T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1607 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 3 marzo 2009, e depositato il successivo 13 marzo, la signora C.B. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 DPR 24/04/1982, n. 335. Erroneità del presupposto e travisamento dei fatti".

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 DPA 24/04/1982 n. 335 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992.

"Eccesso di potere per incongruenza e contraddittorietà della motivazione. Contraddittorietà rispetto alle risultanze dell’istruttoria".

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, depositando memoria e documentazione.

Con ordinanza n. 346/2009, confermata dall’ordinanza 930/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione, entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento che ha disposto il trasferimento d’ufficio della ricorrente, dalla Questura di Agrigento -Commissariato di P.S. di Sciacca alla Questura di Trapani -Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, per incompatibilità ambientale ai sensi dell’ari 55, commi 4 e 5, D.P.R. n. 335/1982.

Va anzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità della difesa erariale, fondata sulla mancata impugnazione di un successivo provvedimento dell’amministrazione, che ha respinto una istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente: il provvedimento impugnato nel presente giudizio è atto logicamente e giuridicamente presupposto rispetto alle successive vicende inerenti il trasferimento della sede di servizio dell’odierna ricorrente, sicché un eventuale accoglimento del ricorso in esame avrebbe effetti automaticamente caducanti sugli atti a valle che nel provvedimento impugnato trovano il loro presupposto logico e giuridico.

Nel merito mette conto rilevare che il trasferimento dell’odierna ricorrente è stato disposto in conseguenza del rapporto di affinità di terzo grado, in linea collaterale, con il sig. C.B., esponente della criminalità organizzata nel territorio saccense.

Da tutti gli atti del procedimento amministrativo risulta:

che il predetto C.B. e l’odierna ricorrente non sono legati da vincoli di parentela (nonostante l’omonimia), ma unicamente dal ridetto vincolo di affinità, avendo il C.B. contratto matrimonio con la sorella del defunto padre della ricorrente);

che il trasferimento è stato disposto unicamente sulla base di una esigenza – esterna ed oggettiva – di tutela dell’immagine della Polizia di Stato (in relazioni a possibili commistioni fra suoi appartenenti ed esponenti della criminalità organizzata), e prescindendo del tutto dal rendimento professionale – elevato, e comunque privo di rilievi – e dalla condotta personale della odierna ricorrente, che non vengono assolutamente posti in discussione.

Alla luce dei superiori rilievi, i motivi di censura risultano infondati.

Per costante orientamento giurisprudenziale (in questo senso, da ultimo, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 settembre 2010, n. 1889), che il Collegio condivide e al quale si riporta, "il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall’art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, é caratterizzato da un’ampia discrezionalità, maggiore di quella di cui l’Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti, conseguendo ad una valutazione di situazioni di incompatibilità che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, che vanno rapportate proprio al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente. L’essere l’operatore di polizia addetto al controllo del territorio ed al contrasto della criminalità comporta l’esigenza che l’esercizio di una funzione delicata come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli agenti di polizia (Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 337; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 23 febbraio 2010, n. 1347; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 marzo 2008, n. 1361)". (…..)Ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, è allora sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 777). Tale valutazione, peraltro, deve accertare la sussistenza di fatti significativi dai quali si possa presumere l’insorgenza di un clima che impedisca oggettivamente il sereno espletamento dell’attività lavorativa, la rilevanza esterna di tali accadimenti e l’impossibilità di adottare misure alternative al trasferimento (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 04 maggio 2010, n. 211). D’altra parte, le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell’errore e del travisamento dei fatti, quali si evincono dal complesso dell’attività procedimentale posta in essere, con il limite costituito dal divieto per il giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata, rimanendo cioè esclusa per il giudice ogni indagine sulla valutazione di merito dell’Amministrazione di appartenenza a cui è, invece, riservato il potere di valutare, di volta in volta, gli elementi di fatto accertati nell’esercizio del potere di inchiesta (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 11 novembre 2008, n. 4487; Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3375)".

Date le superiori premesse ermeneutiche, e considerati i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale, in punto di fatto mette conto rilevare:

che l’ufficio presso cui l’odierna ricorrente prestava originariamente servizio (Commissariato P.S. di Sciacca) è situato in una realtà territoriale estremamente circoscritta, in cui le relazioni personali (anche solo di affinità) sono oltremodo note e possono dare luogo ad un elevato rischio di fraintendimento circa l’imparzialità nella funzione, a prescindere dal merito personale – nella fattispecie, indiscusso – dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

che, come risulta dal provvedimento impugnato (che sul punto ha reso adeguata motivazione), non è stata accolta la domanda della ricorrente di trasferimento presso il più vicino Commissariato di P.S. di Castelvetrano, "essendo tale località situata nella valle del Belice, territorio ove l’affine malavitoso esercita la sua illecita attività".

Risulta dunque che l’amministrazione ha tenuto conto delle esigenze personali e familiari della ricorrente (comunque, in assoluto recessive rispetto all’interesse superiore al prestigio della funzione tutelato dall’invocata disposizione di cui all’art. 55 del d.P.R. 335/1982), senza tuttavia poterle accogliere per oggettive ragioni ostative, il ritenute dal collegio plausibili e non viziate da irragionevolezza od illogicità.

In prossimità dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha sollecitato un accoglimento del ricorso per sopravvenuta carenza di presupposto, a seguito dell’avvenuto decesso del sig. C.B..

La censura – in disparte il profilo della sua rituale proposizione con memoria e non con ricorso per motivi aggiunti – non può essere accolta: la legittimità del provvedimento amministrativo va infatti scrutinata con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua emanazione, essendo di regola irrilevanti le circostanze sopravvenute.

Nondimeno, una simile sopravvenienza può costituire motivo di riconsiderazione della misura da parte dell’amministrazione, in sede di esercizio del potere di autotutela, preordinato ad assicurare la rispondenza dei provvedimenti all’interesse pubblico anche in prospettiva diacronica.

Il ricorso dev’essere pertanto respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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