Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30491 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da G. M., volta alla declaratoria della continuazione tra i reati di 1) rapina aggravata e violazione alla legge armi, commessi il (OMISSIS), oggetto della sentenza di condanna 5.6.2008, irr. il 16.4.2009; 2) rapina commessa il giorno 8.5.2007, oggetto della sentenza 1.2.2008, irr. il 29.4.2008.

Osservava, a ragione, che i reati risultavano essere stati commessi a circa 5 mesi di distanza e che non vi era nessuna prova desumibile dalla motivazione delle sentenze, "di cui una nemmeno prodotta", di una loro contestuale programmazione. I fatti apparivano anzi da riferire a condotte seriali espressive di una tipologia di vita, segnata da problemi di tossicodipendenza. E in tale contesto neppure la circostanza che fossero stati eventualmente commessi in concorso con la stessa persona e che due dei fatti (le rapine) fossero similari (ma non identici, perchè una rapina era aggravata dall’uso di un arma), bastava a dimostrare la continuazione.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato D.L.P., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Deduce carenza di motivazione dolendosi in particolare del fatto che non era stato considerato che i reati erano stati commessi a meno di quattro mesi di distanza, che la condizione di tossicodi pendenza legava la commissione dei reati al medesimo bisogno, che la lettura della motivazione delle sentenze avrebbe dimostrato il collegamento tra le condotte e le innegabili modalità ripetitive.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1.1. Il provvedimento impugnato è inesatto quanto all’intervallo intervallo temporale intercorrente tra i reati – pari non a cinque, ma a meno di quattro mesi -, ed è estremamente sbrigativo laddove dice che non risultano elementi idonei a ritenere l’identità del disegno criminoso, nonostante identità di titoli di reato, identità di concorrenti e situazione di tossicodipendenza: di fatto giustificando l’affermazione che le modalità esecutive non risultavano analoghe solo mediante il riferimento al fatto che in un caso si era usata un’arma (un coltello stando al certificato penale in atti), nell’altro no. Il Tribunale smembra così la valutazione degli elementi sintomatici rilevati, ciascuno ritenuto non decisivo, senza considerare il dato aggiuntivo derivante dalla coincidenza di più indicatori e, quindi, la loro valenza complessiva.

1.2. Soprattutto, però, il Tribunale pone impropriamente a carico del ricorrente l’onere di esibire le sentenze di condanna (affermando che una sola è stata prodotta), in violazione del disposto dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. e del dovere di esaminare autonomamente e nello specifico i diversi fatti al fine di giustificare la propria decisione in concreto, sulla base dei dati fattuali verificati; non, come mostra di fare il provvedimento impugnato, sulla base di proposizioni astratte.

2. Il provvedimento impugnato deve per conseguenza essere annullato con rinvio al Corte di appello di Catania, perchè proceda a nuovo esame colmando le lacune evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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