T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 7137 Compensi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, magistrato amministrativo, sostiene di avere diritto, ai sensi dell’art. 1, co. 1, l. 265/1991, al c.d. allineamento stipendiale automatico, evidenziando che il suo diritto di credito sarebbe sorto a seguito dell’inserimento in ruolo di colleghi che, con minore anzianità, percepiscono un maggiore trattamento economico.

Di talché – premettendo che l’istituto dell’allineamento stipendiale ha una sua autonoma configurazione nello specifico quadro normativo riguardante il personale delle magistrature, trovando la sua puntuale affermazione di principio nell’art. 4 l. 425/1984 e la sua specifica disciplina nell’art. 1 l. 265/1991, ha sviluppato una serie di argomentazioni ponendo in rilievo, in particolare, come la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/1994, che ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 7, co. 7, d.l. 384/1992 e dell’art. 2, co. 4, d.l. 333/1992 che hanno abrogato l’istituto, avrebbe omesso di considerare la specialità dello status di magistrato e specificando, in via subordinata, che la domanda sarebbe comunque fondata in relazione ai diritti maturati in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. 333/1992 – ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione, con riferimento a tutto il periodo di permanenza nel ruolo dei magistrati amministrativi, dei maggiori trattamenti economici attribuiti a magistrati amministrativi con pari o minore anzianità di ruolo nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze economiche con rivalutazione ed interessi fino alla data dell’effettivo pagamento, nonché, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione a risarcire i danni cagionati al ricorrente in conseguenza del ritardo nel provvedere all’accertamento ed al soddisfacimento del suo diritto all’allineamento stipendiale, con interessi e rivalutazione dal maturare dei presupposti sino alla data dell’effettivo pagamento.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Il Collegio, infatti, non ha motivo di discostarsi dalle pronunce giurisdizionali, costituenti oggi un consolidato orientamento, che hanno ritenuto infondate pretese analoghe a quelle dedotte nel presente giudizio (ex multis: Cons. St., IV, 20 dicembre 2005, n. 7247).

L’istituto dell’allineamento stipendiale, introdotto dall’art. 4, co. 3, l. 869/1982 per il personale militare, è stato disciplinato per il personale di magistratura dall’art. 1, co. 1, l. 265/1991.

Tuttavia, tale norma è stata abrogata espressamente dall’art. 2, co. 4, d.l. 333/1992, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 359/1992.

L’art. 7, co. 7, d.l. 384/1992, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 438/1992, ha inoltre chiarito che l’art. 2, co. 4, d.l. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 359/1992, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all’11 luglio 1992.

La pretesa del ricorrente, pertanto, è infondata in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, co. 7, d.l. 384/1992 e 2, co. 4, d.l. 333/1992, dopo la data dell’11 luglio 1992 non possono essere adottati atti di allineamento stipendiale ancorché aventi effetto per il periodo pregresso e neppure possono essere adottate pronunce giurisdizionali che accertino il relativo diritto, poiché da tale data anche il diritto degli interessati resta inciso, nonostante che costoro abbiano maturato i requisiti a quel fine richiesti dall’abrogata normativa.

Infatti, soppressa la norma base istitutiva dell’allineamento stipendiale, la norma di estensione è stata contestualmente privata del suo oggetto e, in tal modo, si è determinato il travolgimento dell’allineamento stipendiale anche per il personale di magistratura ed equiparato con riferimento pure alle situazioni maturate prima dell’11 luglio 1992, con il limite naturale dei rapporti esauriti.

La Corte Costituzionale, d’altra parte, con ordinanza 25 febbraio 1999 n. 44, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 438/1992, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 Cost., in quanto eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l’allineamento stipendiale prima dell’entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono – come la Corte ha più volte ribadito (sentenza n 6 del 1994, ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995) – rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall’ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando".

3. Sussistono giuste ragioni – rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, non poteva dirsi ancora formato un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione proposta e considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio con memoria di mero stile – per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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