Cass. pen., sez. VI 13-02-2007 (05-02-2007), n. 5904 Procedura per la distruzione dei documenti non necessari – Contraddittorio tra tutte le parti interessate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO
1. G. e Gi.Gu., persone sottoposte ad indagini nel procedimento, ricorrono contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il GIP ha disposto la distruzione delle registrazioni e dei verbali relativi di alcune conversazioni telefoniche intercettate.
Lamentano di non essere stati avvisati della fissazione dell’udienza in cui è stata adottata simile deliberazione.
2. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, coinvolgenti provvedimento inoppugnabile.
3. I G. hanno presentato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come si è detto in narrativa il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto essi avrebbero ad oggetto un provvedimento inoppugnabile.
La Corte non condivide questa conclusione.
2. Ed in effetti la L. n. 140 del 2003, art. 6, comma 1, che disciplina il procedimento di distruzione attivato nella specie, prevede che essa distruzione sia decisa in Camera di consiglio a norma dell’art. 269 c.p.p., commi 2 e 3. E il comma 2 di quest’ultima disposizione, a sua volta, richiama il precedente art. 127. Il quale ultimo, al comma 7, prevede il ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza emessa a conclusione del procedimento.
3. Tanto posto, si deve ancora aggiungere che le parti da sentire a norma della L. n. 140 del 2003, art. 6, comma già richiamato, non sono solo gli interlocutori della conversazione, ma ogni soggetto che possa avere interesse all’atto di indagine. La qual cosa, oltre che dalla terminologia impiegata e dai principi del contraddittorio, si ricava anche dal comma 2 dello stesso articolo, il quale esplicitamente qualifica le parti come parti processuali, quando esse, nel corso del medesimo procedimento, si oppongano alla distruzione e facciano istanza per l’acquisizione.
4. Ora, poichè nella specie sono stati avvisati del procedimento soltanto un imputato, il suo difensore e il parlamentare interlocutore e poichè quindi non è stato rispettato il contraddittorio nell’emanazione del provvedimento impugnato, ne discende che questo va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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