Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 01-08-2011, n. 30463 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 17 ottobre 2006 il Tribunale di Catania dichiarava M. C. e C.M. colpevoli dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 74 ed, esclusa per entrambi l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ritenuta la continuazione fra i reati, previa concessione delle circostanze attenuanti dichiarate equivalenti all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, condannava M. C. alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione e C.M. a quella di otto anni di reclusione, nonchè alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e del divieto di espatrio per due anni.

2. Il 2 luglio 2010 la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, determinava la pena nei confronti di C.M. in sette anni e otto mesi di reclusione e nei confronti di C.M. in otto anni di reclusione, ritenuta la continuazione dei reati di cui alla sentenza impugnata con quelli oggetto della sentenza emessa il 5 settembre 2003 dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto di New Jersey, riconosciuta con sentenza del 25 gennaio 2008 (irrevocabile il 21 dicembre 2008).

3. Entrambi i giudici di merito ritenevano provata la responsabilità degli imputati sulla base delle intercettazioni disposte, dei sequestri di droga operati, degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine ai viaggi da loro effettuati in Olanda e negli U.S.A. Dal complesso di questi elementi risultava che M. e C.M. erano inseriti in un sodalizio operante in Italia, dedito all’immissione sul mercato statunitense di partite di ectasy di cui essi, insieme con gli altri complici, si rifornivano periodicamente in Olanda e concorrevano con gli altri coimputati nell’effettiva immissione delle partite di stupefacenti sul mercato.

4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania e gli imputati.

Il primo lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione della continuazione tra i reati commessi all’estero, oggetto di giudizio da parte del giudice straniero, e i reati commessi in Italia e quivi giudicati, non rientrando tale valutazione tra gli effetti penali della condanna ai sensi del l’art. 12 c.p..

La difesa di C.M., anche mediante motivi aggiunti e una memoria difensiva, deduce: a) violazione di legge e carenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, tenuto conto del fatto che l’imputato ebbe a prendere parte soltanto a due viaggi e che la coimputata C.L. è stata assolta dal delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come documentato mediante la produzione della relativa sentenza pronunziata in un separato procedimento penale concernente i medesimi fatti, sentenza il cui contenuto, insieme con quello di una memoria depositata nel giudizio d’appello, non è stato in alcun modo apprezzato con conseguente lesione dei diritti di difesa; b) inosservanza del principio del ne bis in idem alla luce del fatto che gli imputati, per il medesimo fatto, sono stati sottoposti a processo sia in Itali che all’estero.

M.C. lamenta, a sua volta, violazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa, all’omessa applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania è fondato.

La ratio dell’istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere non è quella di parificare la pronuncia dell’Autorità giudiziaria straniera a quella del giudice italiano, bensì è da ravvisare nella finalità di assumere la decisione adottata all’estero quale fatto storico giuridico secondo la tassativa catalogazione di cui all’art. 12 c.p. con la conseguenza che le sentenze pronunciate all’estero acquistano efficacia giuridica solo in seguito a formale riconoscimento, i cui fini e limiti sono solo quelli indicati nel predetto art. 12.

In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il riconoscimento di una sentenza penale straniera non può essere richiesto al fine di ottenere l’eventuale applicazione dell’istituto della continuazione, che, implicando un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia estera e quella emanata in Italia, non può considerarsi un "effetto penale della condanna", rilevante ai sensi dell’art. 12 c.p., comma 1, n. 1 (Sez. 1, Sentenza n. 19469 del 07 maggio 2008; Sez. 1, n. 31422 dell’11 maggio 2006; Sez. 1, n. 46323 del 4 novembre 2003; Sez. 6^, 7 marzo 1996, Avogadro, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 909, p. 1458; Sez. 1^, 14 giugno 1996, Leitner, ivi, 1997, n. 867, p. 1415; Sez. 2^, 15 novembre 1982, Di Trani, ivi, 1984, n. 1145, p. 1659; Sez. 2^, 21 ottobre 1980, Meinardi, ibidem, 1982, n. 676, p. 746).

Attesa la tassativa elencazione, contenuta nell’art. 12 c.p., degli effetti penali scaturenti dal riconoscimento di una sentenza penale straniera, è, quindi, da escludere la possibilità di un’interpretazione estensiva o analogica della disposizione in esame (Sez. 2^, 15 novembre 1982, Dirani, rv. 159299; Sez. 2^, 18 giugno 1973, Segnino, in Cass. pen. mass. ann,, 1975, p. 190; cfr., inoltre, con riferimento alla determinazione della pena ai sensi, della L. 3 luglio 1989, art. 3, comma 2, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone detenute, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con la L. 25 luglio 1988 n. 334, Sez. 5^, 15 novembre 1993, Di Carlo, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 291, p. 360).

Non può, inoltre, ritenersi operante neppure il disposto dell’art. 696 c.p.p., che, nell’affermare la prevalenza delle convenzioni internazionali in vigore e delle norme del diritto internazionale generale, presuppone pur sempre l’identità della materia regolata, laddove tra gli "effetti delle sentenze penali straniere" non si ricomprende certo, come si è visto, l’istituto della continuazione.

Deve, quindi, essere affermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai sensi dell’art. 627 c.p.p., comma 3, che il riconoscimento di una sentenza penale straniera può avvenire solo per i fini espressamente e tassativamente previsti dall’art. 12 c.p., comma 1, e che, pertanto, per la sentenza penale straniera è preclusa la riunione con vincolo della continuazione con altri reati giudicati nel nostro ordinamento che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno (Corte Cost. 24/28.3.1997 n. 72).

2. Parimenti fondate sono le censure prospettate da entrambi i ricorrenti in tema di reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a base della figura dell’associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga. Per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali. deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Sez. 1^, 22 dicembre 1997, n. 5083, rv. 204963; Sez. 6^, 12 maggio 1995, n. 9320, n. 742, rv. 202037; Sez. 1^, 31 maggio 1995, n. 742, rv. 202193; Sez. 6^, 9 gennaio 1995, n. 2772, rv. 201353). Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì precisato che il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente (Sez. 6^, 23 gennaio 1997, n. 5970, riv. 208306) e che il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell’ambito di un unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 1, 10 giugno 1996, n. 7758, rv.

205531; Sez. 1^, 21 ottobre 1999, n. 14578, rv. 216124; Sez. 1, 23 dicembre 1999, n. 14578, rv. 216124; Sez. 5^, 11 agosto 1999, n. 10076, rv. 213978; Sez. 5^, 17 settembre 2001, n. 33717, rv. 219921).

La sentenza impugnata, pure a fronte delle specifiche doglianze difensive in ordine all’assenza degli elementi costitutivi di un’associazione per delinquere finalizzata a traffici di droga, ha omesso di fornire qualsiasi motivazione circa le emergenze processuali che consentivano di ritenere integrata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la fattispecie prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, soffermandosi esclusivamente su alcuni episodi rilevanti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, da cui, peraltro, non può essere di per sè desunta, sulla base di automatiche e immotivate inferenze probatorie, la sussistenza di un’organizzazione dedita a traffici di droga.

Anche sotto questo profilo, pertanto, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

3. Non fondata, invece, è la censura di violazione del principio del ne bis in idem.

Il principio del ne bis in idem permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma dell’art. 12 preleggi, comma 2, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione logico-sistematica. La sua matrice deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.

Questa impostazione teorica rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all’esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass., Sez. Un, 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Cass., Sez. Un. 31 marzo 2004, rv.

227358; Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, r. 198543; Cass., Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Cass., Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004;

Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239; Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Cass, Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv.

209603; Cass., Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Cass., Sez. Un. 18 giugno 1993, rv.

194061; Cass., Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Cass., Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte Cost, sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995;).

Il ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso tatto" -inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1^, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) – si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore.

Sulla base di quanto sinora esposto è evidente che la censura prospettata sotto il profilo dell’inosservanza degli art. 649 c.p.p. è priva di qualsiasi pregio, attesa l’assenza di identità, sotto il profilo della "identità" del fatto storico-naturalistico, nel senso sopra chiarito, tra i reati commessi all’estero e quelli oggetto del giudizio da parte dell’Autorità giudiziaria di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione con i reati giudicati all’estero e al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Rigetta nel resto i ricorsi di C.M. e C.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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