Cons. Stato Sez. VI, Sent., 05-09-2011, n. 5004 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor C. P. per ottenere la parziale riforma della sentenza di estremi indicati in epigrafe con la quale il T.a.r. Lazio, adito in primo grado per la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso T.a.r., sezione III quater n. 10351/2007, ha respinto la richiesta di adeguamento della retribuzione al grado di tenente colonnello (ottenuto in forza del predetto giudicato) a partire dal 17 marzo 1992

2. Occorre brevemente ricostruire la vicenda in fatto sottesa al presente giudizio.

L’appellante, sottoposto al giudizio d’avanzamento di I e II grado in data 14 luglio 1995 e 21 luglio 1995 è stato giudicato "non prescelto" perché non in possesso di uno dei requisiti prescritti, ed esattamente di una pubblicazione.

Il T.a.r. Lazio, con la sentenza di cui oggi si chiede l’esecuzione, ha accolto il ricorso proposto avverso tale giudizio in quanto ha considerato sufficiente ai fini dell’ammissione al procedimento per l’avanzamento, il possesso di una pubblicazione a prescindere dalla data in cui la stessa era intervenuta.

In pretesa esecuzione di tale sentenza il Ministero della Difesa, con decreto n. 856 del 2008, ha promosso il ricorrente al grado di Tenente Colonnello, a far data dal 17 marzo 1992.

E’ seguita la richiesta del medesimo, di aggiornamento della retribuzione a partire dal 17 marzo 1992 e di ricostruzione della carriera, ma l’Amministrazione non ha provveduto, anzi ha adottato un provvedimento di trasferimento nei confronti del ricorrente (gravato con altro ricorso).

Per ottenere la corretta esecuzione del giudicato, il P. ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, il quale, con la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto relativamente alla richiesta di maggiori somme a partire dal 17 maggio 1992, mentre lo ha accolto per la restante parte e, per l’effetto, ha ordinato alla Croce Rossa Italiana di provvedere entro il termine di sessanta giorni alla ricostruzione ai fini giuridici della carriera.

Il tenente colonnello Pietraggi ha appellato tale sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui gli ha negato l’adeguamento della retribuzione a partire dal 17 marzo 1992.

3. L’appello non merita accoglimento.

Il principio di sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato implica che, salva l’eventuale proposizione di una domanda risarcitoria, non si possa riconoscere in via automatica la retribuzione correlata ad una prestazione relativa ad una qualifica superiore che non sia stata effettivamente espletata, anche se tale mancato espletamento sia dipeso da una condotta illegittima dell’Amministrazione, che ha negato l’inquadramento nella qualifica superiore sulla base di provvedimenti poi annullati in sede giurisdizionale.

Ne discende che, qualora il giudice amministrativo abbia dichiarato l’illegittimità della mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego o, come accade nel caso di specie, del mancato inquadramento nella qualifica superiore in capo ad un determinato soggetto, l’autorità amministrativa è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva soltanto per gli effetti giuridici, ma non anche per quelli economici.

Come prima accennato la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico che trovi riscontro in un impiego stabile e continuativo nei compiti della qualifica. Il grado tenente di colonnello, invece, per effetto dell’atto di ricostruzione della carriera, viene ad essere rivestito solo sul piano formale per il periodo anteriore al provvedimento di nomina (cfr. Ad. Plenaria Cons. Stato 10 dicembre 1991 n. 10).

Né la restitutioin integrum può ricondursi allo svolgimento di incarichi che il ricorrentequalifica di assoluto rilievo, quali la direzione dell’Autoparco Centrale della C.R.I., indicata come la maggiore unità sia civile che militare della C.R.I. su tutto il territorio nazionale. Tali incarichi – anche ad accedere alla tesi di un impegno aggiuntivo non riconducibile in via ordinaria alla qualifica formalmente rivestita – non riassumono, tuttavia, il complesso degli obblighi e delle responsabilità peculiari al grado superiore di tenente colonnello, che solo il provvedimento di nomina ha introdotto con ogni connesso obbligo di retribuzione a carico dell’ Amministrazione.

4. L’appello, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono i presupposti, tenendo conto della complessiva vicenda amministrativa che ha preceduto il presente giudizio, per compensare le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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