Cass. pen., sez. I 11-04-2007 (04-04-2007), n. 14642 Ricorso per cassazione proposto impropriamente – Qualificazione del ricorso come opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che S.I., di nazionalità serba, è stato condannato con sentenza del gup del tribunale di Torino del 13 luglio 2004 (irr. il 26 settembre 2004) alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 73, e art. 80, comma 2 i quali sono compresi tra le esclusioni Soggettive elencate nella L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2 che ha concesso l’indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a Euro 10.000,00 per quelle pecuniarie;
Che il gip del tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 ottobre 2006, rigettava l’incidente di esecuzione proposto dallo S. volto ad ottenere il condono sulla pena infittagli, motivando che la circostanza aggravante di cui al D.P.R. citato, art. 80 ancorchè bilanciata da circostanze attenuanti generiche, costituiva una condizione ostativa dell’indulto "atteso che la normativa in oggetto prevede dei casi di esclusione "tipizzati" in astratto con riferimento alle ipotesi di reato come correttamente contestate e riconosciute, a nulla rilevando l’aspetto della effettiva sanzione determinata in virtù della comparazione tra eventuali attenuanti e le aggravanti suscettibili di bilanciamento"’;
Che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo S. a mezzo del suo difensore, il quale contesta, sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge penale, l’interpretazione data dal gip torinese al termine "aggravati" utilizzato dalla L. n. 241 del 2006 ai reati esclusi dall’indulto, facendo espresso richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali di questa Corte (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1991, Grassi; id., Sez. 1^, 22 aprile 2005, n. 19749), ove si evidenzia che non è anomalo nè irragionevole il fatto che l’applicazione di un provvedimento indulgenziale dipenda da un accertamento in concreto del giudice sulla pena da infliggere (qual è quello del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti), ove si tenga conto che l’entità della pena è uno (se non il principale) degli elementi indicatori della "gravita del fatto" e che la pena irrogata in concreto deve costituire il parametro cui rapportare la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di clemenza;
Considerato che il provvedimento del giudice dell’esecuzione non è ricorribiie per cassazione, ma è suscettibile solo di opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 nella forma degli incidenti di esecuzione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso, onde ottenere un provvedimento di carattere giurisdizionale ricorribile per cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione impropriamente proposto va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2005, Grimaldi; id., 7 febbraio 1995, Caternicchia, CED Cass., n. 200501).
P.Q.M.
Visto l’art. 568 c.p.p., comma 5. qualificata l’impugnazione proposta come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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