Cass. pen., sez. V 26-02-2007 (15-02-2007), n. 7943 Ordinanza di anticipazione dell’udienza adottata fuori udienza – Notifica a tutti gli imputati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.G., A.F.P. e R.A. in ordine ai delitti di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni di R.E. e R.S., picchiati duramente con un bastone nel corso di una lite insorta per un controverso diritto di proprietà.
Ricorrono per cassazione A.G., A.F. P. e R.A. e propongono quattro d’impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per l’illegittima anticipazione al 10 novembre 2004 della discussione fissata per il 17 novembre 2004, senza alcun avviso agli imputati, che non poterono parteciparvi.
Rilevano che erroneamente la corte d’appello ha accolto l’eccezione solo per il coimputato A.C., che era presente all’udienza del 6 ottobre 2004, mentre l’ha disattesa per gli altri imputati, che erano assenti all’udienza del 6 ottobre 2004, ritenendo che essi fossero rappresentati dai difensori, cui l’anticipazione dell’udienza era stata comunicata oralmente.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 393 c.p., escludendo di essere responsabili del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, addebitabile invece a R. E..
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza di A.G. e A.F.P. per il delitto di lesioni personali.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa ad R.A..
2. E’ fondato e assorbente il primo motivo del ricorso.
La rappresentanza dell’imputato assente da parte del difensore attiene infatti alla conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza e comunicati oralmente, secondo quanto dispone l’art. 477 c.p.p. (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, Loy, m. 219643).
Ma non opera invece rispetto ai provvedimenti assunti fuori udienza, che, secondo quanto prevede l’art. 465 c.p.p., vanno notificati sia alle parti private sia ai difensori, oltre che comunicati al pubblico ministero.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello di Catanzaro, dunque, nel caso in esame non aveva alcun rilievo il fatto che gli attuali ricorrenti fossero assenti nel momento in cui fu fissata l’udienza dibattimentale del 17 novembre 2004, poi anticipata al 10 novembre 2004 con provvedimento adottato fuori udienza.
Questo provvedimento andava invece notificato a tutti gli imputati, non solo a A.C., presente all’udienza del 6 ottobre 2004.
In accoglimento del ricorso, va pertanto disposto l’annullamento sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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