Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 01-08-2011, n. 30499

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’11/2/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto insorto con il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, essendosi entrambi i Tribunali dichiarati incompetenti a deliberare in ordine alla richiesta di misure alternative alla detenzione avanzate da M.G.. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma precisava che il M., collaboratore di giustizia già provvisoriamente ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, aveva ottenuto la c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie con contestuale fuoriuscita dal programma di protezione, sicchè, scaduto nelle more della celebrazione dell’udienza collegiale dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma, il termine di due anni dalla delibera 26/10/2006 concernente la capitalizzazione, doveva prendersi atto che il domicilio del M., fino a tale termine di scadenza mantenuto presso la Commissione Centrale, era attualmente da individuarsi in quello effettivo ricadente nell’ambito di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Il conflitto – sussistente, essendosi verificata una stasi processuale a seguito della negata propria competenza a deliberare sia da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma che da parte del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in merito all’istanza di detenzione domiciliare avanzata da M.G. – deve essere risolto in senso difforme da quanto sostenuto dal giudice rimettente.

Osserva al proposito il Collegio che deve certamente convenirsi con il Tribunale di Sorveglianza di Roma laddove ha sostenuto che la competenza esclusiva di tale organo in materia di misure alternative in favore di collaboratori di Giustizia è ancorata alla elezione di domicilio "processuale" presso la Commissione Centrale in Roma, così come eletto al momento della sottoscrizione del programma di protezione; ne consegue che, allorquando venga meno tale domiciliazione per qualsiasi causa – fra esse compreso il decorso del periodo di due anni dalla c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie e la connessa fuoriuscita dal programma di protezione – di siffatta nuova situazione e del mutamento di domicilio deve tenersi conto per individuare il Giudice competente secondo le norme di rito.

Ma se, da un lato, tale impostazione della questione deve essere ritenuta in via generale corretta, dall’altro lato, avuto riguardo allo svilupparsi della vicenda processuale che interessa il M., deve escludersi, in ragione della situazione esistente al momento della presentazione della prima istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute avanzata dal M., che nella specie essa possa trovare accoglimento: in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", infatti, la competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della iniziale richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (cfr. Cass. sentenze n. 1137/2010, n. 24438/2008, n. 198/2005, n. 5070/1996 anche in conseguenza). E poichè nella specie risulta ex actis che nei confronti del M. la Magistratura di Sorveglianza di Roma ha da tempo e reiteratamente delibato circa l’ammissione del condannato alla detenzione domiciliare, via via prorogando il termine provvisorio di vigenza ed estendo la misura ai titoli sopraggiunti, deve concludersi per la ancora vigente competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in relazione alla delibazione definitiva, nulla rilevando gli intervenuti mutamenti – anche in punto di domicilio – della specifica posizione del Marino. Peraltro non può non sottolinearsi come il M. abbia nelle sue istanze e comunicazioni (di rinuncia a comparire alle udienze fissate) precisato, anche nel corso degli anni 2009 e 2010, di essere domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione e come nella delibera di massima del 30/7/2009 sia stato determinato il mantenimento del domicilio presso tale Servizio: circostanze tutte che valgono a corroborare ed a rendere rispondente a legge la prorogatio della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma cui ordina trasmettersi gli atti.

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