T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1599 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 16 luglio 2004, e depositato il successivo 28 luglio, il signor R.A., ufficiale dell’Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Violazione dell’art. 2 D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213. Eccesso di potere. Violazione di circolare. Travisamento dei fatti. Difetto d’istruttoria".

"Violazione di legge sotto altri profili".

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza 1767/2004 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

Con il ricorso in esame si impugna il decreto di rigetto dei ricorsi gerarchici proposti dall’odierno ricorrente avverso la scheda valutativa n. 40 (relativa al periodo dal 1° novembre 2002, al 29 novembre 2003), e avverso il modello "F", dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (relativo al periodo dal 30 novembre 2003 al 1° febbraio 2004).

Il decreto impugnato ha parzialmente accolto (quanto alle lamentate inesattezze in fatto) i ricorsi gerarchici.

Per il resto, che delimita l’attuale materia del contendere, il ricorrente non si duole ovviamente del giudizio valutativo finale ("eccellente"), ma della mancata, analitica indicazione delle attività dallo stesso svolte, sulla base delle quali l’amministrazione ha ritenuto di formulare il predetto giudizio.

Specifica la difesa della parte ricorrente che l’interesse al ricorso si radica sull’esigenza di far risaltare dette attività, a fronte di una notevole inflazione fra gli ufficiali del ridetto giudizio di "eccellente", e dunque sulla perdita di valore dello stesso, considerato in assoluto, con connessa necessità di valorizzare le concrete risultanze che lo sorreggono.

Osserva in proposito il collegio che, ferma restando l’ammissibilità delle censure proposte solo nei limiti in cui le stesse risultano formulate nella sede gerarchica (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, sentenza 4 aprile 2006, n. 2380; Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010 n. 16039), tali censure sono infondate.

Il ricorso sollecita infatti una integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

Le censure proposte si rivolgono infatti non già contro il contenuto dispositivo del provvedimento (non contestando il ricorrente il giudizio valutativo finale), quanto piuttosto contro la sua motivazione, in relazione alla valutazione delle circostanze di fatto che hanno condotto all’adozione del provvedimento medesimo, e alla analitica esposizione dei presupposti legittimanti la sua emanazione.

L’interesse ad agire nel processo amministrativo è comunemente parametrato alla utilità che può conseguire il ricorrente per effetto della pronunzia di annullamento, in quanto la funzione di detto processo "non è quella teorica di risolvere questioni prospettate dalle parti o sollevate d’ufficio, ma quella pratica di dirimere conflitti di interesse fra le parti stesse in ordine alla conservazione o all’attribuzione di beni della vita" (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 30 settembre 2008, n. 4706), sicché il sindacato giurisdizionale sulla legittimità della motivazione del provvedimento è ammesso non di per sé, ma solo in quanto strumentale alla eliminazione di un contenuto dispositivo lesivo (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 29 agosto 1994, n. 926).

Del resto laddove il ricorrente lamentava omissioni di obiettive circostanze di fatto, tale lacuna è stata colmata dalla stessa amministrazione in sede di parziale accoglimento dei ricorsi gerarchici.

La residua pretesa attiene non già alla mera indicazione di dati obiettivi ma alla formazioneintegrazione di elementi di valutazione.

Quanto al rilievo della difesa, circa la necessità di poter dimostrare in future valutazioni l’avvenuto svolgimento di compiti qualificanti, delle due l’una: o si tratta di risultanze obiettive, documentabili come tali, nella loro stretta oggettività, anche in futuro; ovvero si tratta di elementi squisitamente valutativi, che non possono chiedersi – in via integrativa – in sede di domanda di annullamento di un provvedimento non avente un contenuto dispositivo lesivo.

Le censure sono pertanto infondate.

In ragione della natura della controversia, possono essere compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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