T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2165 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8 giugno 2009 e depositato il 18 giugno successivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, notificata il 7 aprile 2009 e il processo verbale di accertamento di trasgressione p.v. n. 511/08 del 20 ottobre 2008, notificato il 23 ottobre 2008.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 6.11 della D. G. R. VII/919 del 26 novembre 2003.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché avrebbe considerato l’intervento effettuato dal ricorrente alla stregua di una nuova costruzione, quando invece la stessa avrebbe dovuto essere annoverata tra le opere di manutenzione e di risanamento conservativo che, oltre a non alterare l’assetto idrogeologico del territorio, avrebbe consentito di migliorare l’ambiente e sviluppare la produttività agricola, come previsto dall’art. 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Ulteriori censure riguardano la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 83 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’art. 5.2. della D. G. R. VIII/2121 del 15 marzo 2006 e dell’art. 30 della legge regionale n. 86 del 1983 e l’eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto.

Illegittimamente sarebbe stata applicata la sanzione ripristinatoria pur in assenza di un danno ambientale e di una possibile compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata. Del resto, la non compromissione dell’ambiente circostante, unitamente al miglioramento delle condizioni per lo svolgimento dell’attività agricola, rappresenterebbero il presupposto per il rilascio di un’autorizzazione paesistica in sanatoria. Inoltre la D. G. R. VIII/2121 avrebbe chiarito che nel caso di danno lieve al paesaggio o di assenza di danno la sanzione avrebbe dovuto essere esclusivamente di tipo pecuniario e giammai di natura ripristinatoria.

Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per incongrua motivazione e difetto di istruttoria ed eccesso di discrezionalità.

Il provvedimento sanzionatorio non sarebbe motivato se non in maniera inadeguata, palesandosi un difetto di istruttoria che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a verificare l’esistenza del manufatto da ristrutturare prima di emanare la sanzione demolitoria. Ciò avrebbe consentito di appurare la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica e avrebbe potuto dar luogo ad una sanzione di tipo pecuniario piuttosto che reale.

Con ordinanza n. 867/2009 sono stati ordinati incombenti istruttori all’Amministrazione ed è stata sospesa nelle more l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Con ordinanza n. 1235/2009, in esito all’inottemperanza all’ordine di esibizione da parte dell’Amministrazione resistente, è stata sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei procuratori della parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con i tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l’intervento effettuato dal ricorrente rientrerebbe nelle opere di manutenzione e risanamento che non avrebbe arrecato alcun danno all’ambiente e, in presenza di un’adeguata e completa istruttoria, al più avrebbe potuto determinare l’applicazione di una sanzione di tipo pecuniario, atteso che si sarebbe conseguito anche un miglioramento nello svolgimento dell’attività agricola.

2.1. Le censure non possono essere accolte.

Appare opportuno premettere che non è contestato tra le parti che sia stato realizzato un intervento edilizio finalizzato alla rimessione in pristino di un canale di irrigazione; nemmeno risulta oggetto di contrasto la circostanza relativa alla portata e alla consistenza dell’intervento effettuato (si veda l’ordinanza impugnata: all. 1 al ricorso).

La parte ricorrente, contrariamente a quanto risulta dall’ordinanza impugnata e pure ribadito dalla difesa del Consorzio, ritiene l’intervento sussumibile nello spettro applicativo dell’art. 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004 che non richiede l’autorizzazione paesaggistica per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici oppure se, inerenti l’esercizio dell’attività agrosilvopastorale, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.

Tuttavia l’unico elemento strutturale che la stessa parte ricorrente adduce essere sicuramente esistente prima dell’intervento è rappresentata soltanto dai due muri di mattone a sostegno del ponte canale, visto che la documentazione fotografica prodotta (all. 4 al ricorso) non chiarisce adeguatamente la tipologia di canale presente prima del contestato intervento; anzi dai rilievi fotografici depositati dal Consorzio non si riesce ad individuare la linea del canale prima dell’intervento, mentre si evidenziano chiaramente gli interventi successivi di posa delle canaline prefabbricate (all. 5 del Consorzio).

Di conseguenza, anche a volere ritenere preesistente una parte di canale prima dell’intervento, tuttavia l’entità dello stesso appare tale che, in ogni caso, sarebbe stato necessario il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto del rilevante impatto della predetta attività costruttiva sullo stato dei luoghi così come risultanti in quel momento.

A tal proposito si deve aderire a quel filone giurisprudenziale secondo cui, anche in presenza di una risalente autorizzazione, va considerato "il contesto di fatto in cui si colloca l’opera (e come lo stesso) può essersi modificato nel corso del tempo, comportando un diverso impatto paesaggistico la ricostruzione del manufatto e, perciò, una valutazione diversa da quella che sia stata eventualmente espressa in precedenza" (Consiglio di Stato, VI, 23 maggio 2011, n. 3037).

2.2. Pertanto, una volta verificato che le opere sono state realizzate in assenza di una necessaria autorizzazione paesaggistica non si poteva far altro che adottare una misura di tipo ripristinatorio, non rinvenendosi i presupposti per l’adozione di una sanzione di tipo esclusivamente pecuniario. Quindi, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta pienamente congrua e sufficiente, visto che la demolizione di un manufatto abusivo non deve essere sorretta da specifica motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico nel disporre la particolare sanzione rispetto alla quale quella pecuniaria invocata si presenta del tutto residuale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, 19 novembre 2010, n. 3924; T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 11 dicembre 2009, n. 12820).

2.3. Nemmeno si potrebbe dar luogo ad un procedimento di rilascio di un’attestazione di compatibilità paesaggistica in assenza di una richiesta di parte, allo stato non formulata, per il cui esito positivo comunque, sulla base di quanto evidenziato in precedenza, mancherebbero del tutto i presupposti.

3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

4. In relazione alla natura della controversia e al diverso esito della fase cautelare, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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