Cass. pen., sez. V 26-02-2007 (14-02-2007), n. 7940 Sentenza di proscioglimento – Ricorso del P.M. – Annullamento con rinvio – Clausola di esclusione del concorso nella falsità – Concorso non punibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., così modificata l’originaria imputazione di uso di documento d’identità contraffatto, contestata a W.D.M., trovata in possesso di un passaporto falso all’atto del suo ingresso in Italia proveniente da Amman. Ha ritenuto il giudice del merito che, dovendo rispondere di concorso nella contraffazione del documento commessa all’estero, l’imputata non è punibile per il delitto contestato di uso del documento falso, mentre per il delitto di contraffazione il giudice italiano difetta di giurisdizione.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell’art. 489 c.p., richiamando la costante giurisprudenza che ritiene punibile a titolo di uso anche chi non sia comunque punibile per il concorso nella contraffazione.
Il ricorso è fondato, perchè, secondo un’indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perchè commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato" (Cass., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Toroveci, m. 233080, Cass., sez. 5^, 25 ottobre 2005, Huqi, m. 232714).
Le condotte di falsificazione (contraffazione o alterazione) e di uso dei documenti falsificati sono considerate in realtà dal legislatore come manifestazioni di un’unica progressione criminosa, punibile a un unico titolo di reato. Sicchè è vero che è penalmente irrilevante l’ulteriore sviluppo dell’azione criminosa nel caso di immissione in circolazione dei falsi da parte dello stesso autore della falsificazione; ma ciò solo quando la falsificazione risulti punibile.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, che va disposto in favore della Corte d’appello di Roma, essendo divenuta appellabile la sentenza impugnata in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, nella parte in cui escludeva l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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