T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso – R.G. n. 2017 del 2010 – notificato in data 8 luglio 2010 e depositato il 22 settembre successivo, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 16413 Imm., notificato in data 25 giugno 2010 dalla Questura della Provincia di Milano, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per emersione da lavoro subordinato a favore della sig.ra A..

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di difetto di motivazione ed attività istruttoria.

Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da varie illegittimità, in quanto si sarebbe proceduto all’annullamento di un contratto di soggiorno già stipulato, non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca e non si sarebbe tenuto conto della risalenza della condanna ritenuta ostativa alla regolarizzazione. Inoltre, il provvedimento impugnato richiamerebbe un diverso atto presupposto che non sarebbe stato reso disponibile alle parti ricorrenti.

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.

Essendo presenti in Italia il marito e la figlia della sig.ra A., il provvedimento impugnato andrebbe a ledere il diritto alla unità familiare di quest’ultima, sancito sia dalla Convenzione europea che dalla Costituzione italiana.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 184/2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente. In data 30 ottobre 2010, in esito alla disposta istruttoria, è stata depositata in giudizio la documentazione richiesta.

Con ordinanza n. 1383/2010 è stata respinta al domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Con ricorso – R.G. n. 673 del 2011 – notificato in data 31 gennaio 2011 e depositato il 1 marzo successivo, il ricorrente Conoce ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 12/2010, non notificato, avente ad oggetto l’annullamento del contratto di soggiorno stipulato con la sig.ra A.M. all’esito della procedura di emersione.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di difetto di motivazione ed attività istruttoria.

La buona fede del datore di lavoro e la lunghezza del tempo trascorso per concludere la procedura non avrebbero potuto consentire all’Amministrazione di intervenire in autotutela su una regolarizzazione già avvenuta. Del resto, sarebbe contrario ai principi giuridici l’annullamento da parte di un soggetto terzo di un contratto stipulato tra due soggetti privati.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 816/2011 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e rimesso il fascicolo di causa al Presidente del T.A.R. per la devoluzione del ricorso a questa Sezione; con Decreto presidenziale n. 391/2011 il ricorso è stato devoluto a questa Sezione.

3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente.

2. Passando al merito dei gravami – da trattare congiuntamente in ragione degli identici presupposti fattuali alla base dei provvedimenti impugnati – gli stessi sono fondati.

2.1. Tra le diverse doglianze prospettate nei due ricorsi vi è quella che sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la condanna subita dalla sig.ra A. per tentato omicidio continuato non potrebbe essere ritenuta ostativa, atteso che i fatti di reato sono stati compiuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002.

2.2. La censura è fondata.

Difatti, la condanna subita dalla ricorrente A. per tentato omicidio continuato si riferisce a fatti avvenuti materialmente il 4 e 5 ottobre 1998 (sentenza di condanna del Tribunale di Milano n. 431 del 1999 del 29 ottobre 1999, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2035 del 2000 emessa il 14 aprile 2000: all. 3 ad entrambi i ricorsi).

A tal proposito il Collegio ritiene pienamente condivisibile l’orientamento "secondo cui l’automatismo espulsivo introdotto dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, considerate le gravi conseguenze che esso comporta, deve essere interpretato come applicabile, ratione temporis, ai soli casi in cui il reato ostativo, sia stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (in termini Con St., sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 859; Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2009 n. 1791, ord.)" (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230). Del resto, "in caso di reati commessi prima dell’entrata in vigore di detta disposizione, l’autore del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta" e quindi non si trovava nelle condizioni idonee per valutare appieno tutti i risvolti legati alle attività che lo stesso poneva in essere (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 luglio 2011, n. 1772).

3. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti con gli stessi ricorsi impugnati.

4. In ragione della peculiarità della fattispecie e del diverso esito della fase cautelare, le spese possono essere compensate tra le parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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