Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30367

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa il 29/06/010, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Perugia in data 16/07/09 – appellata da L.D., imputato del reato di cui agli arti 609 bis c.p., 609 ter n. 2 cp come contestato in atti e condannato alla pena di anni cinque di reclusione – riduceva la pena ad anni quattro di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, con due distinti atti di ricorso, esponeva:

1. che non sussisteva l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 2, mancando la prova certa dell’uso del coltello ai fini della consumazione della violenza sessuale;

2. che, comunque, le concesse attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti sulla predetta aggravante ex art. 609 ter c.p., n. 2.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla determinazione della pena.

La difesa della parte civile, W.X., presentava in data 30/06/011 memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso di L.D..

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che L. D. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva costretto W.X., mediante la minaccia di un coltello, a praticargli un coito orale, poi a subire un tentativo di rapporto vaginale, non riuscendo, tuttavia, in tale ultimo intento.

L’imputato medesimo, in sede di Appello, rilasciava spontanee dichiarazioni con le quali ammetteva nella sostanza la sua responsabilità in ordine ai fatti contestatigli.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale aggravata, ex art. 609 ter c.p., n. 2.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte peraltro al solo trattamento sanzionatorio – sono infondate.

In primo luogo va disattesa la doglianza relativa all’aggravante attinente all’uso del coltello. Invero, sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che L.D., all’atto della violenza sessuale, era in possesso di un coltello che ha fatto intravedere alla vittima e, mediante la minaccia dell’uso del coltello, ha imposto alla donna di subire gli abusi sessuali come sopra descritti e contestati.

Quanto, poi, al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in ordine alla citata aggravante, ex art. 609 ter c.p., n. 2, la Corte ha indicato con precisione le ragioni ostative al giudizio di prevalenza ed ossia la valutazione complessiva della dinamica della condotta del prevenuto, caratterizzata dalla obiettiva gravita dei fatti in esame.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 69 bis c.p. e art. 133 c.p..

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da L.D. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile, sostenute in questo grado e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge con lustrazione in favore del difensore anticipatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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