Cass. pen., sez. I 24-02-2007 (08-02-2007), n. 7893 Inosservanza di ordinanza sindacale – Configurabilità del reato – Condizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha dichiarato N.A. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. per inosservanza di ordinanza sindacale in data 15.6.2000 che le imponeva la chiusura dell’esercizio di ristorazione dalla stessa gestito per mancanza di autorizzazione sanitaria. Nella motivazione si precisa che l’ordinanza risulta legalmente emessa per ragioni di igiene L. n. 283 del 1962, ex art. 3 e per motivi contingibili ed urgenti e che la violazione deve ritenersi provata in base alla deposizione del teste e pubblico ufficiale G., che constatò l’apertura al pubblico del locale e sorprese l’imputata a cucinare al suo interno, essendo nel laboratorio presenti materie prime in quantità incompatibile con la loro destinazione ad un uso esclusivamente familiare, come preteso dalla prevenuta. La N. ricorre con atto personalmente sottoscritto per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la violazione ascrittale sarebbe soggetta ad una specifica sanzione amministrativa, donde l’inapplicabilità della previsione penale, e lamentando la mancata escussione, ex art. 507 c.p.p., di testi sulla circostanza, asseritamente decisiva, che all’atto dell’accesso dei pubblici ufficiali non era in atto alcuna somministrazione di pasti al pubblico, mentre mancava qualsiasi effettiva motivazione circa l’apertura al pubblico dell’esercizio.
Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che l’ipotesi di cui all’art. 650 in relazione all’inosservanza di ordinanze sindacali ricorre unicamente ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l’inottemperanza ad ordinanze sindacali, ancorchè concernenti le materia dell’igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, essendo in tal caso l’omissione punita con sanzione amm.va dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7 bis (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato dalla L. n. 3 del 2003 (v. da ultimo, Cass., sez. 1^, 4.2.2004, Gusmeroli, Ced Cass., rv. 227742, e 8.3.2003, n. 15574, Cass. pen., 2002, 1710).
Nel caso di specie l’ordinanza del Sindaco di Rionero in Vulture non risulta messa per motivi contingibili ed urgenti, come emerge dalla sua stessa adozione ad oltre un mese di distanza dalla segnalazione dell’irregolarità da parte del Comando Carabinieri per la Sanità di Potenza, nè risultano in essa invocati i poteri conferiti al Sindaco quale ufficiale di governo dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 esplicitandosi, invece, che il provvedimento veniva emesso in attuazione del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962 (D.P.R. n. 327 del 1980), la violazione delle cui disposizioni è sanzionata in via amministrativa dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 17.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia inviata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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