MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 16 novembre 2013, n. 162 Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta’ civile, istituito dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge…

…12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA
E DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e, in
particolare, l’articolo 2-bis, con il quale e’ istituito, presso il
Ministero dell’interno, il Fondo di solidarieta’ civile a favore
delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura;
Visto il comma 5 del citato articolo 2-bis, in cui e’ previsto che
le norme regolamentari per l’attuazione del Fondo di solidarieta’
civile, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la
destinazione delle risorse annualmente disponibili e per
l’individuazione degli aventi diritto siano definite con un decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione del Fondo di
solidarieta’ civile, istituito dall’articolo 2-bis del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217, individuando l’ambito di applicazione del
Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la
destinazione delle risorse annualmente disponibili e per
l’individuazione degli aventi diritto, nonche’ la procedura, le
modalita’ di surrogazione del Fondo e i criteri per l’eventuale
rinunzia dell’amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»;
b) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ civile istituito
dall’articolo 2-bis del decreto-legge;
c) per «Collegio», il Collegio previsto dall’articolo 2-bis,
comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le
elargizioni e gli interventi a carico del Fondo;
d) per «Ufficio di supporto», l’Ufficio competente all’attivita’
di funzionamento del Fondo, di cui all’articolo 4 del presente
regolamento;
e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di
contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
f) per «interventi di solidarieta’ civile», le provvidenze a
favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso
economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche
alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei
danni alla persona e l’eventuale pagamento di somme disposte dal
giudice.

Art. 3

Alimentazione del Fondo

1. Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge, il
Fondo e’ alimentato:
a) da una quota del Fondo Unico Giustizia, determinata
complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro
dell’interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio
2009, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del venti per
cento delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto
dall’articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge;
b) dalle somme riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in
applicazione della sanzione amministrativa, di cui all’articolo 1,
comma 3-sexies, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi
dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge;
c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti
da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-bis, comma 1,
lettera c), del decreto-legge.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente
articolo, alimentano il Fondo attraverso le procedure di cui
all’articolo 9, comma 1.

Art. 4

Funzionamento del Fondo

1. Per il suo funzionamento il Fondo si avvale, senza ulteriori e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell’Ufficio per
l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
che assicura, attraverso le risorse disponibili:
a) l’assistenza tecnica e il supporto al Collegio;
b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell’articolo
10, nonche’ gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai
pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 13 e 14;
c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo
strumento della convenzione di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 5

Condizioni e limiti per l’accesso al Fondo

1. L’accesso al Fondo e’ subordinato alla pronuncia, anche in primo
grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al
pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti
dall’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi
dall’accesso al Fondo le richieste di elargizione o gli interventi
relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate:
a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;
b) a disporre interventi di solidarieta’ civile alle vittime di
azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa
natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle
persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione
transattiva di liti ed all’eventuale pagamento delle somme disposte
dal giudice, nei limiti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera
b), del decreto-legge.

Art. 6

Individuazione degli aventi diritto all’accesso al Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, l’accesso al
Fondo e’ consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime
di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che non abbiano percepito
a titolo di risarcimento somme provenienti da altri Fondi previsti
dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che,
alla data di presentazione della domanda:
a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o,
limitatamente al risarcimento di cui all’articolo 2-bis, comma 2,
lettera a), del decreto-legge, non siano destinatari di un
provvedimento di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401;
b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
2. L’accesso al Fondo e’ consentito altresi’ alle Amministrazioni
statali ed agli enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi
dell’articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione
transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate
alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Attivita’ del Collegio

1. Al fine di formulare il parere di cui all’articolo 2-bis, comma
3, del decreto-legge, il Collegio, costituito con decreto del
Ministro dell’interno, ai sensi del medesimo comma 3, approva un
regolamento interno per il suo funzionamento.
2. Il Collegio esamina le domande istruite dall’Ufficio di supporto
e formula il relativo parere.
3. Nei casi in cui si renda necessario acquisire ulteriori
elementi, il Collegio puo’ richiederli agli organi competenti
attraverso l’Ufficio di supporto.
4. Per la partecipazione al Collegio non e’ prevista la
corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Art. 8

Limiti e criteri
per la destinazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate ai
soggetti indicati all’articolo 6, che hanno presentato domanda ai
sensi degli articoli 10 e 11, nell’ambito delle percentuali previste
dall’articolo 2-bis, comma 2, rispettivamente, alla lettera a) e alla
lettera b), del decreto-legge.
2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1
tra i soggetti legittimati all’accesso al Fondo, si provvede
attraverso elargizioni ed interventi di solidarieta’ civile in misura
dell’intero ammontare del danno subito e riconosciuto in sede
giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge e dal presente
regolamento.
3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le
risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per
disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si
provvede ad una riduzione pari al venti per cento per tutte le
istanze, fatta salva la possibilita’, previo parere del Collegio, di
disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta
percentuale, in relazione all’ammontare massimo di cui al comma 2,
nonche’ anche sulla base della gravita’ dell’evento, delle lesioni
riportate, compreso il decesso, nonche’ del numero delle vittime del
medesimo evento e del contesto in cui e’ avvenuto il fatto, fermo
restando il limite massimo di euro 3 milioni.
4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli
interventi di solidarieta’ civile, ai sensi dell’articolo 2-bis,
comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi
2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Gestione del Fondo

1. Le somme che alimentano il Fondo, di cui all’articolo 2-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente
capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine Pubblico e
Sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno. Le somme di cui alle lettere b) e c), del medesimo
comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e
successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione alle specifiche
professionalita’ necessarie per la gestione del Fondo, non
disponibili nell’ambito del medesimo Dipartimento, anche con
riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all’articolo
2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ed alla procedura di
surrogazione di cui all’articolo 16 del presente decreto, puo’
stipulare, con oneri a carico del Fondo e subordinatamente alla
presenza delle occorrenti disponibilita’ sul Fondo stesso,
un’apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.A. (CONSAP).

Art. 10

Presentazione della domanda
e termini del procedimento

1. La domanda per l’accesso al Fondo e’ presentata dopo la sentenza
di condanna in primo grado e, comunque, non oltre tre mesi dalla data
del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a
mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della
provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui
ha sede l’autorita’ giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo
restando quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio
non competente, quest’ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla
all’ufficio competente.
3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi
diritto al risarcimento, l’avvio del procedimento ed il nominativo
del funzionario responsabile dell’istruttoria, e all’Ufficio di
supporto le generalita’ del richiedente e la data di presentazione o
di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un
elenco cronologico informatizzato tenuto dall’ufficio di cui al
medesimo articolo.
4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti per l’accesso al Fondo, cosi’ come stabilito dal
decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal
fine, degli organi di polizia, integrando eventualmente gli atti
istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla
valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli
dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.
5. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza,
invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all’Ufficio
di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei
requisiti per l’accesso al Fondo.
6. La domanda dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, e’
presentata direttamente al Fondo.

Art. 11

Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 6,
comma 1, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge e di
essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della
domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme
provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o
direttamente dal soggetto condannato, di cui all’articolo 6.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo
universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al
soggetto deceduto.
3. Alla domanda e’ allegata copia autentica dell’estratto della
sentenza di condanna, ovvero dell’estratto della sentenza di condanna
al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da
parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, della
documentazione comprovante l’avvenuta erogazione.

Art. 12

Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l’accesso al Fondo e’ sospeso, per un
periodo massimo di sessanta giorni, nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o
degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l’esistenza
di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui
all’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, ovvero
del provvedimento di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell’articolo 6 del presente
regolamento;
b) qualora la domanda prodotta dall’interessato risulti
incompleta della documentazione di cui all’articolo 11;
c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della
documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo,
ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento comunica immediatamente all’interessato le cause di
sospensione.

Art. 13

Criteri per l’eventuale rinuncia del Fondo
al diritto di rivalsa

1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all’articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge e’ disposta sulla base degli
elementi contenuti nella sentenza di cui all’articolo 5, comma 1, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 8, alla gravita’
delle lesioni riportate dalla vittima, all’eventuale concessione
delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui e’ avvenuto il
fatto, al comportamento posto in essere dall’imputato e, per i
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici,
anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali,
con specifico riferimento al contesto, alla complessita’ ed alla
difficolta’ dell’intervento, nonche’ al grado di imprudenza, di
imperizia e di superficialita’ accertati. La rinuncia, in tutto o in
parte, al diritto di rivalsa del Fondo e’ disposta anche sulla base
della difficolta’ di recupero del credito.
2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di
rivalsa, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge,
sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su
parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 14

Adozione del decreto

1. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di
elargizione delle somme, di interventi di solidarieta’ civile, di
definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale,
di cui all’articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all’esercizio del
diritto di rivalsa, di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del
decreto-legge.
2. L’ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data
del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2.

Art. 15

Procedimento per la revoca
e la riforma dei provvedimenti

1. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ revocata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, previo parere del Collegio:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la
sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in
giudicato;
b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso,
pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento
di una provvisionale.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ riformata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica
sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1,
sia stato modificato l’ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l’Ufficio di
supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per
l’adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l’esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si
osservano le disposizioni di cui all’articolo 14.

Art. 16

Surrogazione

1. Il Fondo e’ surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi
titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il
soggetto condannato al risarcimento del danno, anche attraverso la
gestione del Fondo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

Art. 17

Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni
nell’ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento
curano che la rispettiva attivita’ sia espletata in modo tale da
assicurare la massima celerita’ e speditezza delle procedure, e nel
rispetto dei principi di imparzialita’ ed efficienza dell’azione
amministrativa, nonche’ dei principi contenuti nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti
attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici
sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all’accesso
e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e
successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal
segreto d’ufficio in ordine ai soggetti interessati all’accesso e
alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto e’ pertanto
vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i
limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l’Ufficio di supporto
forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Per le sentenze passate in giudicato dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge, le domande di
cui all’articolo 10, comma 1, possono essere presentate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Interno, foglio n. 26
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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