Cass. pen., sez. I 31-01-2007 (18-01-2007), n. 3679 cautelare sofferta in regime di sospensione dalle ordinarie regole di trattamento – Fungibilità con l’isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva all’ergastolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
1. Con ordinanza del 1 luglio 2004, la corte di assise di appello di Catania applicava a C.C., condannato all’ergastolo giusto provvedimento di Cumulo emesso il 30 ottobre 2000 dal procuratore generale presso la stessa corte di appello, la sanzione dell’isolamento diurno per la durata di un anno e sei mesi.
Alle obiezioni della difesa, che si era opposta all’accoglimento della richiesta formulata dal procuratore generale, la corte di merito faceva osservare che l’isolamento diurno, essendo una vera e propria sanzione penale, quando non è stata applicata dal giudice della cognizione, deve essere applicata in sede esecutiva dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 80 c.p.. Peraltro, con specifico riferimento alla doglianza che al condannato era stato inflitto l’ergastolo senza isolamento diurno all’esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione nei suoi confronti il disposto novellato dell’ari 442 c.p.p., comma 2 ("nel caso di concorso di reati e di reato continuato, all’ergastolo con isolamento diurno è sostituita la pena dell’ergastolo"), i giudici di merito replicavano che andava osservato il regime ordinario previsto dagli artt. 72 e 80 c.p. e che, in ogni caso, l’isolamento diurno in sede esecutiva prescindeva del tutto dall’adozione del rito alternativo e discendeva "dal concorso dei reati di cui all’art. 72 c.p., comma 2, a titolo di aggravamento della pena per i reati concorrenti con quello punito con l’ergastolo".
Ricorre per cassazione il C., presentando due distinti atti di ricorso, uno a titolo personale e l’altro a mezzo del suo difensore di fiducia. Nei due atti vengono dedotti in buona sostanza, sotto il profilo della violazione di legge, quattro motivi, che possono così sintetizzarsi: 1) essendo stato il ricorrente condannato alla pena dell’ergastolo all’esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, non era applicabile nei suoi confronti la sanzione dell’isolamento diurno, nè il carattere premiale del rito poteva essere snaturato in sede esecutiva; 2) quando passò in giudicato la sentenza che gli aveva inflitto la pena dell’ergastolo si era già estinta per avvenuta espiazione la pena temporanea irrogatagli il 12 aprile 1999 dalla corte di assise di appello di Catania; 3) per quanto concerneva la durata (massima e immotivata) dell’isolamento applicato, andava computato (e, quindi, detratto) il tempo in cui, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, il ricorrente era stato sottoposto allo stesso regime di isolamento; 4) l’esclusione dell’isolamento diurno era stata esclusa dal giudice di cognizione in sede di giudizio abbreviato e quindi ostava alla rivisitazione dell’ergastolo in sede esecutiva il divieto del ne bis in idem.
2. Il ricorso non è fondato.
La prima doglianza, che richiama il disposto dell’art. 442 c.p.p., comma 2 nella versione novellata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 7, comma 2 convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è del tutto priva di pregio, giacchè l’applicazione in sede esecutiva dell’isolamento diurno per il condannato all’ergastolo e ad altre pene detentive temporanee è destinata a prevalere sulla disposizione dell’art. 442 c.p.p., comma 2 (relativa alla sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo), dal momento che il vantaggio assicurato all’imputato con l’accesso al rito speciale non può essere duplicato in sede esecutiva (Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2006, n. 11108, Guidotto).
Parimenti infondata è la seconda doglianza che investe il problema della decorrenza della pena nel caso di concorso dell’ergastolo con pene detentive temporanee. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che "nel cumulo di pene temporanee con la pena dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stata inflitta: e ciò sia che l’ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l’espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l’espiazione dell’ergastolo (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2005, n. 38024, Gerace, Rv. 232461; Id., Sez. 1^, 24 giugno 1993, Rv 194825).
Quanto alla durata dell’isolamento, la giurisprudenza ha evidenziato che c’è una radicale differenza tra l’istituto dell’isolamento diurno che ha il carattere di una vera e propria sanzione penale o dell’isolamento cautelare, o di quello della sospensione delle regole ordinarie del trattamento previsto dall’art. 41 bis Ord. Pen., che è destinato ad incidere solo sulle modalità di attuazione dei regime di detenzione, per cui "è da escludere che possa riconoscersi la fungibilità, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., tra i periodi di custodia cautelare in cui sia stato disposto l’isolamento dell’imputato e la durata dell’isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell’ergastolo" (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2000, n. 613, Polello, Rv. 215422).
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato, perchè questa Corte ha messo in evidenza che "in caso di pene concorrenti irrogate con sentenze differenti, la competenza ad applicare la sanzione dell’isolamento diurno appartiene al giudice dell’esecuzione" (Cass., Sez. 1^, 22 marzo 2000, n. 2127, Rosmini), sicchè non opera il divieto del ne bis in idem invocato dalla difesa del ricorrente.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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