T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per ricerca nuova occupazione poiché lo stesso aveva usufruito per un lungo periodo della condizione di disoccupato senza trovare un’ulteriore occupazione.

Lo straniero faceva presente di aver sempre lavorato fino a quando perdeva l’occupazione poiché la cooperativa per cui lavorava veniva messa in liquidazione.

Successivamente dopo un periodo di disoccupazione, veniva assunto dallo studio Ricciuti con contratto part time, facendolo presente alla Questura che però riteneva la nuova occupazione come meramente strumentale ad ottenere il rinnovo del permesso

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e dell’art. 13,comma 3, DPR 394\99.

L’amministrazione non ha voluto tenere conto del fatto sopravvenuto del reperimento di una nuova attività lavorativa ritenendolo meramente strumentale all’ottenimento del rinnovo senza motivare sul perché di una tale convinzione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha depositato un regolare contratto di soggiorno sottoscritto con lo Studio Ricciuti e le buste paga che attestano una retribuzione sufficiente a garantire il suo mantenimento in Italia.

Non è stata motivata l’affermazione circa il carattere strumentale del nuovo rapporto di lavoro che non può essere ricavata solo dal fatto che l’assunzione sia avvenuta pochi giorni dopo il preavviso di rigetto.

Il provvedimento deve essere, quindi, annullato dovendo l’amministrazione provvedere a verificare la sussistenza o meno del nuovo rapporto di lavoro non avendo tenuto conto del fatto sopravvenuto così come previsto dall’art. 5,comma 5, T.U. Imm.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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