Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28291 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con riferimento al sinistro stradale in cui il L.G. aveva trovato la morte, accertò che questo era trasportato sulla motocicletta coinvolta nel sinistro e che alla guida v’era tal P. (anch’egli deceduto nell’incidente).

Condannò, dunque, la Fondiaria SAI, quale impresa delegata dal FGVS, al risarcimento dei danni in favore degli eredi del L., in solido con il proprietario del veicolo.

In riforma della prima sentenza, la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto, invece, che non sussiste la prova circa il fatto che il L. fosse il trasportato e non il conducente del motoveicolo ed ha, dunque, respinto la domanda risarcitoria dei suoi eredi.

Questi propongono ora ricorso per cassazione attraverso tre motivi.

Risponde con controricorso la Fondiaria SAI.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso svolta dalla ricorrente (sul presupposto che, essendo stato adottato il rito del lavoro in relazione al quale non s’applica la sospensione feriale dei termini, il ricorso sarebbe tardivo) in ragione del principio secondo cui la L. n. 742 del 1969, art. 3 stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall’art. 429 c.p.c. (sostituito dall’art. 409, nuovo testo, per effetto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1) si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. n. 10273/94; n. 6267/03, in motivazione).

Nei primi due motivi i ricorrenti sostengono, in estrema sintesi, che la compagnia avrebbe dovuto articolare la prova contraria a quanto accertato dai Carabinieri al momento del loro intervento e che il giudice d’appello non avrebbe potuto supplire con la propria istruttoria all’inerzia della controparte. I motivi sono infondati.

La sentenza ha accertato in fatto e spiegato con motivazione congrua e logica che l’unico elemento sul quale era basata la tesi secondo cui il L. fosse il soggetto trasportato e non il conducente del motociclo era costituito (in mancanza d’altra prova fornita dagli attori) dal rapporto in tal senso dei Carabinieri, immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Tuttavia, questo rapporto non spiega come i verbalizzanti (in assenza di testimoni e nell’impossibilità di precisare alcunchè da parte del conducente dell’autocarro con cui avvenne l’impatto) giunsero a tale conclusione. Sicchè, il collegio d’appello, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 ha chiesto informazioni agli stessi Carabinieri, apprendendo alla fine che "non vi sono elementi che possano chiarire chi conduceva il motociclo".

D’altronde, lo stesso ricorso, oltre a sollevare generiche doglianze, tuttora non precisa dove il giudice avrebbe potuto reperire la prova del fatto che il L. fosse effettivamente il trasportato e non il conducente del motoveicolo.

Il terzo motivo, che attiene alla liquidazione del danno, resta assorbito a seguito del rigetto dei primi due. L’alterno esito dei giudizi di merito giustifica l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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