Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 01-08-2011, n. 30429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.P. ebbe ad impugnare con appello il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare carceraria disposto dal tribunale della Libertà di Catania il 16.2.2011: egli è soggetto di indagine per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e nei suoi confronti sono state ritenute permanenti le esigenze cautelari.

Avverso la decisione del giudice cautelare catanese interpone ricorso la difesa del prevenuto dolendosi della errata valutazione espressa nei suoi confronti e segnalando e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione:

il tempo trascorso dai fatti e la lunga detenzione ormai patita; la rescissione di ogni legame con l’ambiente delinquenziale come attesa anche la costituzione di parte civile nei confronti degli autori dell’omicidio del padre; – la sostanziale confessione resa all’AG. elementi tutti che furono ignorati dal Tribunale catanese e che ha anche mal valutato la presunzione di pericolosità che discende dall’art. 275 c.p.p., comma 3.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè privo di specificità.

Esso ripercorre le medesime doglianza già avanzate in sede di appello, ma non tiene conto delle motivazioni rese dal giudice cautelare catanese.

Su tutte le questioni oggi avanzate i giudici del Tribunale della Libertà hanno già fornito adeguata risposta e d hanno anche smentito alcune osservazioni (in negazione della pluralità dei precedenti, anche in epoca piuttosto recente).

L’argomentazione è giuridicamente corretta ed aderente al dato normativo ,anche per quanto attiene alla presunzione di pericolosità attuale, non scalfita da eventi davvero significativi.

L’ulteriore disamina richiesta a questo giudice di legittimità, attiene a profili valutativi, improponibili in questa fase processuale.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p., che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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