Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30431 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Alba dichiarava non luogo a procedere per non costituire il fatto reato nei confronti di R.C., ispettore della Polizia municipale di (OMISSIS) e responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in ordine alle imputazioni dei reati di cui agli artt. 323, 476 e 490 c.p., contestati come commessi fino al (OMISSIS) sopprimendo o sostituendo diversi verbali di contravvenzione stradale, in modo da consentire ai contravventori di pagare somme ridotte e non subire decurtazioni di punti sulle patenti di guida, ed estinguendo le contravvenzioni elevate per l’importo di Euro 35 nei confronti di Ca.Ci., S.R. e R. A. a fronte del pagamento di soli Euro 21; per insussistenza del fatto nei confronti di D.C.A., vicecomandante della Polizia municipale di (OMISSIS), in ordine all’imputazione del reato di cui agli artt. 323 e 476 c.p., contestato come commesso nel (OMISSIS) alterando la descrizione dell’infrazione stradale elevata nei confronti di tale V. in modo da ridurre l’importo della relativa sanzione da Euro 35 ad Euro 21; e per insussistenza del fatto nei confronti di C.R., capo di gabinetto del Sindaco di (OMISSIS), in ordine al concorso con il R. nel reato di abuso d’ufficio in favore del Ca., del S. e della Ro. contestato nel l’aver inoltrato al R. i verbali di contravvenzione con l’annotazione "se possibile…il + possibile".

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste d’accusa Sa.

G., impiegata dell’ufficio contravvenzione del Comune di (OMISSIS), in quanto rese in assenza degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, osservando che nell’interrogatorio reso al pubblico il 9.12.2005 la Sa. riceveva i predetti avvisi e confermava le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria, al giudizio di inattendibilità delle stesse dichiarazioni ed all’esclusione di prova idonea a sostenere l’accusa in giudizio a carico degli imputati.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che i temi dell’utilizzabilità e dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della teste Sa. non assumevano rilievo determinante nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, che trattava gli stessi in termini sintetici e meramente accessori rispetto a conclusioni già sostanzialmente conseguite a seguito di una dettagliata analisi delle questioni relative alla sussistenza del fatto contestato al D. C., alla rilevanza penale della condotta ascritta al C. ed alla prova del dolo e del vantaggio patrimoniale a carico del R., svolta sulla base dei contenuti delle predette dichiarazioni. Se è vero pertanto che la Sa., nell’interrogatorio nel quale riceveva tutti gli avvisi di legge, confermava le dichiarazioni precedentemente rese, la conseguente utilizzabilità di dette dichiarazioni non incide tuttavia significativamente sull’equilibrio della motivazione qui soggetta a scrutinio, che nella sua componente essenziale teneva conto dei risultati delle stesse; ed incidenza altrettanto marginale deve essere attribuita alle valutazioni sull’attendibilità della narrazione della Sa., da intendersi più che altro riferite alla mancanza di riscontri documentali rispetto a parte delle indicazioni fornite dalla teste.

Va altresì premesso che nella prospettiva del giudizio in discussione in questa sede, in concreto fondato sull’insufficienza degli elementi a sostegno dell’ipotesi accusatola, determinante è la prognosi sull’inidoneità di tali elementi a sostenere l’accusa in giudizio; prognosi che, prevista espressamente nell’ultima parte dell’art. 425 c.p.p., comma 3, ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando il proscioglimento all’esito di un giudizio di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto In una direzione favorevole all’accusa (Sez. 5, n.22864 del 15.5.2009, imp. Giacomin, Rv.244202). E proprio siffatto giudizio costituisce l’oggetto del controllo di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere, che si risolve nella riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice per l’udienza preliminare per escludere la sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale (Sez. 5, n.15364 del 18.3.2010, imp. Caradonna, Rv.246874).

Detto questo, la sentenza impugnata valutava congruamente nell’ottica appena descritta la totalità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, per diversi profili rispettivamente caratteristid delle posizioni dei singoli imputati, concludendo per la prospettabile mancanza di possibili sviluppi dibattimentali idonei ad incidere su un quadro di sostanziale insufficienza degli elementi stessi a sostenere le ipotesi criminose contestate in tutte le loro componenti costitutive. E particolare significatività veniva attribuita in questa visuale all’accertata situazione di difficoltà amministrativa creata all’epoca dei fatti, nella gestione del servizio contravvenzioni del Comune di Alba, da diffusi malumori ed atteggiamenti di protesta indotti nella cittadinanza dai primi risultati dell’affidamento del controllo sul rispetto delle regole della circolazione stradale ad ausiliari del traffico, il cui operato era soggetto a critiche di eccessiva rigidità.

Avuto riguardo a tale condizione di fondo, la posizione dell’imputato R. veniva in particolare valutata dal Giudice per l’udienza preliminare rispetto alla possibilità di escludere che gli interventi del predetto sui verbali di contravvenzione fossero motivati dal mero intento di rettificare sia pure impropriamente contestazioni contravvenzionali improntate ad eccessivo rigorismo ed alla correlativa ravvisabilità nei confronti dell’imputato dell’elemento psicologico dei reati di falso e del dolo intenzionale del reato di abuso d’ufficio. A questi fini il giudizio negativo su tale possibilità e sulla prospettabilità di sviluppi diversi in sede dibattimentale veniva coerentemente formulato in base alla ridotta percentuale delle irregolarità segnalate, alla mancanza di accertati rapporti fra l’imputato ed i contravventori coinvolti ed alla grossolanità degli interventi effettuati in relazione alla praticabilità di azioni soppressive ben più efficaci e meno rilevabili. Ed a ciò il ricorrente oppone diverse vantazioni sulla significatività degli argomenti svolti dal giudicante, senza indicare elementi idonei ad evidenziare la concreta possibilità di una differente evoluzione dibattimentale ed a rendere manifestamente illogico il criterio prognostico seguito dal giudice di merito.

Quanto alla posizione dell’imputato Di Ciancia, la prognosi negativa sulla possibilità di acquisire in giudizio prove sufficienti in ordine alla stessa sussistenza della condotta contestata era adeguatamente motivata in base all’inidoneità a tal fine delle sole dichiarazioni della Sa. a fronte del mancato rilevamento del nominativo del tale V., asseritamente beneficiario della condotta, nella distinta delle contravvenzioni elevate nel periodo indicato; giudizio evidentemente non inficiato dal riferimento del ricorrente alla mera possibilità di una diversa collocazione temporale del fatto.

Per venire infine alla posizione dell’imputato C., il giudizio sull’imprevedibilità di sviluppi dibattimentali apprezzabili, nella direzione del conseguimento di una prova sufficiente in ordine alla configurabilità a carico del predetto di un concorso penalmente rilevante, veniva acquisito in termini logicamente non censurabili sulla base del tenore sicuramente non ultimativo del messaggio scritto con la quale le pratiche venivano segnalate al R., tale da non integrare un’illecita interferenza, della mancanza di reale incidenza del messaggio stesso sulle determinazioni del R. in assenza di un rapporto fra i due soggetti e del significato negativo, in termini di sussistenza del dolo concorsuale, dell’essere stato il goglio riportante il messaggio lasciato integro insieme alle pratiche; vantazioni alle quali il ricorrente contrappone ancora una volta ed unicamente una propria diversa lettura delle stesse risultanze.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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