Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 01-08-2011, n. 30425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 9.12.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di R.S. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto tentato di cui all’art. 629 c.p., aggravato ai senso della L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS) manifestando a B.M., gestore della discoteca (OMISSIS), la propria appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra per farsi consegnare somme di denaro indicate il 7.11.2009 in Euro 5.000 nei periodi di Pasqua e Natale e nei primi giorni del successivo mese di dicembre in Euro 3.000.

La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine:

2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando la mancanza di un’accurata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, rispetto alla circostanza dell’aver le stesse fatto seguito alla notizia di un precedente arresto dell’indagato, e della prospettabilità della desistenza, tenuto conto della cessazione della condotta allorchè il B. faceva intendere che si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine;

2.2. alla sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione della stabilizzazione della prova con le acquisite dichiarazioni della persona offesa e dell’assenza di elementi indicativi di reiterabilità del reato.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.

L’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa veniva infatti accuratamente valutata nel provvedimento impugnato sia con riguardo alla loro coerenza intrinseca che nella sussistenza di riscontri individuati nella consegna agli inquirenti di una registrazione del primo colloquio estorsivo effettuata con il telefono cellulare del B.. Ed in questa prospettiva il Tribunale esaminava anche la posteriorità della denuncia rispetto alla notizia dell’arresto del R. era esaminata, rilevandone l’ininfluenza rispetto al riconoscimento fotografico operato dal B. nel momento in cui il R. era soggetto già conosciuto dal denunciante.

Quanto poi alla tesi della desistenza, la stessa, oltre che pregiudicata in fatto dalle informazioni fornite sul B. e riportate nell’ordinanza in ordine all’aver lo stesso appreso dai fratelli che il R. continuava a presentarsi presso la discoteca ogni venerdì e sabato chiedendo di lui, è insostenibile in diritto nel momento in cui il rifiuto della persona offesa di aderire alla richiesta estorsiva costituisce circostanza estranea alla volontà del soggetto agente, che costringe quest’ultimo ad interrompere l’azione delittuosa (Sez. 2, n.35764 del 23.4.2003, imp. Iadanza, Rv.228304); correttamente pertanto il Tribunale motivava in tal senso il diniego dell’esimente.

2. Manifestamente infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. A questo proposito il provvedimento impugnato richiamava puntualmente la ricorrenza nella specie della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione all’aggravante della modalità mafiosa, peraltro formulando comunque un giudizio positivo in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva, congruamente motivato in base alle modalità del fatto ed ai precedenti penali dell’indagato;

valutazioni a cui il ricorrente oppone unicamente generici rilievi di insussistenza della ragione di cautela.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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