T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 07-09-2011, n. 7144 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, vedova del dipendente dell’Inps R. M., collocato a riposo dal 181965, con il presente ricorso ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’applicazione dell’art 15 della legge n° 88 del 1989, che ha previsto l’adeguamento del trattamento economico dei dipendenti dell’Inps in servizio, ciò in forza dell’art 33 del regolamento di previdenza dell’Inps, che prevedeva l’estensione automatica degli adeguamenti del trattamento economico previsto per i dipendenti in servizio ai pensionati.

Si è costituito l’Inps contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 642011 è stata disposta istruttoria al fine di verificare la effettiva data di cessazione del servizio del dipendente.

All’udienza del 1562011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’art 15 della legge n° 88 del 931989 ha previsto un nuovo trattamento giuridico ed economico per i funzionari direttivi degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70: " a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della excategoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è esteso ad personam, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all’articolo 61, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni".

Ai sensi del comma 2, in sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l’effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l’ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell’area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.

Tale disciplina fa discendere il nuovo trattamento, non solo economico, ma anche e soprattutto giuridico dalla introduzione di un nuovo inquadramento e da una nuova organizzazione delle qualifiche direttive.

Presuppone, quindi, l’attualità del servizio del dipendente, con l’applicazione delle effettive modifiche di qualifica e organizzative.

Requisito essenziale, secondo la costante giurisprudenza, infatti, per usufruire del beneficio disposto dall’art. 15 comma 1, l. 9 marzo 1989 n. 88 è l’attualità della permanenza nel ruolo amministrativo alla data del 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge stessa.

La ratio della disposizione presa in considerazione è esclusivamente quella di sanare ex nunc una sperequazione verificatasi nei confronti degli appartenenti alla ex carriera direttiva degli enti parastatali, le cui aspettativa di avanzamento alle soppresse qualifiche di direttore principale, direttore superiore e direttore centrale erano state frustrate per effetto della istituzione di peculiari modalità di accesso alla fascia dirigenziale del nuovo ordinamento(Consiglio Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2432).

La giurisprudenza è, quindi, costante nel ritenere che l’art. 15 della legge n. 88 del 1989 non riguardi chi sia stato collocato in quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge medesima (Cds n° 1350 del 2000; Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2546).

L’adeguamento previsto da tale norma non può essere, dunque, applicato ai dipendenti già cessati dal servizio, in forza dell’art 33 del Regolamento previdenziale dell’Inps.

Tale disposizione regolamentare, infatti, riguarda l’estensione ai dipendenti in pensione degli adeguamenti economici generali previsti per i dipendenti in servizio (cd clausola oro) e non si può estendere ad aumenti economici che riguardino un nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione e che presuppongono l’attualità della prestazione del servizio.

Nel sistema regolamentare del fondo di previdenza, il trattamento pensionistico integrativo del personale dipendente degli enti di previdenza è rivalutabile soltanto per effetto di variazioni di ordine generale del trattamento retributivo del personale in servizio.

In particolare non è soggetto, pertanto, a rivalutazione il trattamento conseguente all’applicazione dell’art. 15 della L. 9 marzo 1989 n. 88 in quanto non concerne variazioni nelle retribuzioni pensionabili per tutto il personale in servizio (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 marzo 2000, n. 1350; Cds n° 408 del 1999; Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2546).

La disposizione dell’art 15 non può entrare, dunque, nel meccanismo della c.d. clausola oro, perché non costituiva un miglioramento di carattere generale del trattamento retributivo pensionabile del personale in servizio (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 10739) ma concerneva un beneficio singolo la cui attribuzione che, anche in caso di permanenza in servizio avrebbe comunque necessitato di un atto di inquadramento (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 maggio 2006, n. 3672).

Risulta dagli atti di causa, anche a seguito della istruttoria disposta da questo Tribunale, che il dipendente R. M. è stato collocato a riposo dal 181965, quindi molto prima della entrata in vigore della legge n° 88 del 1989.

Non essendo più in servizio nel 1989, non ha acquisito alcun diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico, in base all’art 33 del regolamento di previdenza, disposizione che non può applicarsi nel caso di specie.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In considerazione della materia relativa ad adeguamento della pensione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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