T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 462Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti riferiscono che il comune di Genzano di Lucania, già dotatosi nel 1983 di un p.i.p., scaduto e riadottato con delibera consiliare n.28 del 1997 e approvato con DPGR n.19/99, affidò a progettisti di fiducia l’incarico di redigere l’ampliamento del p.i.p.

Espletato l’incarico, con delibera consiliare n.64 del 2/12/01 veniva adottato il p.i.p. in località Viscigliola, in variante allo strumento urbanistico vigente (p.d.f.); l’ing. A.M. e i signori V. e G.C., questi ultimi in qualità di proprietari del terreno interessato dalla pianificazione "de qua", in sede procedimentale, proposero osservazioni e opposizione.

Con deliberazione consiliare n.22 del 18/7/02 l’amministrazione, vista la delibera giuntale n.52/02 con cui venivano proposte al consiglio le controdeduzioni n merito, rigettava le une e l’altra e approvava il p.i.p.

Avverso lo stesso si deduce quanto segue:

1.violazione di legge (art. 27 l.n. 865/71) e mancata applicazione dell’art. 3 della legge n.241/90- eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione- omessa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto- travisamento- illogicità manifesta.

Si osserva che, dopo appena due anni dalla riadozione del precedente piano del 1983, rimasto inattuato, consistente in un’area di circa 14 ettari e con la previsione di 24 lotti, il Comune ha ampliato detto piano ricomprendendo altri 14 ettari di terreno agricolo con previsione di ulteriori 31 lotti senza prima effettuare uno studio adeguato delle concrete esigenze di espansione delle attività produttive e senza idonea motivazione. Mancherebbe lo studio analitico del fabbisogno di nuove aree p.i.p. La motivazione sarebbe a sua volta basata su presupposti erronei e assolutamente inadeguata. Sia nella relazione allegata al progetto del piano che nella deliberazione di adozione, a giustificazione dell’ampliamento vi sarebbe solo un accenno alla pretesa indisponibilità dei lotti nell’esistente p.i.p., risultando, gli stessi, già tutti assegnati e alla circostanza che diverse richieste di artigiani giacerebbero inevase. Dalla delibera di approvazione si evince che il comune rinvia alle motivazioni che avrebbero indotto l’amministrazione al conferimento dell’incarico per la progettazione dell’ampliamento, ma nella relativa delibera giuntale si farebbe riferimento alla "domanda dell’imprenditoria locale". Infine si farebbe riferimento ad una inesistente sentenza di questo TAR che avrebbe fatto riferimento ad una posizione giurisprudenziale che vede nel p.i.p. uno strumento di incentivazione e promozione dell’insediamento delle aziende.

Si è costituito il Comune intimato che resiste e deduce l’infondatezza del gravame. Non si sono costituiti Regione Basilicata e Provincia di Potenza.

Nella pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che l’interesse dei ricorrenti si radica nella loro qualità di comproprietari (i C.) e usufruttuario parziale (C.) di un’area agricola sita in agro di Genzano di Lucania, in catasto al foglio 36, particella 140, di 11.428 m.q. interamente compresa nel primo stralcio funzionale dell’impugnato ampliamento del piano degli insediamenti produttivi a fini di successivo esproprio.

Ciò premesso, il ricorso appare fondato nei sensi che ora si vanno ad esplicitare.

E’ indubitabile che il piano per gli insediamenti produttivi non ha natura di mero strumento attuativo delle previsioni contenute nel piano regolatore generale, essendogli stata riconosciuta la importante funzione di strumento di politica economica, di stimolo all’espansione industriale e di incentivazione delle imprese -oltre che di mezzo volto a suscitare nuove opportunità lavorative- offrendo ad esse ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1982; 6 giugno 2001, n. 3034; 22 maggio 2000, n. 2939; 5 luglio 1995, n. 539).

Caratteristica del p.i.p. è sì dunque quella di essere strumento di promozione e incentivazione, esso stesso fonte di nuove istanze imprenditoriali e produttive non sempre agevolmente valutabili "ex ante" (cfr. C.S., IV, n.2039/00 cit.); ciò però non esclude l’obbligo, a carico dell’amministrazione, d’una adeguata istruttoria e motivazione, attraverso uno studio sullo sviluppo economico dell’area interessata, capace, in conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione, di fornire una documentata valutazione previsionale del fabbisogno di aree da vincolare e, successivamente, da espropriare, per consentire gli insediamenti previsti (cfr. Cons. St., IV, 26/9/01 n.5088).

Senonchè, nella specie, a parere del Collegio, manca un’idonea motivazione, tale da dar conto del dimensionamento del piano.

La relazione che accompagna il progetto definitivo del p.i.p. dichiara che l’ampliamento è funzionale al raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo economico in relazione alla "dinamicità" del settore produttivo nel comune di Genzano di Lucania. Si descrivono sinteticamente i caratteri e le trasformazioni dell’attività economica nel territorio comunale e, dopo aver fatto presente che il p.i.p. del 1997, con cui era stato rielaborato il precedente piano del 1983 e adottato un nuovo piano, presenta ormai i lotti tutti assegnati, evidenzia la giacenza di richieste inevase di artigiani che, in assenza di disponibilità nel proprio comune, cominciano a rivolgere le proprie scelte verso i comuni vicini.

Ora, osserva il collegio che, le sopraesposte considerazioni riportate nella relazione, forniscono una sufficiente base giustificativa alla scelta sul se procedere o meno a un ampliamento del p.i.p., ma nessuna indicazione danno in ordine alle ragioni del dimensionamento prescelto. Mancano cioè analisi idonee a giustificare le dimensioni date al piano.

La circostanza, ad avviso del Tribunale, non è di scarsa rilevanza atteso chè, l’ampliamento "de quo", viene effettuato, secondo le procedure di cui alla legge regionale della Basilicata n.23/99, in variante al vigente piano di fabbricazione, con mutamento di destinazione d’uso da zona agricola a zona p.i.p., di un’area di non trascurabile estensione, pari a 14 Ha (della stessa estensione dell’area p.i.p. dichiarata tutta utilizzata) e con previsione di ulteriori 30 lotti (6 in più dell’area precedente).

La ragione d’un siffatto -obiettivamente considerevole- dimensionamento del cd. ampliamento del p.i.p., oltre che nella relazione, non è rinvenibile in nessuno degli altri atti della procedura: la motivazione della delibera di incarico dei progettisti del piano cui si rinvia nel parere reso in merito agli atti partecipativi presentati in sede procedimentale, allude, in modo del tutto generico, all’esistenza d’una "domanda dell’imprenditoria locale" in tal modo evidenziando sul punto, sotto questo particolare profilo, anche l’insufficiente istruttoria svolta.

E’ vero che, su richiesta della conferenza di pianificazione del 13/6/01, l’amministrazione comunale ha stabilito che l’attuazione della nuova area p.i.p. avvenga in forma differita, per stralci funzionali, subordinando quindi l’utilizzo edificatorio del secondo e terzo stralcio all’attuazione (e relativa assegnazione di lotti) dello stralcio precedente. Ma ciò non toglie che, nelle more, il vincolo gravi sulle proprietà dei privati condizionandone godimento e facoltà di disposizione. Senza dire che, in definitiva, il p.i.p., nel momento della sua utilizzazione, costituisce uno strumento, eccezionale, attraverso il quale si realizza un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario con sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato che, ai sensi dell’art. 42 co.3 Cost., può essere imposto solo in nome di un interesse generale, la cui sussistenza, anche sotto il cennato profilo del dimensionamento, cioè della giustificazione della quantità di aree assoggettate a vincolo, deve formare oggetto, da parte della p.a., di istruttoria e di motivazione idonee, nella specie, per quanto detto, carenti.

Tutto ciò esposto, il ricorso va quindi accolto in base alle assorbenti censure esaminate e con annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono comunque ad avviso del TAR giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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