Cass. pen., sez. VI 13-02-2007 (12-02-2007), n. 5909 Convenzione europea di estradizione del 1957 – Estradizione esecutiva – Persona giudicata in contumacia senza assistenza difensiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO
1. B.V. ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 18.12.2006 della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato che egli "può essere estradato verso lo Stato richiedente", l’Ungheria, per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di "contrabbando di persone a fine di lucro", emessa dal Tribunale di Lenti il 16.6.2005 e divenuta irrevocabile il 12.7.2005.
Con l’unico motivo di ricorso il B. deduce il mancato rispetto dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g), sul rilievo che la legge ungherese, nei casi in cui l’imputato sia contumace e la pena prevista per il reato non sia superiore a cinque anni, non prevede l’istituto della difesa, neanche di ufficio, e che pertanto egli è stato giudicato senza alcuna tutela legale. E ciò in contrasto con l’art. 24 Cost., comma 2. Il ricorrente lamenta inoltre che sia stata respinta dalla Corte di appello fiorentina la sua richiesta di rinvio per attendere la documentazione attestante la mancata assistenza difensiva nel procedimento penale in Ungheria e sostiene che – non risultando dalle carte processuali la prova che egli sia stato difeso – l’obbligo di dimostrare la sussistenza di una effettiva difesa incombe sullo Stato richiedente.
Denunzia infine di non aver ricevuto alcuna notizia del procedimento de quo nonostante la consegna di tutti i suoi documenti (tra cui carta di identità e patente di circolazione) attestanti la sua residenza al momento del fermo di polizia in Slovenia.
DIRITTO
La doglianza del ricorrente è infondata.
Il collegio ricorda che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni, in relazione a richieste di estradizione, su di una fattispecie analoga a quella qui in esame giungendo a conclusioni opposte a quelle sostenute nel ricorso.
In particolare con riguardo a richieste provenienti dalla Francia questa Corte ha affermato che "poichè spetta allo Stato in cui l’estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell’imputato a un’assistenza tecnica, purchè esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all’estradizione per l’estero, ex art. 705 c.p.p., comma 2, lettera b), il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all’ipotesi del processo in contumacia dell’imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell’ordinamento giuridico di tale Stato l’imputato contumace non ha diritto all’assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacchè l’imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l’assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa." (Cass., 6^ n. 809 del 1.3.1999; ma anche Cass., 6^, n. 1850 del 12.4.2000).
Ora, dalla documentazione a sostegno del mandato di arresto europeo nei confronti del B. risulta che nella legislazione dello Stato richiedente, in caso di processo in absentia, può aver luogo ai sensi del codice di procedura penale (p. 392 comma (2) lettera e) "la revisione del processo" proprio perchè "nella causa di base la sentenza è stata pronunziata all’udienza tenuta in absentia dell’imputato".
Ne consegue che anche laddove la prospettazione del ricorrente fosse perfettamente aderente alla procedura penale dello Stato richiedente, la sua doglianza – incentrata sulla violazione del diritto di difesa – sarebbe comunque infondata a causa della relatività e provvisorietà della sentenza resa in absentia che in Ungheria risulta istituzionalmente soggetta a revisione; il che esclude che si possa ravvisare una violazione del fondamentale principio di difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22. Riserva la motivazione ai sensi di legge.

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