Cons. Stato Sez. III, Sent., 06-09-2011, n. 5019 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio la società L. F. s.r.l., che si era aggiudicata la gara d’appalto indetta per l’espletamento del servizio di pulizia relativo al complesso della Direzione centrale dei Vigili del Fuoco di Roma, impugnava i seguenti atti:

– la determinazione del Dipartimento dei Vigili del FuocoDirezione centrale di Roma, comunicata con nota del 17.6.2008, di non procedere alla stipula del contratto;

– la determinazione dello stesso Dipartimento, ricevuta il 21.7.2008, con la quale è stato precisato che nella fattispecie, trattandosi di contratto sopra soglia comunitaria, le informazioni di cui all’art.10, comma 2, D.P.R. n.252/1998 vanno richieste al Prefetto, e non è sufficiente il certificato della Camera di Commercio recante il nulla osta antimafia;

– la informativa prefettizia del 3.6.2008 richiamata nella determinazione del Dipartimento 17.6.2008;

– infine, la aggiudicazione in favore di W. G. S..

Avverso gli atti impugnati la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) il Ministero, prima di adottare le determinazioni impugnate, avrebbe dovuto procedere alla revoca della aggiudicazione;

2) il Ministero non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della decisione di non sottoscrivere il contratto; il comportamento tenuto dalla Amministrazione è in aperto contrasto con il principio della presunzione di innocenza di cui all’art.27 della Costituzione e con il principio della libertà d’impresa costituzionalmente garantito;

3) la informativa prefettizia si basa sulla "comunanza di interesse con la S. s.r.l. -destinataria di una informativa antimafia interdittiva- dimostrata dalla costituzione fin dal 1992 del Consorzio Nazionale Global Service e dall’aver partecipato in A.T.I. con la predetta S. a numerose gare per l’appalto dei servizi di pulizia"; senonché la ricorrente fin dal 2.1.2008 ha esercitato il diritto di recesso dal Consorzio.

Con sentenza in forma semplificata 30 dicembre 2008, n.12444 il TAR Lazio, Sez. I bis ha accolto il ricorso così motivando:

– la ricorrente può vantare oltre trenta anni di rapporti negoziali con le più svariate Amministrazioni pubbliche intrattenuti con sempre riconosciuta regolarità del suo comportamento;

– l’Amministrazione si è limitata a recepire acriticamente quanto segnalato dalla Prefettura di Napoli;

– le asserzioni di questa si basano "su fatti che -oltre a non presentare i caratteri della dovuta concretezza- non possono comunque essere fatti risalire (neppure indirettamente) alla volontà "colpevole" di uno o più dei partecipanti al sodalizio in questione".

Avverso la anzidetta sentenza il Ministero dell’Interno ha interposto appello deducendo:

– che, trattandosi di contratti sopra soglia comunitaria, occorreva richiedere le informazioni prefettizie in ordine alla esistenza di situazioni interdittive eventualmente pendenti a carico dell’impresa interessata;

– che dalla informativa è risultato come, nonostante S. fosse stata gravata già dal 24.9.2007 di un provvedimento ex art. 10 D.P.R. n.252/1998, la ricorrente società L. F. ha continuato a mantenere la presenza nel Consorzio e solo in data 16.6.2008 ha invitato la Camera di Commercio di Napoli a cancellare il proprio nominativo dal certificato camerale;

– che la informativa prefettizia non lasciava alcun margine di apprezzamento alla Amministrazione destinataria dell’informativa stessa.

Si è costituita in giudizio la società L. F. che ha contestato la fondatezza dei motivi di censura dedotti nell’atto di appello del quale ha chiesto la reiezione.

Con successiva memoria la società ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive,

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello del Ministero è fondato.

Com’è noto, in materia di interdittiva antimafia prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 490/1994, e art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito:

– che l’interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie;

– che conseguentemente non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari;

– che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.

Alla stregua di siffatti indirizzi la interdittiva oggetto del presente giudizio appare pienamente giustificata dagli elementi indiziari che nella stessa sono stati evidenziati, e che testimoniano di una comunanza di interessi consolidata nel tempo con la società S., destinataria di una informativa prefettizia ex art. 10 d.P.R. n. 252/1998 con provvedimento del 24.9.2007, ed alla quale risulta preposto tale G. L., in ordine al quale è stato accertato che ha "rapporti di affinità con esponenti del Clan V. e mantiene frequentazioni attuali con pregiudicati".

L’attività istruttoria delle Forze dell’Ordine, alla quale si richiama l’interdittiva prefettizia, ha infatti evidenziato:

– che la società L. F. ha costituito da tempo con la S. il Consorzio Nazionale Global Service (interessato nel 2004 da informativa antimafia atipica ex art. 1septies D.L. n. 629/1982), dove la carica di presidente del consiglio di amministrazione è ricoperta da G. L., amministratore della S.;

– che L. F. ha partecipato in A.T.I. con S. a numerose gare d’appalto per servizi di pulizia ed in particolare per le gare indette dalla ASL NA 5;

– che L. F. e la S. hanno cointeressenze nel Consorzio Servizi Europei che vede la partecipazione degli amministratori delle due società (di S. V. per L. F. e di G. L. e poi del figlio di questi P. per la S.).

Ritiene il Collegio che i rilievi mossi dalla difesa della società L. F. nei confronti della informativa (l’aver esercitato il recesso dal Consorzio Nazionale Global Service sin dal 2.1.2008, la breve presenza dell’amministratore di L. F. nel Consorzio Servizi Europei, e la partecipazione in A.T.I. con S. ad una sola gara d’appalto) non siano tali da scalfire il complessivo quadro indiziario che è emerso dall’istruttoria delle Forze dell’Ordine, e che alla luce degli indirizzi giurisprudenziali soprarichiamati giustificano l’adozione della interdittiva.

Non può poi condividersi la prospettazione della società appellata che, riproponendo una doglianza già avanzata in primo grado, censura la determinazione ministeriale di non procedere alla stipula del contratto relativo alla avvenuta aggiudicazione dell’appalto per non aver effettuata alcuna valutazione autonoma in ordine ai fatti contestati con la interdittiva. Invero, trattandosi nella specie di una informativa prefettizia tipica, adottata ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dell’art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, essa era vincolante per l’Amministrazione appaltante, non lasciando alla stessa alcun margine per una valutazione discrezionale: in tal senso è l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. sul punto Cons. St. VI, 25 novembre 2008, n. 5780).

Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma sella sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società L. F..

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso introduttivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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