T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 7128 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha partecipato al procedimento selettivo per la copertura di un posto di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta, che è stato però conferito al controinteressato, dr. Gozzo.

Premessa, la descrizione del proprio percorso professionale, avverso siffatta determinazione deduce i seguenti motivi di censura:

1) Violazione della l. n. 160/2006 come modificata dagli artt. 2 e 3 l. n. 111/2007; violazione della circolare del C.S.M. del 30 aprile 2008; carenza di istruttoria; eccesso di potere sotto il diverso profilo dell’illogicità e ragionevolezza; difetto di motivazione; ingiustizia grave e manifesta.

Il ricorrente si è visto attribuire due punti "per l’esercizio di funzioni omologhe per un intervallo superiore a quello considerato in circolare";

– sei punti "spettanti in considerazione del durevole esercizio positivo delle funzioni e della costante capacità professionale dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare";

– quattro punti (per merito rispetto ad una massimo di sei) per "la varietà di esperienze professionali, unitamente al costante aggiornamento professionale ed all’impegno profuso a livelli massimi";

– cinque punti (per attitudine rispetto ad un massimo di sei) "quanto alle attitudini organizzative avendo dimostrato di possedere eccellenti capacità organizzative e di direzione e programmazione del lavoro, riuscendo a contemperare, peraltro, grazie ad una operosità encomiabile, le incombenze di carattere più strettamente organizzativo o di controllo e vigilanza, con l’impegno diretto nell’esercizio delle funzioni requirenti, inclusa la partecipazione alle udienze".

Parte ricorrente contesta anzitutto che, relativamente al punteggio per funzioni omologhe, non sia stato considerato il fatto che egli ha svolto per otto anni – dal 9.5.2000 – funzioni semirettive di procuratore della Repubblica aggiunto, ovvero funzioni semidirettive specifiche e maggiormente qualificanti, circostanza questa che, da sola, avrebbe dovuto determinare una differente valutazione rispetto a tutti gli altri aspiranti che tali funzioni non hanno coperto.

Prosegue osservando che la disposizione della circolare n. 15098/93, ancora vigente, la quale, ispirandosi all’art. 29 del d.P.R. n. 449/98, prevede l’attribuzione del punteggio per funzioni omologhe in relazione a "specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno otto anni negli ultimi venti di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire", si porrebbe in contrasto con le modifiche normative di cui al d.lgs. n. 160/2006 e l. n. 111/2007, dovendo l’attribuzione del punteggio in questione avere riguardo alla specificità, ora riconosciuta direttamente dal legislatore, delle funzioni "semidirettive requirenti di primo grado".

In un’ottica comparativa, il CSM avrebbe dovuto perciò attribuire il punteggio di 1 a tutti gli altri aspiranti che, non avendo mai svolto analoghe funzioni, non hanno mai avuto modo di sperimentare le peculiari attività organizzative e direttive delle funzioni di procuratore della Repubblica aggiunto che si sommano a quelle requirenti normalmente svolte.

2) Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 aprile 2008, in materia di conferimento di incarichi semidirettivi. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità delle valutazioni, per difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi costituzionali del buon andamento dell’imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost.. Motivazione illogica, contraddittoria e perplessa, insufficiente.

Il profilo del dr. C., unico tra gli aspiranti ad avere ricoperto un incarico semidirettivo, tra l’altro con lusinghieri apprezzamenti, deve ritenersi obiettivamente superiore a quello degli altri aspiranti con lui comparati.

3) Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 aprile 2008, in materia di conferimento di incarichi semidirettivi. Eccesso di potere sotto il diverso profilo della disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia grave e manifesta, istruttoria approssimativa o carente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost.. Motivazione illogica, contraddittoria e perplessa.

Nonostante il profilo del ricorrente sia stato descritto in termini estremamente elogiativi, il CSM ha poi, in maniera illogica e contraddittoria, ritenuto di attribuirgli un punteggio modesto rispetto agli stessi elementi rappresentati nella delibera. Per contro, il dr. Gozzo non può vantare requisiti che, invece, il ricorrente possiede, avendo per lungo tempo ricoperto, con apprezzamenti estremamente lusinghieri, un incarico semidirettivo.

4) Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 aprile 2008, in materia di conferimento di incarichi semidirettivi. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere sotto il diverso profilo della disparità di trattamento, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica.

Lamenta poi la circostanza che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito, il C.S.M. non abbia predeterminato criteri specifici, con il risultato che non soltanto i punteggi sono stati attribuiti in maniera arbitraria ma dalle motivazioni fornite non è possibile inferire quali elementi siano stati ritenuti determinanti nella valutazione.

Si sono costituiti, per resistere, le amministrazioni intimate e il controinteressato.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Giova premettere, in considerazione dei rilievi mossi dalle parti resistenti sul tema della sindacabilità giurisdizionale degli atti del C.s.m., che costituisce ius receptum della giurisprudenza amministrativa, il principio secondo il quale le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi (e semidirettivi) ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono tuttavia al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell’accertamento del nesso logico di conseguenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non esclude cioè la sottoposizione dei suoi atti discrezionali a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere).

Ed è altrettanto pacifica, con riguardo alla valutazione comparativa, la massima secondo cui, ove risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa (primaria e secondaria) di riferimento (così, da ultimo, la sentenza di questa Sezione, n. 1080 del 3.2.2009, ed i precedenti ivi richiamati).

La motivazione delle delibere del Consiglio, di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, deve comunque essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 1994 n. 404).

In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie, né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (attitudine, merito, e, sia pure, ormai, in via residuale, l’anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999 n. 1872).

Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si è convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1998 n. 555).

2. Al fine di meglio apprezzare le censure dedotte, appare utile, altresì, ripercorrere sinteticamente le modificazioni introdotte dal C.S.M. alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi semidirettivi (già contenute nella circolare 15098/1993) a fronte delle "due novità principali costituite dalla temporaneità degli uffici semidirettivi, che comporta la previsione di una durata massima dello svolgimento dell’incarico presso uno specifico ufficio, e dalla trasformazione della anzianità da requisito di valutazione a criterio di legittimazione": sì da ravvisare l’esigenza di "una migliore puntualizzazione dei requisiti di nomina alla luce delle indicazioni normative contenute nella nuova formulazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.lgs. n. 160/2006" e di "un vaglio di conformità della normativa consiliare rispetto alla normativa primaria".

Nel dare atto del precedente intervento in tema di conferimento degli incarichi direttivi (risoluzione del 21 novembre 2007, integrativa della risalente circolare in materia, la n. 13000 del 1999), il C.S.M. ha, quindi, tratto spunto dal citato intervento riformatore al fine di pervenire ad una omogeneizzazione delle procedure di nomina dei ruoli direttivi e semidirettivi, ("considerando peraltro che la competenza per la selezione appartiene ormai ad un’unica commissione: la quinta").

Quanto ai criteri di valutazione – che rivestono diretta rilevanza ai fini del decidere – l’Organo di autogoverno, preliminarmente ribadita la rilevanza del parere attitudinale specifico ed il relativo limite triennale di validità (punto 2.2), ha individuato i seguenti elementi:

A) MERITO

Nell’osservare come l’"interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge" consenta di desumere "inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto" (opzione ermeneutica, del resto, che "trova conforto nel complessivo impianto del nuovo ordinamento giudiziario"), il C.S.M. ha stabilito come "in tale criterio rientri la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 D.lgs. 160/2006".

In particolare è stato stabilito che:

a) "la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;

b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;

c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;

d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta".

Nel sottolineare come "per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni", il C.S.M. ha quindi, ragguagliato a punti 6 il punteggio massimo complessivo attribuibile a fronte della voce di valutazione di che trattasi.

B) ATTITUDINE

Nel rilevare la presenza di due categorie specifiche per la valutazione delle attitudini semidirettive, la prima delle quali (attitudine specifica, richiesta dal comma 12 dell’art. 12 del D.Lgs 160/2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi) è riscontrabile "nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili", nonché nella "propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari", il C.S.M. ha tratto dalla normativa primaria taluni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale, "quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura".

Nel sottolineare come "gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 160/2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscano (…) lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione", l’Organo di autogoverno ha ulteriormente stabilito che:

– "nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo";

– e che, nell’ambito della verifica attitudinale "va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale";

– mentre, "nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’"organizzazione".

Nell’individuare in complessivi punti 6 il punteggio massimo che può essere attribuito in relazione alla categoria "attitudine", la seconda categoria che viene in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è stata identificata nell’esercizio di "funzioni omologhe", "attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante".

In tale contesto – ed avuto riguardo alle modifiche introdotte dal D.lgs. 160/2006 – è stato ritenuto congruo "riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi": con conseguente attribuibilità, per la voce di che trattasi, di un punteggio pari a 2 punti frazionabili.

C) VALORE RESIDUALE DELL’ANZIANITÀ

Nel richiamare i cenni (in precedenza esposti sub 2.1) sulla profonda immutazione introdotta dalla delibera del 30 aprile 2008 quanto alla voce valutativa ora all’esame per effetto delle modificazioni rivenienti dalla legge 111/2007 (con una disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli ufficio direttivi), va osservato come il C.S.M. abbia valutato l’esigenza di pervenire ad un profondo "ripensamento dei criteri selettivi stabiliti nella normativa consiliare, che hanno fino ad oggi attribuito un peso eccessivo al criterio dell’anzianità rispetto al merito e alle attitudini".

Conseguentemente, è stato ritenuto che "il valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa residuare solo in termini di "indice dell’esperienza professionale acquisita": e quindi, una volta "operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito".

In questa prospettiva, è stato configurato "un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto – valutabile solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini – da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale per pervenire ad una significativa ed utile valutazione comparativa tra gli aspiranti".

Ritenuto, quindi, "necessario diversificare, per ogni tipologia di ufficio, il valore aggiunto da assegnare alla durata nel tempo del positivo esercizio delle funzioni e della costante capacità professionale, per selezionare in concreto la platea di aspiranti che è utile valutare comparativamente, anche al fine di addivenire ad una razionalizzazione dell’azione amministrativa", quanto agli uffici semidirettivi giudicanti per i quali è richiesta la seconda valutazione (8 anni dalla nomina), è stato dato atto dell’opportunità di "differenziare il valore aggiunto da attribuire al fattore "durata" rapportandolo alla diversa dimensione degli uffici giudiziari, (…) distinti in ragione del numero di semidirettivi presenti in organico", stimandosi congruo "indicare quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione:

1) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti che annoverano sino a cinque Presidenti di Sezione;

2) 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un Procuratore Aggiunto;

3) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione compreso fra sei e undici e per la funzione di Aggiunto dell’ufficio GIPGUP;

4) 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con due o con tre Procuratori Aggiunti;

5) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un numero di Presidenti di Sezione superiore a undici;

6) 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un numero di Procuratori Aggiunti superiore a tre".

Il punteggio da attribuire a seguito del riconoscimento dei livelli sopra indicati di positivo esercizio delle funzioni è pari a 6 punti non frazionabili.

2.1. E’ utile, altresì, riportare i profili professionali tratteggiati, nel caso di specie, dalla stessa Commissione consiliare, sulla base dei pertinenti rilievi documentali.

2.1.1. C. C. è stato nominato uditore giudiziario con d.m. 13.5.1980, sostituto procuratore a Vigevano dal 29.9.1981, e poi a Roma dal 17.7.1985 ed a Palermo dal 25.10.1991. Procuratore Aggiunto ad Agrigento dal 9.5.2000. Attualmente, sostituto procuratore ad Agrigento ex lege 111/2007.

Il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio Giudiziario di Palermo in data 8.11.2007, ricorda che il dott. C., più volte sottoposto a valutazione ai fini del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, ha riportato sempre apprezzamenti lusinghieri.

Infatti, il magistrato ha maturato una vasta esperienza presso la Procura di Palermo ed una approfondita conoscenza delle varie materie trattate, anche di elevato spessore tecnico, come sono l’esecuzione penale e alcune di quelle rientranti nella volontaria giurisdizione, sorretto da un’ottima preparazione di base ed una disponibilità a farsi carico delle esigenze dell’ufficio che i rapporti dei Capi degli Uffici additano coma "straordinaria’. Invero egli rappresenta un "costante punto di riferimento per l’ufficio, ed in particolare per i giovani colleghi che a lui si sono rivolti per la soluzione delle questioni giuridiche più complesse’. Massiccio viene definito l’impegno profuso nella trattazione della materia degli affari civili, divenuto più pesante in conseguenza dell’entrata in vigore dell’istituto dell’amministratore di sostegno".

Dall’autorelazione emerge che ha partecipato ad incontri di studio anche in sede decentrata, in materia penale e tutelare.

Nell’espletamento delle funzioni semidirettive ha dimostrato di possedere eccellenti capacità organizzative e di direzione e programmazione del lavoro, riuscendo a contemperare peraltro, grazie ad una operosità encomiabile, le incombenze di carattere più strettamente organizzativo o di controllo e vigilanza, con l’impegno diretto nell’esercizio di funzioni requirenti, inclusa la partecipazione alle udienze.

2.1.2. Domenico Gozzo è stato nominato Uditore Giudiziario con D.M. 30.04.1986, pretore a Caltanissetta dal 3.12.1987, giudice a Palermo dal 5.7.1991, Sostituto procuratore al Tribunale di Palermo dal 2.6.1992.

Il parere del 1 febbraio 2007 esprime un giudizio ampiamente positivo in ragione dell’elevata capacità professionale, accompagnata da doti di laboriosità e diligenza.

Nel parere del 21.6.2007 per la valutazione ai fini della nomina di Magistrato di Cassazione si dà atto della notevole preparazione e del grande equilibrio, uniti ad una profonda cultura giuridica, dimostratasi sia nella motivazione e redazione dei diversi provvedimenti affidatigli, sia nel contributo apportato alle discussioni della camera di consiglio.

Nel suo rapporto informativo in data 16 marzo 2007, il Procuratore della Repubblica dà atto che, in tutti i procedimenti trattati, il dr. Gozzo ha sempre dimostrato eccezionali qualità di conduzione delle istruttorie e di direzione della polizia giudiziaria per intuito investigativo, per capacità di cogliere i temi essenziali delle indagini e di individuarne di nuovi, per la precisione e accuratezza delle deleghe di indagine, per la capacità di espletare personalmente, in modo sempre più completo ed esauriente, gli atti di indagine più importanti.

Ha mostrato sempre la massima disponibilità alle esigenze dell’ufficio.

Vengono sottolineate le particolari capacità organizzative e direttive, dimostrate nella conduzione di complesse indagini anche a livello internazionale. Gode di indiscusso prestigio e della stima di colleghi e del foro.

2.1.3. In concreto, al ricorrente sono stati attribuiti due punti per l’esercizio di funzioni omologhe per un intervallo superiore a quello considerato in circolare.

Inoltre, "la varietà di esperienza professionali, unitamente al costante aggiornamento professionale e all’impegno profuso a livelli massimi, gli fanno meritare 4 punti sotto il profilo del merito.".

Quanto alle attitudini organizzative "nell’espletamento delle funzioni semidirettive ha dimostrato di possedere eccellenti capacità organizzative e di direzione e programmazione di lavoro (…)".

Per tale profilo, il C.S.M gli ha attribuito 5 punti.

A tali punti, sono stati aggiunti i 6 spettanti in considerazione "del durevole esercizio positivo delle funzioni e della costante capacità professionale dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare, in relazione alle dimensioni dell’ufficio messo a concorso (…).

Complessivamente, al ricorrente sono stati attribuiti punti 17.

Al dr. Gozzo sono stati attribuiti in primo luogo, punti 2 per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo temporale superiore a quello considerato in circolare.

Inoltre, in un’ottica "squisitamente comparativa" gli sono stati riconosciuti 5 punti sia per il merito sia per le attitudini.

Sotto il primo profilo, il C.s.M. ha dato atto "della notevole preparazione e del grande equilibrio, uniti ad una profonda cultura giuridica, dimostrati sia nella funzione giudicante, in occasione della motivazione e redazione dei diversi provvedimenti affidatigli, sia nella funzione requirente in occasione della conduzione delle istruttorie e della direzione della polizia giudiziaria, attività in cui si è distinto per intuito investigativo, per capacità di cogliere i temi essenziali delle indagini e di individuarne di nuovi, per la precisione e completezza delle deleghe di indagine, per la capacità di espletare personalmente, in modo sempre completo ed esauriente, gli atti di indagine più importanti.

Nell’ambito del lavoro svolto alla DDA di Palermo, il dott. Gozzo è divenuto un punto di riferimento per l’intero ufficio, specie per i colleghi più giovani".

Viene ancora sottolineato che, nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia, il predetto, avvalendosi sia delle deposizioni di alcuni collaboratori, sia dell’attività investigativa svolta dal R.O.S. e dal G.I.C.O., si è impegnato nella trattazione di procedimenti che hanno portato al sequestro di ingenti patrimoni.

Ha maturato una preziosa esperienza nella raccolta e nella utilizzazione processuale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Quanto alle attitudini specifiche, "sono unanimemente riconosciute capacità organizzative e direttiva, nella conduzione di complesse indagini anche a livello internazionale".

La sua conoscenza nella materia ordinamentale ed organizzativa, si è accresciuta grazie all’esperienza maturata in qualità di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo nei bienni 2003 – 2005 e 20052007.

A tali punti, sono stati aggiunti i 6 spettanti in considerazione "del durevole esercizio positivo delle funzioni e della costante capacità professionale dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare, in relazione alle dimensioni dell’ufficio messo a concorso (…)".

Complessivamente, al controinteressato sono stati attribuiti punti 18.

3. Ciò posto, circa la contestata attribuzione del punteggio per "funzioni omologhe" la Sezione ha già avuto modo di chiarire (cfr., ad es., la sentenza n. 5069/2009) – alla stregua di quanto deliberato dal C.S.M. in data 30 aprile 2008 a conferma della validità, sul punto, della previgente normativa consiliare – che l’attribuibilità del punteggio in discorso è preordinata a riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio (per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni) di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire.

Rileva ai fini in discorso, dunque, esclusivamente il carattere omogeneo delle funzioni in precedenza disimpegnate dal magistrato (requirenti, ovvero giudicanti) rispetto all’incarico da conferire: il riconoscimento del punteggio in questione non postulando, dunque, che l’aspirante abbia rivestito le medesime funzioni – direttive o semidirettive – alle quali il medesimo aspiri.

La stessa disposizione del 30 aprile 2008, del resto, specifica il concetto esplicitando che debba venire in rilievo "l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante".

Il carattere disgiuntivo (identità o analogia) che assiste la configurazione delle funzioni a tale riguardo rilevanti consente di escludere che possano essere prese in considerazioni esclusivamente pregresse funzioni puntualmente corrispondenti a quelle oggetto di conferimento: tale interpretazione rivelandosi, del resto, pienamente conforme alla ratio ispirativa delle modificazioni di sistema introdotte dal D.Lgs. 160/2006, alla stregua delle quali le funzioni semidirettive o direttive, lungi dal rappresentare una posizione organicofunzionale stabilmente (attribuita e) acquisita all’interno dell’ordinamento giudiziario, piuttosto rilevano alla stregua di un mero "incarico" il cui svolgimento, nell’ottica premiata dal Legislatore, è coordinato a fattori eminentemente temporali (oltre che, ovviamente, alla persistente meritevolezza dei magistrati di esse investiti).

3.1. Circa la logicità della valutazione svolta dal C.S.M. (in particolare sotto il profilo attitudinale, in relazione al quale il profilo del ricorrente e del controinteressato sono stati ritenuti equivalenti) reputa il Collegio che le ulteriori critiche del dr. C. riguardino, a ben vedere, il merito delle valutazioni discrezionali dell’Organo di Autogoverno.

Nel caso in esame, in particolare, alcuna illogicità è ravvisabile nella circostanza che il controinteressato non possa vantare la pregressa formale titolarità di uffici direttivi ovvero semidirettivi.

La normativa primaria, e le circolari consiliari, valorizzano infatti, quali "indicatori" dell’attitudine direttiva, anche le pregresse "esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario" nonché le "esperienze di coordinamento investigativo", realizzate anche a livello infradistrettuale, tutte presenti, a livelli particolarmente qualificati, nel profilo del controinteressato.

Al riguardo, si sono già riportati i passaggi della delibera impugnata in cui si richiamano i procedimenti, rilevanti e complessi, trattati dal dr. Gozzo, nello svolgimento dell’attività requirente presso la Procura di Palermo e quale componente della Direzione Distrettuale Antimafia.

Detti Uffici presentano, notoriamente, aspetti di complessità tale da far ritenere che l’esperienza negli stessi maturata sia assimilabile a quella derivante dalla titolarità di un Ufficio di minori dimensioni.

Ciò, senza considerare, che, come messo in luce dalla delibera impugnata, la pluriennale esperienza maturata dal controinteressato presso la Direzione Distrettuale Antimafia, ha comportato, necessariamente, una intensa e continua attività di direzione e coordinamento degli Organi di polizia, con la concreta estrinsecazione, e manifestazione, di quelle capacità organizzative richieste per l’attribuzione di incarichi apicali.

Al riguardo, la Sezione ha già messo in luce (sentenza n. 1080/2009, cit.), che il pregresso svolgimento di funzioni apicali non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale debbano necessariamente recedere le posizioni degli aspiranti che non abbiano attinto dette posizioni: "una conclusione di questo tipo imporrebbe per vero che l’accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale".

Quanto alla valutazione del merito, si deve invece ribadire che l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria può ritenersi adeguatamente soddisfatto allorquando risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti contenuti nei rispettivi curricula professionali (cfr. Cons. St., sez. IV, 9.12.2002, n° 6673; id., 9.12.1999, n° 1872; id., 9.01.1996, n° 31; da ultimo, 4 ottobre 2007, n. 5190) e che, come già ricordato, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi (e semidirettivi) è limitato all’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Nel caso di specie, il punteggio attribuito appare coerente con il livello di capacità, impegno, laboriosità e diligenza tratteggiati nel profilo professionale del controinteressato e risulta formulato, come espressamente affermato dal C.S.M. "in un’ottica squisitamente comparativa", la quale – è bene precisare – non risulta contestata dal ricorrente.

Appare allora evidente che il "quid pluris" che ha determinato la prevalenza del dr. Gozzo, risiede nella maggiore specializzazione acquisita nella lotta alla criminalità organizzata e nelle problematiche che caratterizzano il posto da ricoprire, in piena aderenza alle finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato più idoneo per attitudini e merito, non già in assoluto, ma in relazione all’ Ufficio da conferire.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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