Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 01-08-2011, n. 30502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 11.01.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava l’istanza proposta dal detenuto M.M. (fine pena, allo stato, al giorno 08.07.2014) volta ad ottenere differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute ovvero detenzione domiciliare per gli stessi motivi, rilevando come da recente (03.12.2010) certificazione del sanitario dell’Istituto risultassero le sue buone condizioni di salute ben fronteggiatali in ambiente carcerario. Il M. lamentava "sindrome depressiva reattiva". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) errata sottovalutazione della gravita della condizione psichica di esso ricorrente; b) mancata valutazione della consulenza psichiatrica di parte.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.

Deve rilevare invero questa Corte come il differimento dell’esecuzione della pena per motivi di grave infermità, ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, sia consentito – per espresso dettato normativo – solo in caso di infermità fisica e non psichica, per la quale ultima condizione è predisposto, se del caso, il presidio di cui all’art. 148 c.p. (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 41542 in data 10.11.2010, Rv. 248470, Giordano; Cass. Pen. Sez. F., n. 32365 in data 10.08.2010, Rv. 248252, Radulovic; Cass. Pen. Sez. 1, n. 25674 in data 14.04.2004, Rv. 228132, Petruolo; ecc). Orbene, occorre rilevare che, nel caso specifico, il detenuto non lamenta infermità fisica alcuna, nè ripercussioni fisiche della sofferta patologia psichiatrica, tale aspetto non risultando neppure dalla consulenza di parte che risulta essere tutta incentrata sui profili psichiatrici ("sindrome da astinenza contestuale al forte stato depressivo ed ansioso con frequenti amnesie"), nè dalla certificazione del Centro territoriale di salute mentale ("sindrome depressiva reattiva di entità severa").-Altrettanto è a dirsi in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute, ex art. 47 ter o.p., comma 1, lett. c), che si giustifica solo in presenza – nel caso non riscontrabile – di "condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali". In tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come si debbano tenere presenti i parametri della compatibilità con l’ambiente carcerario (sia per l’adeguatezza delle cure ivi praticabili, sia per il primario senso di umanità) e dell’eventuale necessità di cure all’esterno (tenendo presente, peraltro, la contingente esperibilità degli strumenti ex art. 11 Ord. Pen.) : in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 1371 in data 24.11.2010, Rv. 249319, Sergi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 27313 in data 24.06.2008, Rv. 240877, Commisso; ecc. Orbene, tanto ricordato, occorre rilevare come neanche sotto tale profilo la situazione del M. sia riconducibile ai presupposti dell’invocata misura alternativa, essendo pacifico che il trattamento sanitario in Istituto è adeguato e che non si rilevano – nè sono state concretamente denunciate, essendo il ricorso del tutto generico sul punto – violazioni al basilare senso di umanità. In tal senso va ricordato come il M., dopo avere espletato gli accertamenti in infermeria, abbia lui stesso chiesto di rientrare in sezione.

In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.M. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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