T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 07-09-2011, n. 7146 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, professore ordinario, della facoltà di Lettere dell’Università di Urbino, del settore scientifico disciplinare MDEA 01discipline demo antropologiche, aveva richiesto in data 11122008, il prolungamento biennale del servizio ai sensi dell’art16 del d.lgs n° 503 del 1992.

Il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 2732009, esprimeva parere positivo in relazione alla rilevanza internazionale della produzione scientifica e alla posizione di unico professore di ruolo del settore scientifico disciplinare MDEA 01discipline demo antropologiche.

Il Senato accademico, con delibera del 1632010 e il Consiglio di Amministrazione con delibera del 2632010, respingevano la richiesta sulla base delle proprie precedenti delibere, del Senato accademico del 1662009 e del Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2009, che avevano stabilito di non concedere alcun prolungamento del servizio in relazione alla situazione finanziaria dell’Università.

Con decreto rettorale del 2842010 è stato disposto il collocamento a riposo dal 31102010.

Avverso tale provvedimento e avverso le delibere del Senato accademico del Consiglio di Amministrazione del 2010 e del 2009 è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione degli artt 7 e 10 bis della legge n° 241 del 1990;

violazione e falsa applicazione dell’art 16 del d.lgs. n° 503 del 30121992; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento;

difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge n° 241 del 1990.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1572010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione in relazione alla carenza di motivazione della specifica posizione del professore ricorrente.

In sede di appello cautelare, proposto dall’Università, il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza di questo Tribunale.

All’udienza pubblica del 1562011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art 16 del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, nel testo modificato dall’art. 72 comma 7 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, attribuisce ai dipendenti pubblici la facoltà di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. "In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi"

Questo Tribunale (cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24 maggio 2010, n. 12994) ha già affermato che dal dato testuale dell’art. 16, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, nel testo modificato nel 2008, risulta evidente che il prolungamento biennale del servizio non è più una facoltà dell’impiegato sottoposta solo ad un atto della sua volontà, la domanda di trattenimento; ma è stata attribuita una facoltà all’Amministrazione di appartenenza di valutare, discrezionalmente, se accettare la domanda di prolungamento del servizio o meno.

Tale esercizio di potere discrezionale è limitato dalla norma alla valutazione di specifici presupposti, alcuni legati ai profili organizzativi generali dell’Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali; gli altri alla situazione specifica soggettiva ed oggettiva del richiedente, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.

La norma richiede, quindi, anche una disamina relativa alla posizione del singolo dipendente, sia in alla sua specifica esperienza sia in relazione al servizio svolto.

È evidente che tali valutazioni vadano effettuate in considerazione della specifica professionalità del dipendente pubblico che presenta la domanda di prolungamento biennale del servizio.

Pertanto, nel caso dei professori universitari si deve tenere conto della particolarità dell’attività svolta, di insegnamento e di ricerca; tali aspetti devono, dunque, essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione (se ad esempio siano in corso programmi di ricerca non suscettibili di immediata interruzione o corsi di aggiornamento non facilmente sostituibili).

I profili finanziari del trattenimento in servizio ed i vincoli di bilancio non possono costituire, secondo quanto previsto dalla normativa, quindi, l’unico oggetto della valutazione, dovendo l’amministrazione considerare anche le esigenze organizzative generali e la posizione del singolo dipendente, sia in relazione alla sua specifica esperienza sia in relazione al servizio svolto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 luglio 2009, n. 7672)

Nel caso di specie tali esigenze non sono state assolutamente valutate, pur in presenza della delibera del Consiglio della Facoltà di appartenenza del professore ricorrente che richiedeva il trattenimento in servizio in relazione anche alle esigenze didattiche della Facoltà "unico professore di ruolo del settore scientifico disciplinare".

Tale parere, tra l’altro, era stato espresso in base alle precedenti delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione, che avevano espressamente richiesto il parere della Facoltà, avendo fissato, per la concessione del prolungamento in servizio, alcuni criteri relativi all’insegnamento e alla attività scientifica.

Solo nella delibera del maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha posto la condizione ostativa di non procedere ad alcun prolungamento in relazione alla situazione finanziaria dell’Università ("fino a quando l’ateneo non sarà rientrato nel limite del 90% delle spese fisse e continuative per il personale di ruolo").

Il Senato accademico nella delibera del 1662009 ha preso atto di tale condizione ostativa, confermando, peraltro, i criteri, inerenti l’attività didattica e scientifica, adottati nelle precedenti delibere.

Appare evidente la assoluta contraddittorietà di tale delibera, non essendo compatibile tale condizione ostativa con alcun altro criterio relativo alle esigenze organizzative dell’Università e alla posizione del singolo professore.

La violazione della disciplina normativa comporta la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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