Cass. pen., sez. I 21-02-2007 (14-02-2007), n. 7190 Tossicodipendente

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OSSERVA
Con ordinanza in data 11.7.2006 la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta di B.G., ha applicato la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 recante, tra l’altro, disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, in relazione alle condanne 23.11.2004 della Corte di Appello di Venezia per il reato di trasporto di stupefacenti commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS), 15.2.1995 del Tribunale di Venezia per il delitto di tentata rapina commesso il (OMISSIS), 22 maggio 1998 per ricettazione, truffa e furto continuato commesso dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), 24.10.2000 del Tribunale di Venezia per il reato di ricettazione commesso nel (OMISSIS) ed infine 2 aprile 2002 del Tribunale di Venezia per il reato di ricettazione continuata commessa nel (OMISSIS), ed ha quindi rideterminato la pena complessiva in anni tre, mesi uno e giorni quattordici di reclusione ed Euro 7.938,99 di multa.
In ordine a tali reati la condannata aveva dedotto di avere agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso consistente nella condizione di tossicodipendenza ed il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che tutti i reati fossero stati commessi nello stesso arco temporale e nello stesso ambito territoriale per soddisfare la necessità della condannata di procurarsi il denaro sia per acquistare la sostanza stupefacente sia per saldare il debito di L. 17.000.000 che aveva maturato nei confronti del suo fornitore, certo Z., per conto del quale aveva accettato di trasportare droga ricevendo in cambio la decurtazione di L. 500.000 per ogni trasporto effettuato, il che integrava la unitarietà del disegno criminoso. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia rilevando che lo stato di tossicodipendenza, pur se valutabile ai sensi della modifica legislativa dell’art. 671 c.p.p., non poteva da solo integrare la identità del disegno criminoso che doveva essere invece valutato alla stregua della riconducibilità di tutti i delitti ad una unica ideazione – volizione, nella specie non argomentata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non è in discussione la applicabilità dello ius superveniens costituito dalla modificazione dell’art. 671 c.p.p., comma 1, per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Tale disposizione, a norma della Legge di Conversione citata, art. 1, comma 2, è infatti entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e cioè il 28 febbraio 2006, quindi ben prima della stessa istanza presentata dalla B.. E’ invece in discussione la interpretazione della portata della modifica legislativa che, ad avviso del giudice dell’esecuzione, sarebbe idonea a determinare la individuazione della unitarietà del disegno criminoso anche in un programma diretto al procacciamento continuo di denaro occorrente per l’acquisto ed il saldo del prezzo della dose giornaliera attraverso continui reati di spaccio ovvero contro il patrimonio, pur se integranti nel contempo un sistema di vita, mentre invece, secondo il Procuratore Generale ricorrente, l’inquadramento dei reati nell’ambito di una scelta di vita consentirebbe di escludere la unitarietà del disegno criminoso così come ritenuto da una giurisprudenza ormai consolidata da numerosi anni.
In effetti, in relazione alla applicazione dell’istituto del reato continuato invocato in sede esecutiva, la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte ha ritenuto che la unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, poteva essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati fosse stata presa dall’agente in un momento precedente la consumazione del primo e fosse estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali, non potendo quindi rientrare nella previsione della norma in questione tutti quei fatti costituenti reato posti rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero costituenti, con il primo, espressione di una abitualità o addirittura di un costume di vita, come è proprio dei tossicodipendenti i quali ricorrono abitualmente alla commissioni di reati per procurarsi i mezzi occorrenti per soddisfare i loro bisogni quotidiani di sostanze stupefacenti.
Si deve peraltro rilevare che è ora sopravvenuta la modificazione dell’art. 671 c.p.p., comma 1, per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 30 febbraio 2005, n. 272, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". A tale proposito non è possibile ritenere che la modifica legislativa sia indifferente o addirittura inutile e che quindi la unitarietà del disegno criminoso nel caso di tossicodipendenti debba essere esaminata alla stregua degli ordinari criteri pregressi, posto che invece la nuova disposizione, alla luce dei lavori parlamentari e della voluntas legis, è stata chiaramente diretta ad attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, sotto il particolare aspetto del reato continuato ed anche con riguardo ad alcune misure alternative alla detenzione specificamente previste in relazione a programmi diretti a consentire il recupero di tossicodipendenti condannati a pene medio – alte. Ciò non vuol dire neppure che il legislatore abbia voluto ritenere che lo stato di tossicodipendenza sia di per sè elemento esclusivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso, poichè questo non può consistere nel solo stato di tossicodipendenza il quale non può di per sè giustificare qualsiasi reato, bensì soltanto che tale stato deve essere valutato "fra gli elementi" che incidono sulla applicazione della suddetta disciplina, per cui la sua valutazione, pur se collegata ad una scelta di vita, oggi può essere presa in esame come collante idoneo a giustificare la unitarietà del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza e sempre che sussistano anche gli altri elementi già individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza della continuazione.
Sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha correttamente operato la scelta dei reati collegati e dipendenti e degli elementi sintomatici, in quanto ha considerato uno stretto arco temporale (fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), quindi poco più di sei mesi) al cui interno i reati sono stati commessi poichè la B. aveva programmato, in quel ristretto periodo, di ottenere giornalmente la dose di stupefacente di cui aveva bisogno facendo ricorso ai reati di spaccio o di trasporto di stupefacenti o contro il patrimonio che sono tipici dei tossicodipendenti e che rientravano nella sua esperienza e pratica delinquenziale consolidata.
Si è trattato sicuramente anche di una scelta di vita, però ciò non può escludere la continuazione per i fini che qui interessano, dovendosi altrimenti privare di significato la modifica legislativa.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perchè infondato, in tal senso precisando e correggendo il dispositivo di cui al timbro sul ruolo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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