Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Livorno dichiarava B.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato il 10.10.2009, e lo condannava alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Vito Donati, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione degli artt. 143 e 161 c.p.p..

Assume che dalla annotazione di Polizia in data 10.10.2009, in atti, risultava che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana. Aveva dunque diritto all’assistenza di un interprete sin dal momento della sua identificazione e della dichiarazione di domicilio, mentre dal relativo verbale non risulta che tale assistenza avesse avuto. La nullità dell’atto si riverberava sulla notifica effettuata a mani del difensore sul presupposto che l’imputato si fosse rifiutato di dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni: nullità ritualmente eccepita dal difensore in occasione della prima udienza (il 5.7.2010) successiva a detta notifica ed erroneamente ritenuta insussistente.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

La sentenza impugnata riferisce che l’imputato era stato citato a giudizio con le forme della "presentazione immediata" D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 bis, mediante notificazione al difensore, della richiesta della Polizia giudiziaria e della autorizzazione del Pubblico ministero; la prima udienza dibattimentale s’era tenuta il 23.10.2009 e, constatata l’irregolarità della notifica della citazione a giudizio, il dibattimento era stato rinviato al 5.7.2010;

in tale data era stata respinta l’ulteriore eccezione difensiva relativa al difetto di notifica della citazione a giudizio ed era stata dichiarata la contumacia dell’imputato.

1.1. Dagli atti risulta che effettivamente nell’annotazione di Polizia in data 10.10.2009 si dava atto che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana, e che, conseguentemente, sia la richiesta di presentazione sia l’autorizzazione del Pubblico ministero erano state tradotte all’imputato alloglotta in lingua ritenuta a lui nota. Non avendo l’imputato dichiarato nè eletto domicilio, la vocatio in iudicium venne notificata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore.

Non risulta tuttavia dal verbale di identificazione dell’imputato che in quella sede l’imputato fosse stato assistito da un interprete;

risulta invece che gli era stato nominato un difensore; che era stato, senza risultato, richiesto di dichiarare o eleggere un domicilio; che s’era rifiutato di firmare il verbale.

1.2. Nella situazione considerata appare dunque fondata l’eccezione di nullità tempestivamente formulata dalla difesa (e per altro incidente sulla costituzione del rapporto processuale e sul diritto dell’imputato di essere effettivamente informato e di intervenire nel processo a suo carico), non essendo possibile ritenere che il B. potesse comprendere, e abbia effettivamente compreso, gli avvertimenti che ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, la polizia giudiziaria era tenuta ad impartirgli all’atto dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio. Avvertimenti che, come ricorda l’art. 171 c.p.p., comma l, lett. e), costituiscono presupposto di validità dell’invito stesso e condizione degli effetti previsti dall’art. 161, comma 4, nel caso di mancanza di qualsivoglia dichiarazione o elezione di domicilio.

1.3. Non può dubitarsi, d’altronde, che, laddove si richiede che all’imputato sia rivolto un avvertimento, questo deve essere formulato in guisa da risultare per lui chiaramente comprensibile;

non potendosi considerare "dato" (così si esprime l’art. 171, lett. e) un messaggio verbale se neppure il significato delle parole di cui è composto risulta con certezza apprensibile dal destinatario.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Livorno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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