente ha proposto appello, deciso con sentenza 14 settembre 2009, n. 7809 dal Consiglio di Stato, il quale, in parziale accoglimento, ha ordinato alle Università degli studi di Cagliari e di Brescia (presso la quale è stato trasferito a decorrere dal 1° novembre 1994) di corrispondere all’appellante le somme delle quali risulta creditore "siccome determinate nel decreti rettorali n. 437/2003 e 1568/2003", respingendo il ricorso nella parte in cui pretende di computare gli scatti biennali e gli aumenti contrattuali sulla somma lorda, comprensiva della tredicesima mensilità..

Costituisce pertanto contenuto dell’obbligo derivante dall’ottemperanza al giudicato declinato nei termini stabiliti dalla sentenza n. 7809 del 2009 unicamente la concreta e materiale corresponsione delle somme determinate con i citati decreti rettorali; resta invece estranea al giudizio qualunque ulteriore questione, che il ricorrente introduce con il nuovo ricorso oggi in discussione, nuovamente proposto per l’esecuzione della medesima decisione.

E’ palese, infatti, dalla lettura della sentenza stessa che la completa esecuzione imposta alle Amministrazioni intimate concerne unicamente la corresponsione delle somme come determinate con i decreti ai quali si è fatto riferimento. Tale obbligo risulta adempiuto degli Atenei intimati, che hanno posto in essere l’attività materiale per darvi esecuzione: come risulta dalla nota in data 14 ottobre 2010 dell’Università di Brescia (depositata in copia completa solamente dalla Avvocatura dello Stato), lo stipendio del ricorrente, rideterminato con decreto rettorale n. 1568 del 21 ottobre 2003 in adeguamento alla disposizione del dirigente dell’Università di Cagliari n. 437 del 26 maggio 2003, è stato in conseguenza calcolato nella somma complessiva di 29.880,50, per l’accredito della quale l’Amministrazione è in attesa di comunicazioni dall’interessato.

Da quanto sopra esposto deriva l’infondatezza del ricorso esaminato: il rimedio apprestato dall’ordinamento per ottenere l’ottemperanza al giudicato, ha, infatti, quale presupposto l’inerzia dell’Amministrazione a fronte dell’ordine derivante dalla pronuncia giudiziale, inerzia che, nella fattispecie in esame, non si è verificata.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere alle Università intimate le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro per ognuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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