Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con riferimento all’incidente stradale nel corso del quale il L. perse la vita, il Tribunale condannò il M.C. (proprietario della vettura investitrice) e la Fondiaria SAI al risarcimento del danno in favore dell’erede della vittima, L. M..

Appellata la sentenza sia da quest’ultima, sia dalla compagnia in via incidentale, la Corte d’appello di Catania l’ha parzialmente riformata quanto al danno patrimoniale, agli interessi ed alle spese di causa; ha, invece, respinto l’appello incidentale della compagnia.

La L. propone ricorso per cassazione attraverso due motivi.

Risponde con controricorso la Fondiaria SAI, che propone ricorso incidentale attraverso due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

II ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per assoluta mancanza di quesiti, richiesti, appunto, a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 agosto 2008).

Infondato è il ricorso incidentale. Infatti, il primo motivo – che invoca il concorso di colpa della vittima per non avere indossato il prescritto casco protettivo – si infrange contro l’accertamento in fatto svolto nella sentenza impugnata, la quale spiega (con motivazione congrua e logica) che il L. subì un "gravissimo trauma all’emisoma sinistro, oltre che al capo, idoneo a procurare autonomamente la morte".

Il secondo motivo censura la liquidazione del danno patrimoniale (riconosciuto dal giudice d’appello in riforma della prima sentenza), sostenendo che, per un verso, esiste la prova che la vittima era disoccupata, mentre, per altro verso, non v’è prova che la vittima ottemperasse ai propri obblighi di mantenimento in favore della figlia. Anche questo motivo è infondato, siccome la sentenza – assecondando quella giurisprudenza che, per il riconoscimento dei danni patrimoniali in favore dei congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, richiede che i medesimi siano stati privati di utilità economiche delle quali già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro – ha tenuto conto dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia attribuito alla vittima in occasione del divorzio e questo contributo ("aspettativa di contribuzione minima, ma ineludibile") ha preso a base di calcolo fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età della figlia stessa.

Si tratta di un ragionamento congruo e logico, sviluppato in assoluta aderenza con la giurisprudenza formatasi sul punto.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; quello incidentale deve essere respinto. Vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *