T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1611 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, ed i connessi motivi aggiunti, si impugna il provvedimento che ha disposto l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare.

Osserva preliminarmente il Collegio che, pur a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, l’orientamento espresso dalla Sezione va rimeditato alla luce della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1441/2010, resa su fattispecie identica a seguito di appello interposto dal Comune odierno resistente avverso la sentenza di questa Sezione, n. 1114 del 24 giugno 2009.

Ritiene infatti il giudice d’appello che "nella fattispecie in esame sia provata l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulle strade in questione", e che dunque che "sulle strade in questione gravi una servitù pubblico di passaggio", trattandosi di vie costituenti " varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare".

Sulla base di questo presupposto, ed esaminati nel merito anche i motivi dichiarati assorbiti in prime cure (peraltro identici ai motivi proposti nel presente ricorso), il C.G.A. ha dunque rigettato il ricorso proposto in primo grado.

Rileva il collegio l’assoluta sovrapponibilità dei presupposti di fatto e delle censure in punto di diritto fra la fattispecie scrutinata dal C.G.A. nella decisione richiamata, e quella oggetto del presente giudizio.

Mette conto solo precisare che, come risulta dagli atti (si veda la memoria del Comune di Carini depositata il 2 settembre 2010), via del Gelsomino non è propriamente un "varco a mare", ma è un’arteria che consente l’accesso al Lungomare Cristoforo Colombo.

Le ragioni del provvedimento limitativo della circolazione impugnato, si rinvengono dunque nella obiettiva circostanza, evidenziata nello stesso ricorso introduttivo (pag. 2), secondo cui "Via Gelsomino è una strada lunga circa 400 m. con una sezione variabile tra 7 metri nella parte iniziale a monte e 5 metri nella zona centrale. Il suo tracciato, proprio in corrispondenza a minore sezione trasversale, è particolarmente tortuoso. Inoltre i muri di cinta dei fabbricati prospicienti la via e la folta vegetazione riducono sensibilmente la visuale libera. Lungo l’intero asse viario è assente il marciapiede riservato alla circolazione dei pedoni ed è assente tutta la segnaletica orizzontale e verticale che regola la circolazione e segnala la presenza di una mobilità non motorizzata. Lo stato di manutenzione della pavimentazione stradale è piuttosto scadente, con profondi solchi e fessurazioni lungo l’intero tracciato. Inoltre non è presente alcun impianto di illuminazione pubblica".

Ritiene il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, posta in comparazione con lo stato di fatto descritto dalla stessa parte ricorrente, resista alle censure proposte.

Indipendentemente dalla qualificazione come "varco" a mare, è indiscusso dalla stessa parte ricorrente (la quale, tuttavia, rivendica la proprietà privata della strada), che la via Gelsomino sia di fatto adibita, almeno dal 2008, ad uso pubblico.

E’ dunque del tutto legittimo che l’amministrazione comunale sottoponga a disciplina limitativa del traffico veicolare una strada certamente adibita ad uso pubblico.

La stessa parte ricorrente contesta la parte della motivazione del provvedimento impugnato,cui laddove si richiamano le risultanze istruttorie (relazioni Amato e Buffa) circa la natura pubblica delle strada, ma tralascia richiamare ogni riferimento ad altra parte della motivazione del provvedimento stesso, in cui si dà atto che la via in questione è stata già sottoposta ad analoga disciplina mediante l’ordinanza n. 41 del 20 maggio 2008.

Quest’ultima non risulta essere stata giammai contestata.

In argomento "vanno preliminarmente richiamati i principi vigenti in materia di costituzione dell’uso pubblico delle strade e desumibili, ora, dagli articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, p. 52) del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in virtù dei quali l’assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata deriva o dall’inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e dell’Amministrazione, palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria comunale, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico. Tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività, verificatosi in epoca remota e imprecisabile, contrassegnato dalla convinzione – pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica – di esercitare il diritto di uso della strada" (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 37).

L’esercizio di poteri di regolazione della circolazione viaria di che trattasi soggiace pertanto ad un presupposto fattuale: se manca l’espressa classificazione di una strada privata nell’elenco delle strade vicinali, l’esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione della strada è condizionato al preventivo accertamento dell’uso pubblico della strada, da condursi non già sulla base delle risultanze catastali, ma con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 novembre 2010, n. 8030).

Nel caso in esame, per quanto fin qui argomentato in merito all’uso pubblico non contestato almeno a partire dal 2008, il provvedimento resiste alle censure dedotte, che vanno pertanto respinte.

Suissistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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