Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2007 dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero della Pubblica istruzione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, giudice del lavoro, in data 4.11.2005, con la quale era stata accolta la domanda proposta da L.A. di riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità nel suo complesso maturata come personale ATA in epoca precedente al passaggio al "comparto scuola", con condanna al pagamento delle dovute differenze retributiva.

La Corte territoriale rilevava la tardività dell’appello tenuto conto della data di notifica della sentenza impugnata.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministero con due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 495 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. Dalla busta contenente l’atto di notifica della sentenza impugnata era palese che il momento in cui era stata notificata la stessa era diverso da quello stabilito in sentenza, rilevando- ai fini dell’applicazione del termine "breve" per l’impugnazione, solo il momento della effettiva conoscenza dell’atto, non quello della richiesta di notifica. L’appello era quindi tempestivo.

Il motivo è inammissibile non avendo provveduto parte ricorrente a produrre il documento dal quale risulterebbe l’erroneo calcolo dei termini di impugnazione da parte dei Giudici di appello, con palese violazione di quanto stabilito all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile essendo il secondo motivo, concernente il merito della controversia, assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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