T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1618 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il 9 febbraio successivo, il signor N.D. esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e di essere stato dichiarato cessato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 1988.

In data 14 novembre 1999 aveva presentato all’istituto postelegrafonici istanza per la liquidazione della buonuscita, che, malgrado lo scambio di copiosa corrispondenza tra gli enti interessati, non aveva avuto riscontro.

Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della indennità di buonuscita, maggiorata di interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno subito, con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio P.I. s.p.a., la quale eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Ha, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle difese di P.I. s.p.a., rappresentando che l’obbligo di corresponsione della indennità di buonuscita gravava sull’INPDAP, che era, pertanto l’unico soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione.

Ha, inoltre rappresentato che le P.I. s.p.a. erano dotate di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente, dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni cessato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 1988, alla corresponsione della indennità di buonuscita, maggiorata di interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno subito.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da P.I. S.p.a., che è infondata, essendo tale ente stato convenuto per il risarcimento del danno derivante dalla omessa predisposizione della documentazione necessaria per la costituzione della posizione presso l’INPDAP con conseguente ritardo nella definizione del procedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di prescrizione del credito sollevata sempre da P.I. S.p.a., essendo legittimata alla stessa solo l’INPDAP, che non si è costituito nel presente giudizio.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla documentazione versata in atti, risulta, infatti che il ricorrente, pur essendo cessato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 1988, non ha ricevuto l’indennità di buonuscita, alla quale aveva diritto.

Sull’ammontare di tale emolumento vanno calcolati interessi e rivalutazione alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’indennità di fine rapporto ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale, tanto da individuare al riguardo un limite alla discrezionalità del legislatore, sotto il profilo del necessario rispetto del criterio di proporzionalità, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, cosicchè dal 105° giorno, successivo alla data di cessazione dal servizio, spettano al dipendente pubblico sia interessi che rivalutazione monetaria sulla somma da corrispondere (tra le altre Consiglio di Stato, VI, 29 settembre 2009, n. 5874 e 31 ottobre 2008, n. 5429).

Tali somme devono essere corrisposte dall’INPDAP, poiché, come ritenuto in un condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di ritardato pagamento dell’indennità di buonuscita INPDAP, l’obbligo di corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spetta all’Ente previdenziale, a nulla rilevando la responsabilità di altri organismi preposti alla liquidazione (Consiglio di Stato, VI, 29 aprile 2008, n. 1927).

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti per effetto della tardiva corresponsione della indennità in questione, in quanto sfornita di supporto probatorio.

Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto e, per l’effetto, l’INPDAP va condannata a corrispondere al ricorrente l’indennità di buonuscita, maggiorata di interessi e rivalutazione.

Le spese vanno poste a carico della sola INPDAP, non avendo l’istanza risarcitoria proposta nei confronti delle P.I. S.p.A. trovato accoglimento, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’INPDAP al pagamento delle somme indicate in motivazione.

Pone a carico dell’INPDAP le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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