T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2007 e depositato il 9 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 4/2006, prot. 5758 del 13 dicembre 2006, notificata al liquidatore in data 21 dicembre 2006, con cui il Sindaco del Comune di Valle Lomellina, richiamate le precedenti ordinanze nn. 2/99, 1/2000, 4/2001, 4/2003, 6/2004 e 13/2005, ha disposto la prosecuzione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale presso le aree di proprietà della stessa società ricorrente e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione nel possesso della medesima area, acquisendone la disponibilità fino al 31 dicembre 2007, salvo ulteriore proroga e fino all’esecuzione completa delle attività di bonifica e ripristino ambientale.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di illegittimità derivata dall’atto presupposto, ossia l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto la sottrazione della disponibilità dell’area per effetto del sequestro penale, esclude l’inadempimento della ricorrente, facendo venir meno il presupposto per l’esecuzione d’ufficio; la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto sussistente il requisito dell’urgenza in una situazione stazionaria ormai da anni; la violazione dell’art. 38, comma 2, della legge n. 142 del 1990 (ora 54 del T.U.E.L.) e dell’art. 217 del R. D. n. 1256 del 1934 per mancanza di istruttoria finalizzata alla preventiva eliminazione degli asseriti inconvenienti, oltretutto in assenza di un pericolo effettivo e in presenza di un sequestro penale; la violazione degli artt. 6, 7 e 9 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 192 e 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006), dell’art. 31 bis della legge regionale n. 94 del 1980 e dell’art. 38 della legge n. 142 del 1990 (entrambi abrogati), poiché dopo il dissequestro l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare il procedimento in contraddittorio con l’interessata, la violazione degli artt. 71 e ss. della legge n. 2359 del 1865 e incompetenza del Sindaco per aver disposto un’occupazione temporanea al di fuori delle ipotesi normativamente previste.

Quanto ai vizi propri la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per perplessità della motivazione, in quanto per un verso la reiterazione del vincolo espropriativo sarebbe avvenuta sulla base di una generica dichiarazione di opportunità non meglio esplicitata, per altro verso l’atto sarebbe stato adottato richiamando una serie di norme tra loro confliggenti, tali da non consentire l’individuazione del potere in concreto esercitato; la violazione di legge in relazione all’art. 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’asserito piano operativo di bonifica non sarebbe stato né approvato dal Comune, né presentato o approvato dalla Regione, né sarebbero state rispettate le fasi di indagine e di intervento, così come scandite dalla normativa richiamata; l’incompetenza del Sindaco e violazione dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 217 del T.U.L.S.; dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 54, comma 2, TUEL, dell’art. 31 bis della legge regionale n. 94 del 1980 perché, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, agli organi di governo spetterebbero i poteri di indirizzo, mentre le competenze già attribuite al Sindaco dall’art. 217 del R. D. n. 1256 del 1934, spetterebbero attualmente ai dirigenti; l’incompetenza e violazione della normativa in tema di occupazioni d’urgenza e requisizioni e dell’art. 42 Cost. perché il generale potere del Sindaco di adottare ordinanze d’urgenza nelle materie che gli sono delegate non includerebbe anche il potere di disporre della proprietà privata con un atto ablatorio, che sarebbe invece riconosciuto dalla legge solo in ipotesi tassative, quali l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea di cui, rispettivamente, agli artt. 22 bis e 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché la requisizione d’urgenza di cui all’art. 7 della legge n. 2248 del 1865 che, peraltro, sarebbe di competenza del Prefetto, l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta essendo stata disposta una proroga sine die dell’occupazione senza indicazione dei termini di inizio e di fine delle operazioni di bonifica e contraddicendo quanto suggerito dal Gruppo di Lavoro per la realizzazione di interventi di smaltimento e bonifica che, già nel verbale del 6 marzo 2000, avrebbe proposto l’adozione di un’ordinanza che imponesse alla S.I.F. di presentare un progetto per la bonifica sulla base della nuova normativa dettata dal del D. M. n. 471 del 1999, attuativo del Decreto Ronchi.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Valle Lomellina e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione formulata dalla difesa della ricorrente in relazione alla tardività del deposito della memoria e dei documenti da parte del Comune.

1.1. L’eccezione è fondata.

La difesa del Comune di Valle Lomellina ha depositato in giudizio i documenti in data 17 maggio 2011 e la memoria in data 26 maggio 2011, ossia oltre i termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. – applicabile ratione temporis (cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 984) – che consente il deposito dei documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e delle memorie di replica fino a venti giorni liberi antecedenti.

Pertanto, tali atti non possono essere presi in considerazione.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

2.1. La questione, sia di fatto che di diritto, riguardante la presente controversia è stata già affrontata e risolta da questa Sezione con la sentenza del 10 giugno 2009, n. 3492 che ha ritenuto illegittima una precedente ordinanza di proroga dell’ordinanza n. 2/99 con cui sono state disposte le operazioni di bonifica del sito di proprietà della ricorrente e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione del possesso dello stesso (nella specie l’ ordinanza n. 13/2005).

2.2. Di conseguenza, nel caso di specie, applicando l’art. 74 cod. proc. amm., si può fare diretto riferimento al precedente conforme, tenuto conto che non si ravvisano elementi nuovi, in grado di mutare l’orientamento già delineato sulla stessa questione (cfr. in tal senso, T.A.R. Liguria, 1 febbraio 2011, n. 176).

3. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata con lo stesso ricorso, la stessa non può essere accolta in quanto non è stata fornita alcuna prova del danno, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 22 giugno 2011, n. 3297).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza n. 4/2006, impugnata con lo stesso ricorso. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.

5. In considerazione dell’esito complessivo della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

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