Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28277 Ammissibilità o inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede, nei confronti di R.O., l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 305/07, resa a seguito dell’impugnazione del medesimo MIUR della sentenza del giudice del lavoro di Pistola che aveva condannato l’Amministrazione a ricostruire la carriera del R. e a pagare le differenze stipendiali dal 1 gennaio 2000 sino alla ricostruzione, previa declaratoria del diritto dello stesso a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio, ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL della scuola.

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’appellante MIUR ometteva di formulare critiche alla parte essenziale del decisum. I motivi di appello erano sviluppati al fine di dimostrare la legittimità del trasferimento del personale addetto alla scuola dagli enti locali allo Stato, sostenendo e dimostrando la correttezza normativa della ricostruzione delle carriere sulla base del maturato economico e non già dell’anzianità pregressa, senza che vi fosse alcun riferimento al meccanismo di cui al D.M. 5 aprile 2001, art. 2, comma 6, e nemmeno al D.P.R. n. 268 del 1987, art. 55, posti a fondamento della decisione del giudice di primo grado. A ciò conseguiva, come si è detto, l’inconferenza dei motivi d’impugnazione e dunque l’inammissibilità dell’appello.

Il MIUR con l’odierno ricorso ha proposto un motivo di impugnazione, assistito dal prescritto quesito, vertente sulla falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Resiste con controricorso il R..

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è inconferente rispetto alla decisione della Corte d’Appello della cui ratio decidendi non tiene alcun conto.

Il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione come se la Corte d’Appello avesse deciso nel merito controversia concernente la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale ITP in relazione al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8;

invece, come di è detto, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro trenta per esborsi, Euro duemila per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *