Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 settembre 2005 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione proposta dalla s.a.s. ONIPACK di Longo M. Giulia & C. avverso la cartella esattoriale notificata dalla ESATRI s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione dei contributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali in relazione all’omissione accertata in due distinti verbali, il primo riguardante lavoratori ceduti a società cooperative in violazione del divieto di appalto di manodopera e il secondo relativo a dipendenti subordinati non denunciati.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza depositata il 22 ottobre 2007, respingeva il gravame proposto dalla società ritenendo provate le omissioni accertate nei verbali ispettivi.

3. Avverso tale sentenza la ONIPACK ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di impugnazione. Vi è controricorso dell’Istituto, mentre la società di concessione non ha svolto difese.

4. Motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso poichè i sette motivi, nei quali esso si articola mediante denunce di violazione di legge e vizio di motivazione, non si concludono con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366 c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis. Ed invero non sono stati formulati i quesiti di diritto corrispondenti alle censure di violazione di legge (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id., n. 3519 del 2008; n. 20409 del 2008). Parimenti inammissibili, alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., si rivelano le censure di vizio di motivazione, del tutto prive di adeguate specificazioni e di quel necessario momento di sintesi che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve accompagnare l’illustrazione del motivo, sì da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, con riguardo alla indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonchè delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 16528 del 2008; id., n. 2652 del 2008).

2. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto resistente, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, non dovendosi invece provvedere, al riguardo, nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti della società ESATRI. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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