T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 509 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio comunale di Lanciano con deliberazione 23 giugno 2006, n. 28, ha approvato i criteri e le procedure per l’attuazione dei programmi complessi di iniziativa privata nell’ambito del territorio comunale e con avviso pubblico del 13 settembre 2005 sono invitati i privati a presentare dei progetti al riguardo.

La società Euro Immobiliare s.r.l. ha presentato il 26 ottobre 2005 al Comune di Lanciano un progetto di "Riqualificazione urbanistica di parte del territorio comunale per la realizzazione di edilizia convenzionata in zona quartiere Santa Rita" e, su invito della Giunta municipale, ha partecipato il 12 maggio 2006 ad un incontro con l’apposita Commissione costituita per l’esame della proposta, conclusasi con la richiesta di una modifica progettuale, puntualmente presentata; pur tuttavia, con nota 28 giugno 2006, n. 28820, il Sindaco ha comunicato di sospendere momentaneamente l’iter amministrativo in corso in ragione dello svolgimento delle elezioni amministrative. Con atto notificato il 29 gennaio 2007 la società in parola ha diffidato il Comune a "riprendere e concludere la concertazione", con l’avvertenza che, decorsi novanta giorni, avrebbe adito il giudice competente.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha chiesto a questo Tribunale di ordinare, ai sensi dell’art. 21bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, all’Amministrazioni in parola di provvedere in merito a quanto richiesto, deducendo nella sostanza che in base all’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione aveva l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Questo Tribunale con sentenza 5 luglio 2007, n. 679, ha accolto tale ricorso ritenendo illegittimo il comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione comunale in parola, la quale non aveva adottato alcun provvedimento espresso entro novanta giorni dal ricevimento della predetta istanzadiffida e per l’effetto, ha ordinato, ai sensi dell’art. 21bis, II comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, al Comune di Lanciano di assumere entro trenta giorni un provvedimento espresso sull’istanza di riapertura del procedimento, presentata dall’attuale ricorrente.

In ottemperanza a tale decisione la Commissione esaminatrice dei progetti relativi al "Programma complesso di iniziativa privata in località S. Venere (Quartiere S. Rita)" del Comune di Lanciano in data 7 agosto 2007 ha invitato la società ricorrente a presentare ulteriore documentazione, che è stata prontamente trasmessa in data 6 settembre 2007.

Pur avendo la Commissione esaminatrice con verbale 25 febbraio 2008, n. 33, concluso favorevolmente l’esame del progetto in questione, non è stato tuttavia convocato il Consiglio comunale ai fini dell’approvazione del progetto.

In accoglimento di ulteriore richiesta della società interessata, che aveva ottenuto dalla Regione Abruzzo un finanziamento di circa un milione di euro per realizzare il programma costruttivo in parola, questo Tribunale con sentenza 20 gennaio 2009, n. 53, ha nominato, ai sensi dell’art. 21bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, un Commissario ad acta con il compito di provvedere a dare esecuzione alla predetta sentenza 5 luglio 2007, n. 679.

Tale Commissario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha quindi approvato il progetto in parola, in variante allo strumento urbanistico in quanto l’intervento proposto ricadeva in zona agricola; in particolare, con la deliberazione 23 febbraio 2009, n. 1, ha adottato la variante, con la deliberazione 10 agosto 2009, n. 2, ha esaminato le osservazioni pervenute e con la deliberazione 30 ottobre 2009, n. 3, ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione urbanistica presentato dalla società Euro immobiliare.

Avverso tali atti sono insorti dinanzi questo Tribunale, il sig. D.Z., proprietario di un’area adiacente quella interessata dall’intervento in questione, e l’associazione "Italia Nostra Onlus", deducendo le seguenti censure:

1) che l’impugnata deliberazione n. 28 del 2005 violava l’art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto gli accordi procedimentali non sono applicabili agli atti di pianificazione;

2) che l’intervento approvato, in violazione di quanto disposto dagli artt. 30bis della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e dall’art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, non era destinato al recupero del patrimonio esistente, ma insisteva completamente in zona agricola priva di edificazione;

3) che con deliberazione del consiglio comunale 22 dicembre 2008, n. 74, era stata modificata la composizione della Commissione preposta all’istruttoria dei progetti prevista dalla predetta deliberazione n. 28 del 2005, per cui il progetto, in esecuzione delle predette sentenze 5 luglio 2007, n. 679, e 20 gennaio 2009, n. 53, di questo Tribunale, avrebbe dovuto essere riesaminato dalla nuova commissione;

4) che era prevista la realizzazione di alcune opere pubbliche (di un ponte pedonale e ciclabile e di una rotatoria), non contemplate nel Programma triennale delle opere pubbliche;

5) che, in violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, n. 152, dell’art. 11 della L.R. Abruzzo 9 aprile 2006, n. 27, e dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, la valutazione ambientale strategica (VAS) era stata effettata dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2008, n. 76, mentre la "autorità competente" ad effettuare tale valutazione avrebbe dovuto essere diversa dalla "autorità procedente"; in ogni caso, per i programmi di edilizia concertata era stato previsto da Comune uno specifico iter procedimentale, per cui a tali progetti avrebbero dovuto essere esaminati alla stregua della particolare procedura prevista;

6) che la VAS del Comune di Lanciano ed il relativo rapporto ambientale erano privi di motivazione.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, l’impugnativa è stata estesa nei confronti dei permessi di costruire 22 giugno 2010, nn. 82, 83 e 84, assentiti dal Dirigente dello Sportello Unico Edilizia residenziale del Comune di Lanciano per realizzare l’intervento costruttivo in parola; nei confronti di tali atti è stata dedotta nella sostanza la censura di illegittimità derivata.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 20 maggio 2011 e con memoria di replica depositata il 6 giugno 2011.

Il Comune di Lanciano si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 26 novembre 2010 ed il 24 febbraio 2011 ha pregiudizialmente eccepito la tardività e l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorso; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si è inoltre costituita in giudizio la società Euro immobiliare, che con memoria depositata il 19 maggio 2011, ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancata impugnazione del P.T.C.P. di Chieti, nonché la tardività dell’impugnazione della deliberazione n. 28/85 e della V.A.S.; nel merito, ha diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stata impugnata la deliberazione 30 ottobre 2009, n. 3, assunta con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Lanciano, del Commissario ad acta – nominato con sentenza 20 gennaio 2009, n. 53, di questo Tribunale – di approvazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo n. 18/1983, in variante al vigente P.R.G., del progetto di riqualificazione urbanistica relativo al quartiere S. Rita presentato dalla società Euro immobiliare. Tale progetto, va subito precisato, prevede la realizzazione, in una zona precedentemente inclusa in zona agricola, di nove palazzine per un totale di 170 appartamenti, per un volume complessivo di circa mc. 65.000.

Sono stati impugnati, altresì, tutti gli atti presupposti (tra cui la deliberazione del Consiglio comunale di Lanciano 23 giugno 2006, n. 28, di approvazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione di programmi complessi di iniziativa privata, le deliberazioni dello stesso Commissario 23 febbraio 2009, n. 1, e 10 agosto 2009, n. 2, di adozione rispettivamente della variante e di esame delle osservazioni) e conseguenti (tra cui i permessi di costruire 22 giugno 2010, nn. 82, 83 e 84, assentiti per la realizzazione di tale intervento).

2. In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni proposte dalle parti resistenti, con le quali queste hanno eccepito:

a) per un verso l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;

b) per altro verso la tardività dell’impugnazione dell’atto deliberativo di approvazione del programma integrato, della deliberazione n. 28/85 e della V.A.S.;

c) per altro verso ancora l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del P.T.C.P. di Chieti.

Tali eccezioni, va subito precisato, sono tutte prive di pregio.

Quanto all’interesse al ricorso va innanzi tutto osservato che il sig. Z., in quanto proprietario di un terreno adiacente a quello sul quale è stato localizzato l’intervento costruttivo in parola, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è certamente titolare di una posizione differenziata qualificabile in termini astratti come di interesse legittimo ed è legittimato ad impugnare, in ragione del suo stabile collegamento con la zona, i permessi di costruire in parola (Cons. St., sez. IV, 24 gennaio 2011, 845, e 28 gennaio 2011, n. 678).

Inoltre, tale soggetto – così come già precisato da altro Tribunale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 26 novembre 2009, n. 5171) – se può impugnare il titolo edilizio assentito per realizzare un intervento costruttivo su un’area adiacente, ha anche la possibilità di impugnare gli atti di un piano attuativo, che, oltre a prevedere interventi edilizi, contiene anche una più ampia disciplina del territorio, in quanto negare tale possibilità significherebbe accordare una maggior tutela per interventi minori (id est quelli edilizi) rispetto a quelli che investono ampi spazi e riqualificano interi quartieri. Né appare in merito rilevante la circostanza che tale sentenza sia stata annullata dal Giudice di appello (Cons. St. sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8364), in quanto nell’ipotesi esaminata in quel giudizio non era stato dimostrato il pregiudizio in concreto subito dai ricorrenti.

Quanto, poi, all’associazione ambientalista, va ricordato che l’art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ed oggi gli artt. 309 e 310, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno creato un criterio di legittimazione "legale", per cui non può disconoscersi la legittimazione dell’associazione "Italia Nostra" all’impugnativa ove gli atti impugnati – come nel caso di specie – abbiano una diretta ed immediata rilevanza ambientale (Cons. St., sez. VI, 25 marzo 2011, n. 1843), rendendo ammissibili anche le censure dedotte di carattere procedimentale, perché, essendo suscettibili di travolgere l’intera procedura, tali doglianze sono funzionali al soddisfacimento dello specifico interesse ambientale, attraverso l’annullamento dell’atto contenente prescrizioni lesive dell’ambiente.

Relativamente alla tardività dell’impugnativa, va poi osservato che lo strumento urbanistico impugnato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 del 27 novembre 2009, per cui il ricorso, notificato il 13 gennaio 2010, non può ritenersi che sia stato proposto tardivamente.

Né può ritenersi tardiva l’impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Lanciano 23 giugno 2006, n. 28, di approvazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione di programmi complessi di iniziativa privata, in quanto tale atto non era all’epoca lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Ed uguali considerazioni possono formularsi anche relativamente all’impugnativa della valutazione ambientale strategica (VAS) effettata dal Comune con la predetta deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2008, n. 76, in ragione della mancata lesività di tale valutazione, che – come di recente precisato dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133) – non costituisce un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un semplice passaggio endoprocedimentale, che si concreta nell’espressione di un parere di verifica della sostenibilità ambientale della pianificazione.

Né, infine, contrariamente a quanto ipotizzato con l’eccezione sopra indicata alla lettera c), i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare anche il Piano Territoriale provinciale, in ragione del contenuto sul punto in questione meramente programmatorio di tale strumento urbanistico sovraordinato.

3. – Così risolte tali questioni pregiudiziali e prima ancora di passare all’esame delle doglianze dedotte, va ricordato in punto di fatto che il Consiglio comunale di Lanciano con deliberazione 23 giugno 2006, n. 28, aveva approvato i criteri e le procedure per l’attuazione dei programmi complessi di iniziativa privata nell’ambito del territorio comunale e con avviso pubblico del 13 settembre 2005 aveva invitato i privati a presentare dei progetti in conformità a quanto previsto da tale atto deliberativo

La società Euro Immobiliare s.r.l. aveva presentato il 26 ottobre 2005 al Comune di Lanciano un progetto di "Riqualificazione urbanistica di parte del territorio comunale per la realizzazione di edilizia convenzionata in zona quartiere Santa Rita" e, la Commissione esaminatrice con verbale 25 febbraio 2008, n. 33, aveva concluso favorevolmente l’esame del progetto in questione; non era stato, tuttavia, mai convocato il Consiglio comunale ai fini dell’approvazione del progetto.

In accoglimento di ulteriore richiesta della società interessata, questo Tribunale con la sentenza 20 gennaio 2009, n. 53, ha nominato, un Commissario ad acta con il compito di provvedere a dare esecuzione alla predetta sentenza 5 luglio 2007, n. 679 e tale Commissario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha quindi approvato il progetto in parola, in variante allo strumento urbanistico in quanto l’intervento proposto ricadeva in zona agricola. Per l’approvazione di tale variante è stato seguito l’iter procedimentale di cui agli artt. 20 e 21 della legge urbanistica regionale. In particolare:

– con deliberazione 23 febbraio 2009, n. 1, è stata adottata la variante;

– con deliberazione 10 agosto 2009, n. 2, sono state esaminate le osservazioni pervenute;

– con deliberazione 30 ottobre 2009, n. 3, è stato approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione urbanistica presentato dalla società Euro immobiliare.

4. – Fatte tali precisazioni, deve ulteriormente ricordarsi che con il ricorso in esame, i ricorrenti si sono lamentati della seguenti circostanze:

a) che l’impugnata deliberazione n. 28 del 2006, di approvazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dei programmi complessi di iniziativa privata nell’ambito del territorio comunale, violava l’art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto gli accordi procedimentali non sono applicabili agli atti di pianificazione;

b) che l’intervento approvato non era destinato al recupero del patrimonio esistente, ma insisteva completamente in zona agricola priva di edificazione;

c) che essendo stata modificata nel corso del procedimento la composizione della Commissione preposta all’istruttoria, il progetto avrebbe dovuto essere riesaminato dalla nuova commissione;

d) che era prevista la realizzazione di alcune opere pubbliche (di un ponte pedonale e ciclabile e di una rotatoria), non contemplate nel Programma triennale delle opere pubbliche;

e) che la valutazione ambientale strategica (VAS) era stata effettata dal Comune ("autorità procedente"), mentre la "autorità competente" ad effettuare tale valutazione avrebbe dovuto essere diversa;

f) che la VAS del Comune di Lanciano ed il relativo rapporto ambientale erano privi di motivazione.

Tali doglianze, va subito precisato, sono prive di pregio.

5. – Quanto alla prima censura, con la quale è stata contestata la legittimità della deliberazione del 2006, di approvazione dei criteri e delle procedure per l’attuazione dei programmi complessi di iniziativa privata nell’ambito del territorio comunale, va osservato che se è pur vero che l’art. 13 della L. 7 agosto 1990 n. 241, esclude che "le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione", la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana, sez. III, 3 marzo 2009, n. 383) ha distinto al riguardo tra "gli accordi che decidono come debba essere l’assetto urbanistico di una certa area, incompatibili con l’art. 13, L. 7 agosto 1990 n. 241, e gli accordi che disciplinano gli interventi per l’attuazione di tale assetto, invece possibili come nel caso delle convenzioni di lottizzazione" e, nella specie, ritiene il Collegio che si sia in presenza della seconda ipotesi: cioè di un accordo che regola degli interventi volti a dare attuazione ad un certo assetto urbanistico.

Infatti, con tale deliberazione sono stati individuati gli ambiti territoriali ed è stato determinato l’assetto da dare alle aree prevedendo "processi di riqualificazione con trasformazioni volte a rafforzare il sistema delle dotazioni dei servizi, della logistica urbana, nonché la qualità ambientale complessiva del sistema urbano consolidato", demandando ai privati l’onere di presentare proposte volte a darvi attuazione.

Si tratta, quindi, di un’applicazione del principio della c.d. urbanistica contrattata che, non solo non è vietata, ma è incoraggiata dall’attuale trend normativo ed amministrativo, come criterio di composizione degli interessi, pubblici privati, superando i possibili contrasti e dissensi.

Nella specie, infine, come sopra esposto, per l’approvazione definitiva della variante urbanistica dell’area in questione, si è seguito il procedimento previsto dalla legge urbanistica regionale, per cui l’atto di pianificazione non è stato approvato con lo strumento dell’accordo in questione, ma con un atto deliberativo (del Commissario ad acta, con i poteri del consiglio) e seguendo l’iter procedimentale previsto dalle norme urbanistiche regionali per l’introduzione di varianti allo strumento urbanistico.

6. – Ciò detto e seguendo un più corretto ordine logico appare opportuno esaminare per prime le ulteriori doglianze – sopra indicate alle lettere c), e) ed f) – con le quali è stata contestata la correttezza del procedimento seguito.

Con la censura di cui alla predetta lettera c), i ricorrenti, dopo aver premesso che con deliberazione del consiglio comunale 22 dicembre 2008, n. 74, era stata modificata la composizione della Commissione preposta all’istruttoria dei progetti prevista dalla predetta deliberazione n. 28 del 2005, sostengono che, in esecuzione delle predette sentenze 5 luglio 2007, n. 679, e 20 gennaio 2009, n. 53, di questo Tribunale, il progetto avrebbe dovuto essere riesaminato dalla nuova Commissione. Il Commissario ad acta, invero, nella predetta deliberazione n. 1/09, di adozione della variante in esame, aveva ritenuto che deliberazione n. 74 del 2008, non trovava applicazione in quanto si trattava di dare esecuzione ad una sentenza già passata in giudicato alla data di adozione della stessa delibera.

Il motivo è infondato sotto due profili.

Innanzi tutto, perché – come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa – in materia edilizia si applica la normativa vigente al momento della sentenza, per cui, avendo questo Tribunale con sentenza 5 luglio 2007, n. 679, ordinato, ai sensi dell’art. 21bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, al Comune di Lanciano di assumere entro trenta giorni un provvedimento espresso sull’istanza di riapertura del procedimento presentata dall’attuale ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’istanza della ricorrente applicando la normativa vigente a tale data.

Inoltre, va anche ulteriormente precisato che la valutazione della proposta Euro Immobiliare si era già conclusa quando era intervenuta la predetta deliberazione del Consiglio comunale di modifica della composizione della Commissione per la valutazione delle proposte. Ora, poiché il procedimento amministrativo – come anche questa stessa Sezione ha, anche di recente, avuto modo di chiarire (con sentenza 20 aprile 2010, n. 276) – è regolato dal principio del tempus regit actum, la legittimità degli atti va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui ogni singolo atto è stato adottato ed in relazione agli interessi sostanziali tutelati in quella fase del procedimento; cioè, in definitiva, in caso di sopravvenienza di nuove normative, ciascun atto di ogni serie all’interno del procedimento deve uniformarsi, in virtù del principio del tempus regit actum, alla disciplina vigente al momento della sua adozione, restando inapplicabile la normativa sopravvenuta dopo la chiusura della fase procedimentale nella quale l’atto è inserito.

Dal momento che il procedimento di valutazione delle proposte da parte della Commissione esaminatrice alla data di approvazione della nuova delibera n. 74 si era definitivamente concluso, sembra evidente che il Commissario ad acta avrebbe dovuto limitarsi a "concludere" il procedimento in corso con l’adozione e l’approvazione del programma complesso e non procedere anche riesame delle fasi del procedimento già concluse.

Con le doglianze sopra riassunte alle lettere e) ed f) la parte ricorrente ha, poi, censurato la legittimità della valutazione ambientale strategica (VAS) intervenuta sostenendo per verso che tale valutazione ed il relativo rapporto ambientale erano privi di motivazione (lettera f) e per altro verso che, in violazione del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, n. 152, dell’art. 11 della L.R. Abruzzo 9 aprile 2006, n. 27, e dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, la valutazione ambientale strategica (VAS) era stata effettata dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2008, n. 76, mentre la "autorità competente" ad effettuare tale valutazione avrebbe dovuto essere diversa dalla "autorità procedente"; inoltre, ha dedotto che per i programmi di edilizia concertata era stato previsto dal Comune uno specifico iter procedimentale, per cui tali progetti avrebbero dovuto essere esaminati alla stregua della particolare procedura prevista.

Ora giova al riguardo innanzi tutto ricordare che la giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133) ha di recente chiarito che la valutazione ambientale strategica (VAS) non costituisce un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un semplice passaggio endoprocedimentale, che si concreta nell’espressione di un parere di verifica della sostenibilità ambientale della pianificazione. Inoltre, deve rilevarsi – come il Commissario ad acta ha puntualmente evidenziato negli atti deliberativi impugnati – che il principio di sussidiarietà (tra Stato e livelli territoriali inferiori) opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali e che nella specie "l’autorità procedente" e "l’autorità competente" andavano perfettamente a coincidere nello stesso Ente, cioè nel Comune di Lanciano, in quanto la L. R. Abruzzo n. 11 del 1999, snellendo le procedure di approvazione dei piani comunali, ha conferito ai Comuni, con rinvio di indubbia natura dinamica, attribuzioni riferite anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; con la conseguenza che il trasferimento delle competenze in ordine al procedimento di approvazione del piano implica necessariamente il trasferimento anche delle competenze della procedura VAS.

D’altronde la stessa Regione, con circolare n. 19565 del 31 luglio 2008 trasmessa a tutti i Comuni ed alle Province aveva declinato la propria competenza al riguardo, individuando nell’Amministrazione comunale l’ente a cui fa capo sia l’autorità procedente che l’autorità competente.

Da tali conclusioni il Collegio non rinviene motivi per discostarsi.

Inoltre, deve ritenersi ugualmente infondata la censura di difetto di motivazione dedotta avverso tale valutazione, in quanto dagli atti della V.A.S e, in particolare, dal rapporto ambientale (versato in giudizio dal Comune), risulta che siano state effettuate sia la valutazione, che la verifica dell’impatto del programma sull’ambiente.

Peraltro, va al riguardo anche evidenziato che il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune nel proprio parere del 3 agosto 2009 aveva anche affermato che le proposte erano comunque compatibili con il bando ed erano state integralmente ricomprese all’interno del nuovo piano regolatore, adottato con delibera di consiglio comunale n. 76 del 22 dicembre 2008, ed in corso di approvazione; e ciò ha comportato un ulteriore livello di verifica in relazione alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto.

7. – Rimangono da esaminare le censure sopra indicate con le lettere b) e d), con la quali i ricorrenti si sono lamentati del fatto che l’intervento approvato – in violazione di quanto disposto dagli artt. 30bis della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e dall’art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179 – non era destinato al recupero del patrimonio esistente, ma insisteva completamente in zona agricola priva di edificazione e che era prevista la realizzazione di alcune opere pubbliche (di un ponte pedonale e ciclabile e di una rotatoria), non contemplate nel Programma triennale delle opere pubbliche;

Anche tali censure non sono fondate.

Premesse le limitazioni del sindacato di questo giudice sulle scelte di merito effettuate dall’Amministrazione in ordine agli atti di programmazione, deve, in merito, ricordasi che su tale compatibilità già si era puntualmente pronunciata la Commissione esaminatrice, come si legge nel verbale n. 5 del 23 gennaio 2006, in cui si afferma testualmente che "la proposta si può accogliere in quanto coerente con le indicazioni di cui al punto C del regolamento e precisamente perché é situata a confine del quartiere S. Rita dove si è verificata negli anni una rapida crescita demografica ed urbanistica con notevole squilibrio tra residenza e servizi. Inoltre la proposta contiene una percentuale significativa di edilizia residenziale pubblica convenzionata". Tale regolamento, invero, al paragrafo "oggetto di intervento di edilizia concertata" stabiliva che potevano costituire oggetto di intervento, tra le altre, "le aree della periferia urbana ricadenti all’interno o all’esterno di nuclei in cui più rapida si è manifestata la crescita demografica ed urbanistica, connotata da visibili squilibri interni fra residenza e servizi, vengono privilegiati Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata, legge 865/1971".

Va, inoltre, ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazioni 2 maggio 2006, n. 268, e 30 gennaio 2008, n. 44, aveva approvato il lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice ed aveva individuato come possibili la realizzazione sia delle rotatorie, che ponte ciclopedonale.

Con riferimento a quanto sopra esposto non sembra al Collegio che tale valutazione sia inficiata dal vizio dedotto, specie ove si consideri che il Commissario ad acta nella prima delle deliberazione impugnate ha al riguardo puntualmente e diffusamente evidenziato quanto segue: "a seguito di maggior approfondimento dell’assetto urbanistico dell’intero quartiere S. Rita, dove la densità abitativa risulta molto elevata, è evidente la necessità di ricucire il richiamato quartiere con il centro Urbano attraverso la realizzazione di rotatorie e ponte ciclopedonale, al fine di dare opportunità di un collegamento con il centro cittadino ed eliminare in primo ordine tutte le insidie legate al notevole traffico automobilistico che si concentra nell’incrocio semaforico (cava breccia) e ingresso quartiere S. Rita (ristorante Tulipano) all’insegna della totale sicurezza sia pedonale che ciclabile".

Nella deliberazione n. 2 lo stesso Commissario, nell’esaminare le osservazioni presentate, ha in aggiunta anche rilevato quanto segue: "viene considerato, in primo luogo, che oltre alla modificazione di destinazione urbanistica – da agricola in edilizia – dell’area individuata, e alla realizzazione di opere di edilizia convenzionata e libera, il programma della Euro immobiliare srl prevede non solo la realizzazione del ponte citato dagli istanti, ma anche di opere di sistemazione dell’accesso principale della città, mediante la realizzazione di rotatorie e collegamento in sicurezza del quartiere di Santa Rita, previa acquisizione di opere edilizie ivi esistenti. Tutto ciò assicura che l’insieme degli elementi progettuali previsti nel programma, nel mentre si pone in chiara corrispondenza con le tipologie oggetto di intervento stabilite con la delibera consiliare n. 28 del 23 giugno 2005 per l’attuazione di programmi complessi di iniziativa privata, viene altresì a rispettare la funzione di recupero e riconversione richiesta dal comma 2 dell’art. 30bis della L.R. 12 aprile 1983, n. 18".

Poiché, in definitiva, in base alla norma regolamentare sopra ricordata le aree interessate dall’intervento possono ricadere anche "all’esterno di nuclei" urbani, caratterizzati "da visibili squilibri interni fra residenza e servizi", ritiene in definitiva la Sezione che il previsto intervento sia conforme alla predetta previsione, in quanto comporta un’azione di riassetto e di bonifica di preesistenze edilizie degradate.

Inoltre, va anche ulteriormente ricordato che il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica nel proprio parere del 3 agosto 2009 aveva affermato al riguardo che la proposta della controinteressata, oltre ad essere compatibile con il bando, era stata anche integralmente ricompresa all’interno del nuovo piano regolatore adottato con la più volte citata deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2009, n. 76.

Quanto, infine, alla circostanza che era programmata la realizzazione di opere pubbliche non previste nel relativo programma triennale comunale, va evidenziato che la più volte citata deliberazione consiliare n. 28/05 non richiedeva che le proposte relative ai programmi complessi dovessero necessariamente contenere la realizzazione di opere pubbliche previste nel relativo programma triennale comunale, in quanto era semplicemente indicato come "criterio di priorità" l’inserimento nelle proposte da presentare di opere ricomprese nel piano triennale delle opere pubbliche.

8. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto, per essere privi di pregio anche i motivi aggiunti con i quali è stata, nella sostanza, dedotta la sola censura di illegittimità derivata.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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