T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 07-09-2011, n. 7141 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha partecipato come mandataria delle due ati di cui in epigrafe alla licitazione privata indetta dalla resistente A. spa, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della variante esterna all’abitato di Santerano in Colle -1° lotto – 1° e 2° stralcio, risultandone aggiudicataria (determinazione presidenziale n.4329 del 9.8.2005).

Sulla base di tale provvedimento in data 22.9.2005 è stato stipulato il relativo contratto di appalto.

A seguito del ritardo verificatosi in sede di avvio dell’attività di progettazione – ritardo dovuto alla sospensione dei lavori a sua volta imputabile ad un asserito comportamento negligente della stazione appaltante – con conseguente slittamento del periodo di esecuzione dei lavori, la società ricorrente ha adito il giudice ordinario per il risarcimento dei danni subiti.

In pendenza del suddetto giudizio la resistente A. con provvedimento prot. N. C.d.g. 01572004p del 5.11.2009 ha disposto la risoluzione del contratto.

Con il proposto gravame l’odierna istante:

a) ha impugnato il citato provvedimento deducendo nei confronti dello stesso i seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.24, comma 4, e dell’art.25 del DM 145/2000. Violazione ed errata applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza di istruttoria, violazione del principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa;

II) Violazione ed errata applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990 e ss.mm. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

b) ha chiesto la condanna dell’intimata A. spa al risarcimento dei danni, così come quantificati nel gravame.

Si è costituita la stazione appaltante contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato assunto in decisione ed il Tribunale con ordinanza n.245/2010, regolarmente eseguita, ha disposto incombenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2011 il ricorso è stato assunto nuovamente in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, atteso che secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le controversie nascenti dall’esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione, anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto. Ne consegue che dette controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, pur se la decisione dell’autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (SS.UU, n.13690/2006; n. 20116/2005; n. 9534/2005; n. 9391/2005; n. 6992/2005; n. 9534/2004; n. 19787/2003; n. 5640/2002; 2002 n. 1760/2002;)

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio iudicii – il rinvio della causa al competente Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n.77/2007).

Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al Giudice Ordinario.

Le spese della consulenza tecnica disposta con ordinanza n.75/2010 sono poste integralmente a carico dell’impresa ricorrente e saranno liquidate con successiva ordinanza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.951 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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