Cass. pen., sez. I 24-02-2007 (14-02-2007), n. 7895 Sentenza di proscioglimento – Appello del P.M. – Ricorso per cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 06/04/2006 la Corte di Appello di Genova, preso atto della nuova formulazione dell’art. 593 c.p.p. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1 dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti di R.R. in relazione alla sentenza 17/10/2005, con la quale il Tribunale in sede aveva assolto l’imputato dal reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. mod., art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non costituisce reato.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2 il Procuratore Generale ha proposto rituale ricorso avverso la sentenza di assoluzione, chiedendone l’annullamento con rinvio per violazione di legge e vizio della motivazione.
Va premesso che con sentenza n. 26/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia la L. n. 46 del 2006, art. 1 "nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento……", sia della legge citata, art. 10, comma 2 "nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile".
Ciò rilevato, nel caso di specie il Pubblico Ministero, prima della data di entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale e non il ricorso "per saltum" previsto dall’art. 569 c.p.p..
Tale impugnazione era pienamente ammissibile, in quanto proposta secondo le norme processuali vigenti all’epoca, ma è stata caducata con l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello in applicazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2.
Ne consegue che, una volta dichiarata l’incostituzionalità della norma predetta, in presenza di una situazione processuale non ancora definita, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello deve essere annullata senza rinvio. Infatti tale ordinanza, trattandosi di provvedimento decisorio di carattere processuale non impugnabile che ha definito un grado del giudizio, deve essere stralciata dal processo, in quanto detta ordinanza non ha più il potere di produrre effetti giuridici a seguito della declaratoria di incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2.
Pertanto, una volta espunta dal codice di rito la norma che esclude la proposizione dell’appello da parte del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento, deve ritenersi che l’appello a suo tempo proposto sia pienamente valido al fine della celebrazione del processo davanti alla Corte di Appello competente. Ne consegue che – non ricorrendo profili di inammissibilità formale del ricorso proposto dal P.G. e non ravvisandosi le condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – previo annullamento senza rinvio dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Genova, che giudicherà sui motivi originariamente proposti a sostegno dell’appello e su quelli nuovi eventualmente presentati ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4 nell’ambito del "devolutum".
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 06/04/2006 e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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