Cons. Stato Sez. III, Sent., 06-09-2011, n. 5021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania la società L. F. s.r.l. ha impugnato il provvedimento in data 15.7.2010 con il quale la ASL Napoli 3 Sud (ex ASL n. 5) ha revocato il servizio di pulizia e sanificazione affidato alla stessa, nonché l’informativa interdittiva della Prefettura di Napoli in data 3.8.2010, unitamente al verbale del G.I.A. 8.7.2010 e gli atti connessi.

Occorre premettere:

che alla società L. F. era stato aggiudicato il terzo lotto della gara indetta dalla ASL NA 5 per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione, ma che, essendo stata emessa nei suoi confronti una informativa antimafia con provvedimento del 3.6.2008, l’aggiudicazione era revocata;

che il TAR Campania con sentenza 19 maggio 2009, n. 2734, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la revoca dell’appalto e la interdittiva, prendeva atto che quest’ultima era stata già annullata in altro procedimento con sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, 30 dicembre 2008, n. 12444;

che detta sentenza veniva sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3143;

che sull’istanza di riesame della propria posizione antimafia presentata dalla società, la Prefettura con provvedimento del 12.1.2010 (su parere del G.I.A. del 10.12.2009) ha dichiarato la permanenza delle condizioni che avevano dato luogo alla informativa del 3.6.2009;

che tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio e da questo annullato con sentenza della Sezione I ter 6 dicembre 2010, n. 35388;

che sulla richiesta di chiarimenti avanzata dalla ASL l’11.3.2010 la Prefettura con atto del 20.5.2010 comunicava che la sospensione disposta dal Consiglio di Stato della sentenza del TAR Campania aveva restituito efficacia alla interdittiva;

che con provvedimento 3.8.2010 la Prefettura, pronunciandosi su una nuova istanza di riesame presentata dalla società il 3.3.2010, dichiarava la permanenza delle condizioni che avevano dato luogo alla interdittiva.

Con sentenza 29 dicembre 2010, n. 28170 il TAR Campania, Sez.I, così pronunciava:

a) dava atto che con sentenza 16 dicembre 2010, n. 35388 il TAR Lazio, Sez. I ter aveva annullato, in altro procedimento, la informativa 12.1.2010;

b) dichiarava l’improcedibilità del ricorso limitatamente alla impugnativa della nota prefettizia 20.5.2010, in quanto non autonomamente lesiva, ma solo confermativa della informativa del 12.1.2010;

c) riteneva immune da vizi l’informativa del 3.8.2010, considerata autonomo provvedimento interdittivo, respingendo per tale parte il ricorso;

d) dichiarava improcedibile e comunque infondata la impugnativa concernente la revoca degli affidamenti, stante la validità della informativa del 3.8.2010.

Avverso l’anzidetta pronuncia la società L. F. ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento del proprio convincimento l’informativa della Prefettura del 3.8.2010 omettendo di rilevarne l’intervenuto annullamento con sentenza del TAR n. 35388 del 2010; e nella parte in cui la informativa del 3.8.2010 è stata assunta a valida motivazione del provvedimento impugnato;

2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il quadro indiziario prospettato dalla Prefettura e confermato dal TAR Campania fosse idoneo a supportare il giudizio di sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società appellante.

Si è costituita in giudizio la ASL Napoli 3 Sud la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame dedotti nell’atto di appello del quale ha chiesto la reiezione.

Con successive memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato.

2. Giova anzitutto premettere che con il ricorso introduttivo la società L. F. ha impugnato la determinazione dirigenziale della ASL 15.7.2010, n. 207, che disponeva di revocare gli atti con cui era stato riaffidato il servizio già aggiudicato alla ricorrente, e contestualmente di affidare il servizio stesso alla società G.; ed ha inoltre impugnato la nota della Prefettura in data 20.5.2010 (richiamata nella anzidetta determinazione dirigenziale a giustificazione della revoca) con la quale la Prefettura, nel confermare alla ASL "…il permanere delle condizioni che hanno dato luogo all’informativa antimafia ostativa del 3.6.2008…", come già comunicato alla stessa ASL con nota del 12.1.2010, aggiungeva che il Consiglio di Stato, nell’ambito di altro contenzioso concernente la interdittiva prefettizia del 3.6.2008, aveva sospeso la sentenza del TAR Campania che accoglieva il ricorso della società "restituendo efficacia alla interdittiva adottata nei confronti dell’impresa L. F. s.r.l.".

3. Con la proposizione dei motivi aggiunti la società ricorrente ha anche impugnato la successiva nota della Prefettura del 3.8.2010 che, richiamando gli "approfondimenti"svolti a seguito di una istanza di riesame, confermava la permanenza delle condizioni che avevano dato luogo alla informativa del 3.6.2008; ma siffatta nota, di data posteriore a quella di adozione dell’impugnato provvedimento di revoca, non si pone quale atto presupposto rispetto alla revoca stessa. Con la conseguenza dunque che ogni valutazione in ordine alla legittimità di questa deve prescindere dalla sopravvenuta nota del 3.8.2010.

4. Ciò posto, si può condividere la prospettazione dell’odierna appellante laddove con il primo motivo di gravame sostiene la erroneità della sentenza di primo grado per aver addotto a motivazione del provvedimento di revoca la nota del 3.8.2010 che, tra l’altro, al momento della decisione del ricorso di primo grado (15.12.2010) era stata già annullata in altro procedimento con sentenza del TAR Lazio, Sez. I ter 6 dicembre 2010, n. 35388.

5. Cionondimeno la sentenza del TAR che, pronunciandosi sul ricorso introduttivo della società, ha ritenuto la legittimità degli atti impugnati in primo grado, merita di essere confermata.

5.1. Come ha rilevato la Prefettura con la nota del 20.5.2010 la sospensiva disposta dal Consiglio di Stato nei confronti della sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso della società L. F. avverso la interdittiva del 3.6.2008 aveva restituito efficacia alla stessa precludendo per ciò stesso alla società di poter conservare l’affidamento del servizio che le era stato aggiudicato dalla Azienda sanitaria. Né può dolersi l’odierna appellante se ad esito della sua istanza di riesame è stata riscontrata la permanenza delle condizioni che avevano portato alla adozione della interdittiva, non essendo stato ritenuto rilevante (dal Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 10.12.2009) l’avvenuto recesso della società L. F. dal Consorzio Nazionale Global Service; e ciò in quanto si trattava di circostanza che con tutta evidenza non annullava gli stretti rapporti che si erano da tempo instaurati, in diverse forme, tra L. F. e la S., e che erano stati ben evidenziati nella informativa del 3.6.2008.

5.2. Passando all’esame delle censure che si appuntano sul quadro indiziario configurato dalla informativa e sulla idoneità della stessa a dimostrare il tentativo di infiltrazione mafiosa, il Collegio ritiene che tali censure siano prive di pregio.

Com’è noto, in materia di interdittiva antimafia prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 490/1994 e art.10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito:

che l’interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie;

che conseguentemente non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari;

che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.

Alla stregua di siffatti indirizzi la interdittiva oggetto del presente giudizio appare pienamente giustificata dagli elementi indiziari che nella stessa sono stati evidenziati, e che testimoniano di una comunanza di interessi consolidatasi nel tempo con la società S.: la quale è stata destinataria di una informativa prefettizia ex art. 10 d.P.R. n. 252/1998 con provvedimento del 14.9.2007, e che ha come suo preposto tale G. L. in ordine al quale è stato accertato che vanta "rapporti di affinità con esponenti del Clan Vollaro e mantiene frequentazioni attuali con pregiudicati".

L’attività istruttoria delle Forze dell’Ordine, alla quale si richiama l’interdittiva, ha infatti evidenziato:

a) che la sociertà L. F. ha costituito da tempo con la S. il Consorzio Nazionale Global Service (interessato nel 2004 da informativa antimafia atipica ex art.1 septies D.L. n.629/1982), dove la carica di presidente del consiglio di amministrazione è ricoperta da G. L., amministratore della S.;

b) che L. F. ha partecipato in A.T.I. con S. a numerose gare d’appalto per servizi di pulizia ed in particolare per le gare indette dalla ASL NA 5;

c) che L. F. e la S. hanno cointeressenze nel Consorzio Servizi Europei che vede la partecipazione degli amministratori delle due società (di S. V. per L. F. e di G. L. e del figlio di questi Pietro per la S.).

Ritiene il Collegio che i rilievi mossi dalla difesa della società L. F. nei confronti dell’informativa (l’aver esercitato il recesso dal Consorzio Nazionale Global Service fin dal 2.1.2008, la breve presenza dell’amministratore della società L. F. nel Consorzio Servizi Europei, e la partecipazione in A.T.I. con S. ad una sola gara d’appalto) non siano tali da scalfire il complessivo quadro indiziario che è emerso dalla istruttoria delle Forze dell’Ordine, e che alla luce degli indirizzi giurisprudenziali soprarichiamati giustifica l’adozione della interdittiva.

6. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto, confermandosi, seppure con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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